Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.42015 del 30/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27526/2020 proposto da:

B.D., elettivamente domiciliato presso l’avv. Valentina Nanula, dalla quale è rappres. e difeso, con procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 255/2020 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 21/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2021 dal Cons. rel. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO

CHE:

Con ordinanza del 16.10.17 il Tribunale di Brescia rigettò il ricorso di B.D., cittadino della *****, avverso il provvedimento della Commissione tecnica di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ed umanitaria.

Avverso tale ordinanza il D. propose appello che, con sentenza del 21.2.20, la Corte territoriale ha respinto, osservando che: “era pacifico” che non sussistessero i presupposti della protezione sussidiaria, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c), in ordine al conflitto armato, né della protezione umanitaria, essendo stata dedotta una situazione politico-sociale non collegata alla narrazione personale del ricorrente.

B.D. ricorre in cassazione con due motivi. Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

RITENUTO

CHE:

Il primo motivo denunzia violazione falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, 3, commi 3 e 5, in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 14 e ss., per non aver la Corte d’appello espletato l’onere di cooperazione istruttoria in ordine alle condizioni obiettive di rischio di rimpatrio nel paese di provenienza del ricorrente, ritenendo quest’ultimo non credibile riguardo al riconoscimento dei presupposti della varie forme di protezione sussidiaria.

Il secondo motivo denunzia violazione falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, in relazione al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, per non aver la Corte territoriale espletato l’onere di cooperazione istruttoria in ordine alle condizioni obiettive di rischio di rimpatrio nel paese di provenienza del ricorrente, ritenendo quest’ultimo non credibile riguardo al riconoscimento dei presupposti della protezione umanitaria. In particolare, il ricorrente si duole che il giudice di secondo grado non abbia tenuto conto di numerosi profili di vulnerabilità, quali la sua giovane età, le persecuzioni subite nel paese d’origine e la relativa situazione d’instabilità, il prolungato sradicamento da esso e l’integrazione sociale raggiunta con l’attività lavorativa (come documentata).

Il primo motivo è inammissibile. La Corte d’appello ha inteso affermare, osservando che era “pacifico” che in ***** non vi è conflitto armato rilevante ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), che lo stesso appellante non aveva dedotto l’esistenza di una situazione di conflitto armato, avendo discusso soltanto della instabilità politica e della compressione delle libertà nel suo paese, e tale ratio decidendi non è censurata con il ricorso.

Il secondo motivo, pur alla luce della alquanto laconica motivazione, è inammissibile in quanto il ricorrente non indica quando e come avrebbe allegato le varie condizioni di vulnerabilità elencate, e la stessa attività lavorativa, né che esse abbiano costituito motivo d’appello. Invero, dalla sentenza impugnata si evince che l’unico motivo di gravame in appello, riguardante il riconoscimento di protezione sussidiaria ed umanitaria, era generico, afferendo alle sole limitazioni delle libertà sociali e politiche.

Nulla per le spese, atteso che il Ministero non ha depositato il controricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021

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