Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.42020 del 30/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32429/2020 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in Civitanova Marche, via Fermi n. 3, presso lo studio dell’avv. Lufrano G., che lo rappresenta e difende, per procura in atti;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Per il Riconoscimento Della Protezione Internazionale Ancona, Ministero Dell’interno, *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 362/2020 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 30/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2021 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Ancona ha respinto il gravame proposto da A.A. alias S.A., cittadino del *****, avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato alla richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di aver investito un ragazzo guidando una moto, che era morto sul colpo e, quindi, per non essere condannato a morte, per omicidio stradale colposo, era scappato dal proprio paese. La Corte territoriale ha reputato la narrazione non credibile, perché poco circostanziata e inoltre, la Corte ha evidenziato come il ricorrente non aveva saputo riferire di precedenti condanne, nel proprio paese, per omicidio stradale colposo. La Corte d’appello non ha, pertanto, riconosciuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento delle richieste.

Contro la sentenza della predetta Corte d’appello, è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione della Convenzione di Ginevra in materia di protezione internazionale, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 8, comma 3 (rectius D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25), degli artt. 2 e 32 Cost., dell’art. 25 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo adottata dall’assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948, dell’art. 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottati e aperti alla firma a New York il 16 e il 19 dicembre 1966, ratificati in Italia con la L. n. 881 del 1977, perché la Corte non svolgeva alcuna valutazione circa la situazione del paese di origine del ricorrente, alla luce delle principali fonti internazionali; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, per il mancato scrutinio specifico delle condizioni di vulnerabilità ai fini della concessione della protezione umanitaria.

Il primo motivo è inammissibile, perché il ricorrente non dice dove e quando abbia offerto alla cognizione della Corte d’appello, l’indicazione di fonti aggiornate su cui basare una diversa decisione. Il secondo motivo è inammissibile, infatti, la Corte d’appello ha disatteso la domanda di protezione umanitaria perché l’appellante non aveva allegato specifiche ragioni giustificative della stessa. Il ricorrente avrebbe dunque dovuto censurare tale ratio decidendi, evidenziando di avere invece allegato – nel giudizio di appello – circostanze idonee a giustificare il riconoscimento della protezione invocata; sennonché il ricorso non contiene indicazioni in tal senso. La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021

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