LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17993/2020 proposto da:
O.B., elettivamente domiciliato in Jesi (AN), corso Matteotti 69/B, presso lo studio dell’avv. Cognini P., che lo rappresenta e difende, per procura in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1750/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 10/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2021 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.
RILEVATO
che:
La Corte d’appello di Ancona ha respinto il gravame proposto da O.B., cittadino *****, avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato alla richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito che mentre lavorava come autista di camion in una ditta di trasporti, nel giugno del 2015 si era imbattuto in persone armate che procedevano verso il suo automezzo. Pensando che appartenessero a *****, aveva parcheggiato il camion ed era fuggito: il carico fu saccheggiato e il camion bruciato. Dopo aver avvertito il padre dell’accaduto, il quale aveva concesso in garanzia la propria abitazione per permettere al ricorrente di lavorare come camionista e dopo che la ditta presso cui lavorava aveva sporto denuncia ma addossando la colpa al ricorrente, decise, per evitare problemi con la giustizia, di lasciare la *****.
La Corte distrettuale ha rigettato l’appello, in quanto pur non dubitando che il richiedente potesse incorrere nel rischio di subire, in caso di rientro, una grave compromissione dei diritti inviolabili, tuttavia, ha ritenuto che la partenza dal paese di origine fosse stato determinato da ragioni economiche, che non potevano costituire, di per sé, un valido motivo per giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria (unica protezione richiesta) anche perché era assente il profilo dell’integrazione socio-lavorativa, che è uno dei presupposti indefettibili, mentre la questione che avesse due figli minorenni a cui ricongiungersi era una questione da sottoporre al giudice minorile, ex art. 31 t.u. imm. La Corte d’appello non ha, pertanto, riconosciuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento delle richieste.
Contro la sentenza della predetta Corte d’appello, è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per omessa pronuncia su motivi di gravame, per mancanza di motivazione e/o motivazione apparente e per nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 429 c.p.c., comma 1 e dell’art. 118disp. Att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in riferimento alla carenza della componente motivazionale con riguardo ai motivi di gravame e alle valutazioni espresse in sentenza riguardo alle condizioni generali di sicurezza e tutela dei diritti fondamentali presenti nel paese di origine; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32 comma 3, art. 8, art. 9, comma 2, art. 13, comma 1 bis e art. 27, comma 1 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, (iii) sotto un terzo profilo, per omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti: l’integrazione sociale del richiedente e la costituzione del nucleo familiare in Italia, comprendente due figli minorenni.
Il primo, secondo e terzo motivo, che sono stati trattati congiuntamente dal ricorrente, sono inammissibili, perché generici, astratti, non volti a censurare nessun specifico passo motivazionale, ma a lamentarsi genericamente che l’assenza d’integrazione lavorativa sia stata ritenuta determinante per non riconoscere la protezione umanitaria, mentre avrebbe avuto pari o superiore dignità l’esistenza di una vita privata e familiare” con la presenza di due figli minorenni, ma senza neppure censurare il passaggio della sentenza impugnata dove si afferma che gli interessi di natura familiare sono soggetti alla valutazione del giudice minorile (e non alla sezione specializzata per le domande di protezione internazionale), ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 31, comma 3.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021
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