Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.42011 del 30/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21697/2020 proposto da:

E.L., (alias A.L.), rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Lanzilao, in virtù da delega in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di ROMA n. 2550/2020, pubblicata in data 28 maggio 2020, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza del 28 maggio 2020, la Corte di appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da E.L., nato in ***** (*****), avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma del 20 settembre 2018, che aveva confermato il provvedimento di diniego della protezione internazionale.

2. Il richiedente aveva raccontato di avere lasciato il proprio paese di origine, nel 2013, per il timore di essere ucciso da alcuni membri del suo villaggio e, in sede di libero interrogatorio, all’udienza del 6 marzo 2018, perché aveva avuto dei problemi con la sua famiglia; che alcuni membri della sua famiglia volevano che egli prendesse il posto del defunto genitore nell’ambito di una setta, ma egli aveva rifiutato, in quanto cristiano e per questo i familiari lo volevano uccidere; non si era rivolto alla Polizia perché sapeva che anche le autorità gli avrebbero imposto di prendere il posto del padre.

3. La Corte di appello ha ritenuto che le dichiarazioni del richiedente erano estremamente generiche e non circostanziate e che le illogicità e le contraddizioni che le contraddistinguevano le rendevano nel complesso scarsamente credibili; che, comunque, la vicenda narrata afferiva ad una minaccia proveniente da soggetti privati e non integrava alcuna delle ipotesi di persecuzione alle quali la Convenzione di Ginevra ricollegava lo status di rifugiato; che la natura privata della vicenda narrata escludeva la sussistenza delle ipotesi di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, lett. a) e b); quanto alla lett. c) stesso decreto, nella regione dell'*****, in base alle COI del novembre 2018, redatta dall’EASO, non si connotava una situazione pericolosa, tanto da costituire una minaccia per i civili; che, sulla protezione umanitaria, l’appellante non aveva formulato alcuna specifica allegazione, né aveva espressamente concluso nell’atto di appello, mentre la domanda in tal senso formulata nella comparsa conclusionale depositata il 30 aprile 2020 doveva ritenersi tardiva.

4. E.L. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato a due motivi.

5. L’Amministrazione intimata si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni sociali e politiche del paese di origine, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14; la motivazione solo apparente; l’omesso esame delle fonti informative attualizzate: la Corte di appello aveva fatto riferimento unicamente al rapporto EASO 2018 pur avendo a disposizione tutte le fonti aggiornate e riconosciute come ufficiali, di indubbia garanzia e soprattutto attualizzate come richiesto dalla legge; sussisteva una assoluta contraddittorietà tra i presupposti fattuali (documenti citati) e le conclusioni dell’iter logico/giuridico operato dalla Corte, poiché il rapporto richiamato non esprimeva quanto desunto dal Giudicante, al contrario metteva in luce una lunga serie di problematiche completamente omesse dallo stesso, come risultava dal sito di Amnesty International richiamato alle pagine 5 – 11 del ricorso per cassazione; che al fine di rientrare nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), non era necessaria la rappresentazione coerente di un quadro individuale di esposizione diretta al pericolo per la propria incolumità, essendo sufficiente tratteggiare una situazione nella quale alla violenza diffusa e indiscriminata non fosse contrapposto alcun anticorpo concreto dalle autorità statali.

1.1 Il motivo è inammissibile.

1.2 E’, in primo luogo, inammissibile perché non coglie il segno per difetto di specificità e pertinenza rispetto alla “ratio decidendi”, avendo la Corte rigettato la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a) e b), perché la vicenda narrata è stata considerata di natura specificamente privata e, quindi, ostativa alla configurabilità di una minaccia individuale alla vita o alla persona in relazione alla vicenda prospettata dal richiedente.

1.3 Ed invero, questa Corte ha affermato che le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di “vicende private estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando né nelle forme dello “status” di rifugiato, (art. 2, lett. e), né nei casi di protezione sussidiaria, (art. 2, lett. g), atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi, con riferimento ad atti persecutori o danno grave non imputabili ai medesimi soggetti non statuali, ma da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 5, lett. b) (Cass., 2 novembre 2020, n. 24214; Cass., 23 ottobre 2020, n. 23281; Cass., 1 aprile 2019, n. 9043).

