Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.42003 del 30/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. SARRACINO Antonella F. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso n. 26557/2016 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE di POTENZA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv.to prof.

Agostino Meale, giusta Delib. di conferimento incarico 7 luglio 2016, n. 452 con il quale domicilia elettivamente in Roma, via Cosseria n. 2, presso lo studio del Dott. Placidi);

– ricorrente –

contro

C.A., + ALTRI OMESSI, tutti rappresentati e difesi dall’avv.to Rosa Marino, in virtù di procura in calce al controricorso, con la quale domiciliano in Roma, via Lungotevere Della Vittoria, n. 9, presso lo studio dell’avv.to Rocco Virgallita;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 173/2016 della Corte di Appello di Potenza depositata il 24/5/2016, R.G. n. 49/2015;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.11.2021 dal Dott. Antonella Filomena Sarracino.

RILEVATO

che:

La Corte di Appello di Potenza dichiarava improcedibile l’appello promosso dall’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (di seguito ASP) nei confronti delle parti resistenti in cassazione in epigrafe indicate, avverso la sentenza n. 740/2014 del 30.9.2014 del Tribunale di Potenza, che aveva riconosciuto il diritto dei ricorrenti in primo grado, dirigenti medici, a ricevere l’assegno ad personam di cui all’art. 8 dei rispettivi contratti di lavoro, ed aveva condannato I’ASP al pagamento dello stesso e alla restituzione degli importi trattenuti.

Osservava la Corte territoriale che l’appello proposto dall’Azienda Sanitaria di Potenza era improcedibile in quanto notificato il 22 dicembre 2015, successivamente all’udienza di discussione che era stata fissata per il 10 dicembre 2015, con conseguente estinzione del processo e contestuale passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (nelle more decorso il termine di legge, lungo o breve, per l’impugnazione), non essendo consentito, alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata in relazione all’art. 111 Cost., comma 2, assegnare all’appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica ex art. 291 c.p.c., essendo detta norma applicabile solo al giudizio di primo grado.

Precisava ulteriormente il giudice d’appello che né l’art. 291 c.p.c., né l’art. 421 c.p.c., comma 1, offrono copertura giuridica all’orientamento favorevole alla sanatoria, stante l’impossibilità concettuale di rinnovare ciò che è inesistente sia sul piano giuridico che fattuale.

Avverso tale sentenza l’ASL di Potenza propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui resistono i controricorrenti di cui in epigrafe.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.

CONSIDERATO

che:

1. Il motivo posto a fondamento del ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 6 della Cedu, degli artt. 159, 162, 291, 415, 421 e 435 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Nel dettaglio, parte ricorrente, pur dando atto che la soluzione prescelta dal giudice di appello è conforme a quanto affermato dalla S.C. a S.U. nella sentenza n. 20604 del 2008, nondimeno osserva che vi sarebbero spazi per rimeditare la via percorsa in detta pronunzia dal giudice di legittimità.

In proposito rileva che la ratio di tale decisione è insita nella massima valorizzazione del principio della ragionevole durata del processo, elevata a rango di principio costituzionale, segnalando tuttavia che – con riferimento alla materia dell’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 – il giudice di legittimità, con la sentenza a S.U. n. 5700 del 2014, ha altresì affermato che il principio della ragionevole durata va bilanciato con altri valori e, in primo luogo, con il diritto ad un giudizio, che è sovraordinato a quello alla celere definizione, sicché, poiché la L. n. 89 del 2001 non contiene una previsione legale tipica che sanzioni con il divieto di accesso alla giurisdizione l’omessa notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza, si è ritenuto che il principio in parola vada rivalutato avuto riguardo alla richiesta di risarcimento di cui alla citata L. n. 89 del 2001.

Del pari, soggiunge parte ricorrente, detto principio non è stato ritenuto applicabile in tema di opposizione allo stato passivo del fallimento (cfr. Cass. S.U. n. 25494/2009), di opposizione all’impugnazione del lodo arbitrale (cfr. Cass. n. 9394/2011), di opposizione al decreto di liquidazione degli onorari al difensore (cfr. Cass. n. 2442/2011) e dei procedimenti camerali di cui all’art. 38 disp. att. c.c. (cfr. Cass. n. 12938/2009).

