Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.42019 del 30/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21601/2020 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in Ancona, corso Mazzini n. 100, presso lo studio dell’avv. Giorgetti M., che lo rappresenta e difende, per procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 47/2020 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 20/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2021 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Ancona ha respinto il gravame proposto da D.A., cittadino del *****, avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato alla richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di aver lasciato il suo paese nel novembre 2013, a causa del conflitto religioso tra sunniti e wahabiti che si protraeva da quattro anni circa e nel corso del quale avevano perso la vita suo padre e suo zio per mano degli wahabiti della famiglia Do., che voleva imporre loro un diverso culto e modo di pregare rispetto a quello sunnita a cui essi appartenevano.

A sostegno delle ragioni del rigetto, la Corte distrettuale ha ritenuto la scarsa credibilità del racconto del ricorrente per genericità e perché la vicenda era inquadrabile in un contesto di tipo privato.

La Corte d’appello non ha, pertanto, riconosciuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento delle richieste.

Contro la sentenza della predetta Corte d’appello, è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, in combinato disposto con l’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, per il carattere apparente della motivazione che aveva inquadrato in un contesto di tipo privato, una vicenda relativa a scontri etnici e interreligiosi; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b) in combinato con il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e per vizio di motivazione ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il mancato approfondimento istruttorio circa le tensioni settarie tra le confessioni religiose in *****; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3, 5, 6 e 7, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1 e D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1 per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

Il primo motivo è inammissibile, perché non si confronta con l’effettiva ratio decidendi della decisione impugnata, secondo cui il ricorrente aveva dedotto dei riferimenti solo generici alla situazione socio-politica del ***** relativamente agli scontri etnici ed interreligiosi che non permettevano di operare un ragionevole collegamento di tali vicende a quelle personali dello stesso richiedente cioè che si collegassero ad una minaccia specificamente rivolta lui: infatti, l’elemento della minaccia non risulta individualizzato.

Il secondo motivo è inammissibile, perché non si confronta con il giudizio di non credibilità, sulla base del quale la Corte d’appello non era tenuta ad alcun approfondimento istruttorio, per verificare la presenza di conflitti interreligiosi nel paese di provenienza del *****.

Il terzo motivo è infondato, in quanto il ricorrente sostiene l’errato assunto che l’onere di provare la propria vulnerabilità non ricade su sé medesimo, benché tale onere possa essere attenuato grazie ai poteri istruttori officiosi del giudice, mentre invece sul ricorrente grava anche l’onere dell’allegazione dei fatti costitutivi della pretesa, ma in proposito la Corte d’appello ha escluso che l’appellante avesse ottemperato a tali oneri, disattendendo, conseguentemente la sua domanda.

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021

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