1.4 Nel caso in esame, la Corte di appello ha affermato che dalle informazioni acquisite sulle sette in ***** emergeva che l’adesione era volontaria e che, nella maggior parte dei casi, gli individui deliberatamente e volontariamente si univano a queste società perché ambivano al potere, alle ricompense finanziarie e al successo; si trattava, nella sostanza di un fenomeno che il governo centrale aveva cercato di contrastare, per cui era verosimile che i competenti organi di polizia giudiziaria e la magistratura dello Stato ***** fossero adeguatamente in grado di tutelare i cittadini.

1.5 Il motivo e’, in secondo luogo, inammissibile nella parte in cui ha ad oggetto l’accertamento dell’insussistenza della situazione di conflitto armato rilevante ai fini del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), perché volto a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione delle fonti informative per accreditare, in questo giudizio di legittimità, un diverso apprezzamento della situazione di pericolosità interna della ***** (*****), giudizio quest’ultimo inibito alla corte di legittimità ed invece rimesso alla cognizione esclusiva dei giudici del merito, la cui motivazione è stata articolata – sul punto qui in discussione – in modo adeguato e scevro da criticità argomentative, avendo specificato che negli Stati del sud della ***** non si assiste ad un conflitto armato generalizzato, tale da integrare il pericolo di danno protetto dalla norma richiamata.

1.6 La Corte di merito, in particolare, ha provveduto ad escludere la sussistenza di situazioni di minaccia grave e individuale alla vita o alla persona da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c)), affermando, con specifica motivazione spiegata alle pagine 7-9 del provvedimento impugnato, che nella regione dell'*****, in base alle COI del novembre 2018, redatta dall’EASO, non si connotava una situazione pericolosa, tanto da costituire una minaccia per i civili e che l’organizzazione politica e sociale del Paese consentiva di ritenere affidabili le forze di polizia e di ordine pubblico nel contrasto al fenomeno delle sette, per cui l’istante ben poteva rivolgersi a loro se le minacce fossero continuate, nel caso di rientro in Patria; il fatto, poi, che a nord est della ***** vi era attualmente una situazione di instabilità e violenza non poteva giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria in favore del richiedente che proveniva dalla zona del *****.

1.7 Ciò nel rispetto della disposizione di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, che impone al giudice di verificare se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente e astrattamente sussumibile in una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, con accertamento aggiornato al momento della decisione (Cass., 11 dicembre 2020, n. 28349; Cass., 22 maggio 2019, n. 13897; Cass. 12 novembre 2018, n. 28990) e dell’onere del giudice di merito procedere, nel corso del procedimento finalizzato al riconoscimento della protezione internazionale, a tutti gli accertamenti officiosi finalizzati ad acclarare l’effettiva condizione del Paese di origine del richiedente, avendo poi cura di indicare esattamente, nel provvedimento conclusivo, le parti utilizzate ed il loro aggiornamento (Cass., 20 maggio 2020, n. 9230).

1.8 A quanto già detto, soccorre l’ulteriore principio, pure affermato da questa Corte, che, il ricorrente in cassazione che deduce la violazione del dovere di cooperazione istruttoria per l’omessa indicazione delle fonti informative dalle quali il giudice ha tratto il suo convincimento, ha l’onere di indicare le COI che secondo la sua prospettazione avrebbero potuto condurre ad un diverso esito del giudizio, con la conseguenza che, in mancanza di tale allegazione, non potendo la Corte di cassazione valutare la teorica rilevanza e decisività della censura, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (Cass., 20 ottobre 2020, n. 22769), onere non adempiuto nel caso in esame, dove il ricorrente ha richiamato il sito dell’Amnesty International, riguardante genericamente l’intera nazione della ***** e laddove richiama il sud della ***** fa riferimento al sito Viaggiare sicuri, il cui scopo e funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti di protezione internazionale (Cass., 12 maggio 2020, n. 8819).