Ritiene conseguentemente che, sulla scorta delle sopraindicate pronunzie, vi siano gli estremi per ripensare le conclusioni cui sono giunte le S.U. con la sentenza n. 20604 del 2008, vieppiù in considerazione del rilievo che con Cass. n. 1483/2015, proprio avuto riguardo al rito lavoro, si è affermato che, in caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell’udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notificazione, di modo che vi sarebbero tutti i presupposti per l’operatività della rinotifica anche in appello, in considerazione anche del fatto che l’art. 435 c.p.c., al pari dell’art. 415 c.p.c., non sanziona espressamente con l’improcedibilità la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza.

Sostiene, altresì, parte ricorrente che il deposito del ricorso in cancelleria precluderebbe la possibilità di qualificare la mancata notifica quale ipotesi di inesistenza dell’atto, dovendosi piuttosto ravvisare un’ipotesi di nullità, con conseguente diritto alla rinotifica anche in applicazione del disposto normativo di cui agli artt. 159 e 162 c.p.c.; afferma, infine, che la mancata concessione di un termine per la rinotifica e la declaratoria di improcedibilità dell’atto di appello si porrebbe in stridente contrasto con le finalità dell’art. 111 Cost., violando l’art. 24 Cost. ed il principio di proporzionalità sia perché le esigenze di celerità del giudizio di appello non sarebbero state incise dallo spostamento dell’udienza di merito, sia perché l’Azienda non aveva alcun interesse dilatorio, avendo già conseguito sentenze di appello favorevoli.

1.1. Il motivo è infondato.

La Corte ritiene di dare continuità al proprio consolidato orientamento secondo cui, nel rito del lavoro, l’appello – pur tempestivamente depositato nei termini di legge – è improcedibile ove la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta per l’udienza fissata, non essendo consentito alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dalla cd. ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. – assegnare ex art. 421 c.p.c un termine perentorio per la notifica ex art. 291 c.p.c.

Detta opzione ermenutica è stata negli anni confermata, avuto riguardo sia alla materia delle locazioni – cui si applica, com’e’ noto il rito lavoro (cfr. in tal senso Cass. n. 9597/2011) – sia riguardo al rito camerale (cfr. Cass. n. 27086/2011, in tema di rito camerale in materia di separazione personale dei coniugi, in cui si è statuito che l’omessa notificazione del ricorso nel termine assegnato nel decreto di fissazione d’udienza determina l’improcedibilità dell’appello).

Segue la medesima linea anche Cass. n. 20613/2013, affermando che nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro il vizio della notificazione omessa o inesistente è insanabile e determina la decadenza dall’attività processuale cui l’atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l’improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all’appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, senza che sull’inerzia della parte possa avere influenza (ai fini d’una possibile sanatoria) l’avvenuta precedente regolare notifica del provvedimento di fissazione dell’udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c., trattandosi di attività che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell’ambito della diversa fase cautelare.

Più di recente, sulla stessa scia si pone anche Cass. n. 6159/2018, che riafferma l’improcedibilità dell’appello nel caso di cui ci si occupa, evidenziando che l’impossibilità di concedere un termine per la rinotifica si giustifica in ragione del rilievo che detto termine lederebbe la legittima aspettativa dell’appellato al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado in cui la notifica del ricorso assolve unicamente alla funzione di instaurare il contraddittorio.

Va pure brevemente rilevata l’inconferenza, rispetto alla fattispecie che si esamina, dei precedenti richiamati in ricorso e ritenuti di segno contrario.

Nello specifico:

di Cass. n. 1483/2015, perché relativa all’ipotesi della rinotifica nell’ambito di un giudizio di primo grado, con la conseguenza che la funzione della rinotifica e’, come già si è ricordato, solo quella di consentire l’instaurazione del contraddittorio;

di Cass. 25494/2009, cui hanno fatto seguito le conformi Cass. n. 11301/2010 e Cass. n. 29521/2017, atteso che in detta ipotesi viene in rilievo un’opposizione allo stato passivo e la questione viene risolta dalla S.C. in ragione della ritenuta natura non perentoria del termine;

