Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.42016 del 30/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28304/2020 proposto da:

D.D., elettivamente domiciliato presso l’avv. Valentina Nanula, dalla quale è rappres. e difesa, con procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 820/2020 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 06/08/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2021 dal Cons. rel. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO

CHE:

Con ordinanza del 30.8.17 il Tribunale di Brescia rigettò il ricorso di D.D., cittadino del *****, avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ed umanitaria.

Avverso tale ordinanza D.D. propose appello che, con sentenza del 6.8.20, la Corte territoriale ha respinto, osservando che: non sussistevano i presupposti dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a) e b), data l’inattendibilità del ricorrente la cui vicenda narrata – relativa ad una persecuzione subita per motivi religiosi da parte dei musulmani, in quanto cristiano – era inverosimile data la sua ignoranza sulla dottrina cristiana; non sussistevano i presupposti della protezione sussidiaria, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c), in ordine al conflitto armato in *****, ove esso era limitato ad alcune zone cui il ricorrente non aveva fatto riferimento, né della protezione umanitaria, non avendo il ricorrente allegato condizioni personali di vulnerabilità o percorsi d’integrazione sociale.

D.D. ricorre in cassazione con due motivi. Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

RITENUTO

CHE:

Il primo motivo denunzia violazione falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, commi 3 e 5, in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 e ss., per non aver la Corte d’appello espletato l’onere di cooperazione istruttoria in ordine alle condizioni obiettive di rischio di rimpatrio nel paese di provenienza” ritenendo non credibile il richiedente, riguardo al riconoscimento dei presupposti delle varie forme di protezione sussidiaria.

Il secondo motivo denunzia violazione falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, coma 3, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, in relazione al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, per non aver la Corte d’appello espletato l’onere di cooperazione istruttoria in ordine alle condizioni obiettive di rischio di rimpatrio nel paese di provenienza, ritenendo non credibile il richiedente riguardo al riconoscimento dei presupposti della protezione umanitaria. In particolare, il ricorrente si duole che il giudice di secondo grado non abbia tenuto conto di numerosi profili di vulnerabilità, quali la giovane età, le persecuzioni subite nel paese d’origine e la relativa situazione d’instabilità, il prolungato sradicamento da esso e l’integrazione sociale raggiunta con l’attività lavorativa (come documentata).

Il primo motivo è inammissibile. Invero, la Corte d’appello ha affermato, tra l’altro, che l’appellante non aveva neppure dedotto una situazione di conflitto e di pericolo di attentati nel suo paese; questa ratio decidendi è censurata dal ricorrente replicando che invece essa era stata dedotta alle “pagg. 4 e le dell’atto di citazione in appello”: pagine che però non riproduce in parte qua, con conseguente difetto di autosufficienza del ricorso.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile in quanto il ricorrente non indica di aver allegato, quando e come, le varie condizioni di vulnerabilità elencate, e la stessa attività lavorativa. Invero, dalla sentenza impugnata si evince che l’unico motivo di gravame, riguardante le protezioni sussidiaria ed umanitaria, aveva ad oggetto le sole limitazioni delle libertà sociali e politiche, privo dell’allegazione di qualunque percorso d’integrazione sociale.

Nulla per le spese, atteso che il Ministero non ha depositato il controricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021

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