LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18065/2020 proposto da:
S.D., elettivamente domiciliato in Brescia via Frat.
Folonari n. 7, presso lo studio dell’avv. A. Fascia, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 252/2020 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 21/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 da Dott. SOLAINI LUCA.
RILEVATO
che:
La Corte d’appello di Brescia ha respinto il gravame proposto da S.D., cittadino del *****, avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato alla richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito che il padre era un militare che faceva parte dei ribelli del Casamance, ma svolgeva anche il commercio di droga. Il ricorrente non voleva praticare la religione del padre che era animista ma era stato invitato a praticare la religione mussulmana, per questo gli abitanti della zona avevano picchiato lui e i suoi fratelli ed era scappato. Anche il padre era scappato perché il governo ***** lo accusava di ribellione e voleva arrestarlo. Per quanto riferito, anche il ricorrente era stato accusato di far parte dei ribelli e aveva paura di essere arrestato e messo in prigione.
La Corte distrettuale ha reputato che il racconto offerto era quanto mai confuso, mischiando temi e circostanze del tutto diverse. Inoltre, il delitto di trasporto di sostanze stupefacenti era un reato grave (pena edittale non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni) che ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 10, comma 2, lett. b) e dell’art. 16, comma 1, lett. b) costituisce causa di esclusione dalla protezione principale e sussidiaria. La Corte d’appello non ha, pertanto, riconosciuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ma neppure quelli della protezione sussidiaria, non essendo ravvisabile il rischio di subire un “danno grave” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 neppure declinato secondo l’ipotesi di cui alla lett. c) in quanto dalle fonti informative disponibili, nella zona di provenienza del ricorrente, non risulta esistente una situazione di violenza indiscriminata dovuta a conflitto armato. Neppure erano state allegate e dimostrate, secondo la Corte d’appello, la ricorrenza di specifiche situazioni di vulnerabilità.
Contro la sentenza della predetta Corte d’appello, è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e per violazione dell’art. 8, lett. b), c), d) ed e), nonché del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a), b) e c), art. 2, lett. e) e g), D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5 comma 6 e art. 19, comma 1 e della L. n. 722 del 1954, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per il mancato riconoscimento della protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria.
L’articolata censura è inammissibile, laddove solleva censure sul merito della ricostruzione della vicenda personale del richiedente, alla luce della situazione generale del paese di provenienza, che la Corte d’appello ha accertato alla luce delle fonti consultate (v. p. 11);
mentre in riferimento al profilo della richiesta di protezione umanitaria, il motivo è infondato, in quanto l’aspetto dell’integrazione socio-lavorativa è stato preso in considerazione, ma è stata esclusa in fatto ed è stata ritenuta l’assenza di qualsivoglia elemento di vulnerabilità nella comparazione tra situazione consolidata sul territorio nazionale e quella che il ricorrente incontrerebbe in caso di rimpatrio (cfr. Cass. n. 24413/21).
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021