di Cass. n. 9394/2011, in tema di giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, in cui l’affermazione dell’applicabilità dell’art. 291 c.p.c. e della possibilità, laddove il giudice ravvisi un vizio di nullità della notificazione dell’atto introduttivo suscettibile di sanatoria ai sensi dell’art. 156 c.p.c., di disporne la rinnovazione viene congiunta alla valutazione del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale quale giudizio in unico grado davanti alla corte di appello, piuttosto che come giudizio di appello; di Cass. n. 2442/2011 in tema di opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso al difensore, in cui la mancata tempestiva notifica dell’atto introduttivo e del decreto di fissazione della comparizione delle parti non dà luogo all’inammissibilità dell’opposizione, sorgendo il dovere per il giudice di ordinare la rinnovazione della notifica, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., perché anche in detta ipotesi lo scopo è quello di consentire l’instaurazione del contraddittorio con l’assegnazione di un nuovo termine che assume, in tal caso, carattere perentorio per espressa previsione legislativa;

di Cass. n. 5700/2014 (e delle successive pronunzie conformi tra le quali si ricorda fra le massimate anche la più recente Cass. n. 26267/2019) relativa ad un giudizio risarcitorio ex lege n. 89 del 2001, in cui si statuisce che, in base al testo previgente alle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. in L. n. 132 del 2012, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla controparte non è perentorio, non essendo previsto espressamente dalla legge. Ne consegue che il giudice, nell’ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza – anche dopo l’adozione di un provvedimento di non luogo a provvedere per mancata comparizione delle parti, seguito da tempestiva riassunzione – deve, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica.

In sintesi, i precedenti evocati dall’odierna ricorrente sono inconferenti perché:

afferenti al giudizio di prime cure, in cui la funzione della rinotifica è volta, proprio in armonia con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, a consentire l’instaurazione del contraddittorio e, quindi, a pervenire ad una decisione di merito;

relative a fattispecie in cui la rinotifica viene autorizzata in relazione alla ritenuta natura ordinatoria del termine;

concernenti ipotesi nelle quali proprio l’esclusione della natura di gravame del giudizio induce a ravvisare la possibilità di una rinotifica;

aventi ad oggetto un sottosistema specifico, retto da autonome regole, come quello della L. n. 89 del 2001.

In via ancor più generale deve escludersi la possibilità di disporre la rinotifica nel caso del ricorso in appello, perché qui il termine per la proposizione del ricorso è perentorio e viene in rilievo il diritto dell’appellato alla stabilità delle decisioni giudiziarie e al giudicato.

Nemmeno appare conferente il riferimento, contenuto nel ricorso qui in esame, all’elusione della garanzia di effettività della tutela giurisdizionele, atteso che un giudizio di primo grado si è già celebrato con decisione nel merito.

Resta da dire che improprio è anche il richiamo operato alla categoria della nullità, atteso che nel caso di specie – senza alcuna contestazione sul punto – è indubbio che nessuna notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione è stata posta in essere prima dell’udienza fissata, sicché la fattispecie in esame va ascritta alla categoria dell’inesistenza, con conseguente impossibilità di applicare i richiamati artt. 156 e 162 c.p.c., che per converso si riferiscono alle ipotesi di nullità.

Di qui l’inconferenza, proprio perché tutte relative ad ipotesi di nullità, delle pronunzie – Cass. n. 19818/2013, Cass. n. 20335/2016 e Cass. 27395/2016 richiamate da parte ricorrente nella memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., come pure di Cass. n. 5880/2017 e Cass. n. 4562/2018, concernenti il diverso caso di notifica realmente effettuata, sia pure senza rispetto dei termini di cui all’art. 435 c.p.c.

In limine, è irrilevante l’asserita carenza di scopi dilatori da parte dell’Asl e la limitata dilatazione dei tempi del processo che sarebbe stata provocata dalla concessione di un termine per la rinotifica, atteso che le sopra descritte regole processuali che presiedono all’improcedibilità del gravame e alla conseguente formazione del giudicato prescindono dall’elemento soggettivo del notificante o da contingenti ragioni di mera opportunità.

Alla luce di quanto innanzi il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del difensore dei controricorrenti, dichiaratosi antistatario.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti delle parti resistenti che liquida in Euro 5.000 per compensi professionali, Euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 % ed accessori come per legge, con attribuzione in favore dell’avv. Rosa Marino, antistataria.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 25 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021

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