LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 19539/2016 R.G. proposto da:
Z.A., e Z.I., rappresentati e difesi dall’Avv. Erminio A. Pacifico, con domicilio eletto in Roma, via Fulcieri Paolucci De’ Calboli n. 9, presso lo studio dell’Avv. Piero Sandulli;
– ricorrenti –
contro
N.G.N., Z.G., e Z.N., rappresentati e difesi dall’Avv. Stanislao Lucarelli, con domicilio eletto in Roma, via Attilio Regolo n. 12/D, presso lo studio dell’Avv. Italo Castaldi;
– controricorrenti –
e contro
P.L.;
– (non) intimata –
(Ndr: testo originale mancante).
FATTO E DIRITTO
(Ndr: testo originale mancante).
Nel merito, per quanto di rilievo in questa sede, la Corte accertava che i titoli di proprietà dei beni da parte degli attori erano documentati da: 1) la quota di un mezzo per successione rispettivamente del genitore e coniuge Z.G. che l’aveva acquistata con atto del 28.08.1978, 2) la quota di un quinto acquistata dai germani Z.A. e Z.I. con atto del 06.12.1996 da P.L. e pervenuta a quest’ultima tramite successione della madre Z.M. deceduta il ***** con denuncia di successione trascritta il 23/01/1959, 3) la restante quota (del 30%) acquistata dalla sola Z.M.T. il 02/05/2000 da M., N. e Z.L. e pervenuta alle stesse per successione del padre Z.R. deceduto il ***** con denuncia di successione trascritta il 01/07/1969 e “dai Sig.ri M.C. e Z.R. pervenuto agli stessi dal loro rispettivo marito e genitore Z.O., deceduto il ***** con denuncia di successione trascritta il 02/12/1999”. Il giudice del gravame, “almeno limitatamente alle quote acquistate nel 1996 e 2000”, accertava che i trasferimenti agli attori erano avvenuti sulla base delle dichiarazioni di successione rilevanti solo ai fini fiscali e che, peraltro, non sussistevano i presupposti per l’attenuazione dell’onere probatorio gravante sul rivendicante per essere detti titoli successivi al momento indicato dai convenuti N.- Z. per l’inizio dell’esercizio del loro possesso.
Confermava, poi, la pronuncia gravata per quanto concerne il rigetto della riconvenzionale di usucapione;
– per la cassazione del provvedimento della Corte di appello di Napoli ricorrono Z.A. e Z.I. sulla base di due motivi;
– resistono con controricorso N.G.N., Z.G. e Z.N..
In prossimità della camera di consiglio entrambe le parti hanno anche depositato memorie illustrative.
Atteso che manca agli atti la prova che la notifica del ricorso sia stata effettuata nei confronti di P.L., la quale è intervenuta volontariamente nel giudizio in primo grado e sebbene sia rimasta contumace in appello, è comunque stata parte di tutto l’iter del giudizio, per cui la stessa risulta essere litisconsorte processuale.
Ne consegue che risulta necessario disporre la integrazione del contraddittorio nei suoi confronti ai sensi dell’art. 331 c.p.c..
PQM
La Corte, visto l’art. 331 c.p.c., dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di P.L., assegnando termine perentorio di giorni novanta a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza.
Rinvia la causa a nuovo ruolo e manda alla cancelleria per le comunicazioni d’ufficio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021