1.9 Peraltro, nessun ostacolo normativo sussiste a che i giudici di merito utilizzino una unica fonte, stante che il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, dispone che il predetto accertamento deve essere compiuto “alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione Nazionale sulla base dei datti forniti dall’ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa”.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omessa pronuncia sulla protezione umanitaria, avendo errato la Corte di appello nel ritenere tardiva la domanda di protezione umanitaria formulata in comparsa conclusionale, essendo la protezione umanitaria una forma gradata della protezione internazionale, non una categoria diversa e autonoma.

2.1 La censura è infondata.

2.2 Nella specie, il principio operante nei giudizi in materia di protezione internazionale, secondo cui il ricorrente non ha l’onere di fornire una precisa qualificazione giuridica della misura di protezione invocata, spettando al giudice, nell’esercizio dei poteri officiosi di indagine e di informazione conferitigli dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, il compito di verificare in quale delle tipologie di protezione astrattamente contemplate dalla legge è sussumibile la situazione di rischio prospettata dal richiedente (Cass., 25 settembre 2020, n. 20263; Cass., 26 giugno 2020, n. 12948; Cass., 16 luglio 2015, n. 14998), dev’essere infatti coordinato con la portata limitata dell’effetto devolutivo dell’impugnazione, correlata alla configurazione del giudizio come revisio prioris instantiae, anziché come novum judicium, in virtù della quale la cognizione del giudice di secondo grado deve ritenersi circoscritta alle questioni prospettate dall’appellante con i motivi di gravame o riproposte dall’appellato ai sensi dello art. 346 c.p.c., con la conseguenza che i punti della sentenza di primo grado non espressamente investiti dall’iniziativa di parte non possono più costituire oggetto di discussione, formandosi al riguardo una preclusione che ne impedisce il riesame; che l’operatività dei predetti limiti non può essere esclusa, in materia di protezione internazionale, in ragione della natura unitaria e autodeterminata della relativa domanda, fondata su un diritto fondamentale, rispetto al quale, come precisato da questa Corte, non assume rilievo l’indicazione precisa del nomen juris del tipo di protezione invocata, ma solo l’allegazione di una situazione concreta suscettibile di giustificare il riconoscimento di una delle misure tipicamente previste dalla legge (Cass., 12 maggio 2020, n. 8819).

Questa Corte, di recente, ha affermato che “ove il giudice di primo grado si sia pronunciato negativamente in ordine alla sussistenza di tali presupposti, la mera insistenza sui fatti storici allegati in primo grado non può considerarsi sufficiente a determinare, in appello, la riapertura del dibattito processuale in ordine a tutte le misure precedentemente invocate; che, in contrario, non risulta pertinente neppure il richiamo al potere di qualificazione giuridica dei fatti allegati, spettante al giudice di appello quanto al giudice di primo grado, dal momento che in sede di gravame tale potere incontra anch’esso un limite nelle censure proposte dall’appellante e nelle eccezioni reiterate dall’appellato, non potendosi più mutare ex officio la qualificazione attribuita alla fattispecie dalla sentenza impugnata, a meno che la stessa non abbia costituito oggetto d’impugnazione esplicita o quanto meno implicita, nel senso che una diversa qualificazione giuridica costituisca la necessaria premessa logico-giuridica di un motivo di impugnazione espressamente formulato, determinandosi altrimenti la formazione di un giudicato sul punto (Cass., 1 dicembre 2010, n. 24339; Cass., 3 luglio 2014, n. 15223; Cass., 30 luglio 2008, n. 20730)”. (Cass., 16 febbraio 2021, n. 3897).

2.3 La Corte di appello ha fatto buon governo dei principi esposti, laddove ha affermato che la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria era tardiva perché formulata con la comparsa conclusionale, comparsa che, come è stato affermato da questa Corte, ha solo la funzione di contenere le sole conclusioni già precisate e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano e mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l’ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria (Cass., 25 febbraio 2019, n. 5402).

3. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Nulla sulle spese, poiché l’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472