LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31716/2020 proposto da:
I.J., elettivamente domiciliato presso l’avv. Valentina Nanula, dalla quale è rappres. e difeso, con procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 912/2020 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 3/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2021 dal Cons. rel. Dott. CAIAZZO ROSARIO.
RILEVATO
CHE:
Con ordinanza del 29.10.17 il Tribunale di Brescia rigettò il ricorso di I.J., cittadino del *****, avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ed umanitaria.
Avverso tale ordinanza I.J. propose appello che, con sentenza del 3.9.20, la Corte d’appello ha respinto, osservando che: non sussistevano i presupposti dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a) e b), data l’inattendibilità del ricorrente; non sussistevano i presupposti della protezione sussidiaria, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c), in ordine al conflitto armato in *****, né della protezione umanitaria, non avendo il ricorrente allegato condizioni personali di vulnerabilità o percorsi d’integrazione sociale.
I.J. ricorre in cassazione con due motivi. Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
RITENUTO
CHE:
Il primo motivo denunzia violazione falsa applicazione DEL D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, commi 3 e 5, in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 14 e ss., per non aver la Corte d’appello espletato l’onere di cooperazione istruttoria in ordine alle condizioni obiettive di rischio di rimpatrio nel paese di provenienza, ritenendo non credibile il richiedente, riguardo al riconoscimento dei presupposti della protezione sussidiaria.
Il secondo motivo denunzia violazione falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, in relazione al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, per non aver la Corte territoriale espletato l’onere di cooperazione istruttoria in ordine alle condizioni obiettive di rischio di rimpatrio nel paese di provenienza, ritenendo non credibile il richiedente, riguardo al riconoscimento dei presupposti delle varie forme di protezione umanitaria. Al riguardo, il ricorrente si duole che il giudice di secondo grado non abbia tenuto conto di numerosi profili di vulnerabilità, quali la situazione d’instabilità del paese di provenienza e la grave crisi sanitaria connessa con l’epidemia covid.
Il primo motivo è inammissibile, in quanto la Corte d’appello ha escluso che in ***** sussista una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato sulla base di fonti aggiornate.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile in quanto il ricorrente non indica di aver allegato, quando e come, le varie condizioni di vulnerabilità elencate. Circa la doglianza sulla pandemia, va osservato che dalla sentenza non si evince che tale questione abbia costituito motivo d’appello o che essa sia stata introdotta nel ricorso innanzi al Tribunale.
Nulla per le spese, atteso che il Ministero non ha depositato il controricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021