Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.42014 del 30/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27707/2020 proposto da:

O.J., elettivamente domiciliata in Torino via Palmieri 40 presso lo studio dell’avv. Anna Rosa Oddone, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 849/2020 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 25/08/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2021 dal Consigliere Dott. Rita RUSSO.

RILEVATO

CHE:

La ricorrente, cittadina *****, ha chiesto la protezione internazionale dichiarando: di essere fuggita dal suo paese a causa dei contrasti con la matrigna che intendeva indurla prostituirsi e comunque a sposare un uomo più anziano di lei, dopo la mutilazione genitale; di essersi rivolta ad un’amica che l’ha accompagnata in Niger affidandola ad un uomo il quale a sua volta l’ha accompagnata in Libia, dove ha preteso 4000 dinari e poiché lei non poteva pagare l’ha impiegata come domestica senza retribuzione; di avere quindi raggiunto l’Italia.

La Commissione territoriale, ritenendo l’emersione di significativi elementi riconducibili al fenomeno della tratta, ha sospeso l’audizione in attesa del referral dell’ente antitratta, riconvocando la richiedente; nel corso della seconda audizione la richiedente ha negato di essere vittima di tratta ed affermato di lavorare in un bar, seppure “in nero”. La Commissione ha quindi respinto la domanda e la richiedente ha proposto ricorso al Tribunale.

Il Tribunale di Torino, dopo averla nuovamente ascoltata, ha ritenuto non credibile e contraddittorio il racconto e negato la protezione.

La richiedente ha proposto appello, che la Corte torinese ha respinto, rilevando come dopo l’incontro con l’organizzazione antitratta la donna ha negato di avere subito minacce in Italia, allegando in sede di ricorso al Tribunale il rischio di subire mutilazioni genitali; ha confermato il giudizio di incoerenza e contraddittorietà del racconto, escluso il rischio di danno grave da conflitto ed evidenziato che, in ragione della inattendibilità, non può ritenersi sussistente una condizione di vulnerabilità, né una sufficiente integrazione economico sociale in assenza di busta, paga, informazioni sulla residenza e dimora e per la irregolarità della dedotta attività lavorativa.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la richiedente asilo affidandosi a due motivi.

L’Avvocatura dello Stato, non tempestivamente costituita, ha presentato istanza per la partecipazione ad eventuale discussione orale.

La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 4 novembre 2021.

RITENUTO

CHE:

1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c). La parte deduce che la Corte d’appello di Torino ha “ottimisticamente” escluso che la ***** sia attraversata da violenza indiscriminata riferendosi unicamente al contesto politico del nord del paese e non ha tenuto conto invece del quadro desolante della situazione del paese che emerge dall’analisi delle fonti.

Il motivo è inammissibile.

Si tratta di una generica deduzione che non si confronta minimamente con la ratio decidendi espressa dalla Corte, la quale ha escluso sulla base di fonti di cui indica la data e che cita in sentenza anche indicando il collegamento ipertestuale, la sussistenza di un conflitto nella zona di provenienza della ricorrente.

Di contro la parte, affermando la sussistenza di una “desolante” situazione in *****, non fa esplicito riferimento né ad un conflitto armato che genera violenza indiscriminata nella specifica zona di provenienza, né a fonti di informazioni alternative rispetto a quelle citate in sentenza (Cass. 7195/2021).

2.- Con il secondo motivo del ricorso la parte lamenta la insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5). Deduce che la difesa aveva sottolineato la vulnerabilità della ricorrente e il rischio che ella correrebbe tornando nel suo paese, in ragione dalle sue vicende di vita gravide di rischio e di violenza.

Il motivo è inammissibile.

Si tratta di una censura estremamente generica che non precisa neppure quale sarebbe il fatto decisivo di cui la Corte avrebbe omesso l’esame, se non con riferimento ad una generica deduzione della condizione di vulnerabilità, non meglio specificata.

In verità la difesa non lamenta neppure che la Corte avrebbe omesso l’esame di un fatto decisivo, ma solo che la motivazione al riguardo sarebbe insufficiente e contraddittoria. Si deve quindi osservare che a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif, dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, salvo che essa si riveli non idonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass. 22598/2018; Cass. n. 3819/2020), ehe invece in questo caso sono chiaramente esplicitate, poiché la Corte ha richiamato in primo luogo il giudizio di inattendibilità della storia narrata, giudizio non censurato in questa sede, per cui non può più farsi riferimento alle vicende di violenza inizialmente dedotte; la Corte ha inoltre rilevato che non vi sono elementi per ritenere che ella sia integrata sul territorio, in assenza di una stabile occupazione lavorativa e di notizie precise sulla dimora.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Nulla sulle spese in difetto di tempestiva costituzione della parte intimata.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021

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