LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25855/2016 R.G. proposto da C.P., rappresentato e difeso dagli Avv. Michele Dell’Olio, ed Elena Clesi, con domicilio eletto presso gli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE;
– ricorrente –
contro
R.P.;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 1259 depositata il 30 giugno 2016 e notificata in data 2 settembre 2016;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2021 dal Consigliere Dott. Milena Falaschi.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO Ritenuto che:
– il Tribunale di Marsala – Sezione distaccata di Partanna, con sentenza n. 43 del 2010, in accoglimento della domanda di rivendicazione proposta da C.P. nei confronti di R.P., rigettate le riconvenzionali proposte da quest’ultimo, accertava la titolarità del fondo in capo al C. e per l’effetto condannava il convenuto al rilascio del bene e alla rifusione delle spese di lite,
– sul gravame interposto dal R., la Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 1259 del 2016, nella resistenza dell’appellato, in accoglimento dell’appello, rigettava la domanda di rivendica proposta dal C. per non aver lo stesso assolto il rigoroso onere probatorio incombente sull’attore in rivendica.
A sostegno della decisione il giudice del gravame affermava che la pretesa del C. non poteva essere fondata su un atto di divisione ereditaria atteso il carattere meramente dichiarativo dello stesso e che, quanto all’asserita titolarità del fondo per successione ereditaria, la denuncia era inidonea a dimostrare il diritto di proprietà.
Inoltre, la Corte distrettuale, ritenuti privi di rilevanza decisoria anche i dati catastali allegati dal C., accertava l’irrilevanza dei titoli prodotti dall’appellato in quanto inidonei a confermare l’assoluta identità tra il bene di cui veniva rivendicata la proprietà con quelli contenuti néi relativi titoli.
Peraltro, alla luce delle deposizioni testimoniali, la Corte non riteneva raggiunta la prova del possesso uti dominus da parte sia del C. che dei suoi danti causa. Pertanto, a fronte di tali apprezzamenti dichiarava Infondata la domanda di rivendicazione proposta dall’originario attore;
– per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Palermo, C.P. propone ricorso per cassazione fondato su due motivi;
– è rimasto intimato R.P.;
– in prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha curato il depositato anche di memoria illustrativa.
Atteso che:
– con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in combinato con gli artt. 329,327 e 346 c.p.c. per aver il giudice di appello tenuto conto delle deposizioni testimoniali rese in primo grado, necessarie per esaminare le domande ed eccezioni proposte dal R. e riguardanti il possesso del fondo, ormai coperte da giudicato interno.
Il motivo è privo di pregio.
Va osservato che nel vigente ordinamento processuale, avuto riguardo alla valutazione della prova, opera il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie – comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o per istanza della quale hanno ingresso nel processo – concorrono indistintamente alla formazione del convincimento del giudice (Cass. n. 2285 del 2006; Cass. n. 15162 del 2008).
Nella specie, il giudice del gravame ha, difatti, tenuto conto delle deposizioni testimoniali ai fini di accertare l’assolvimento o meno dell’onere probatorio incombente sul rivendicante, affermando, di conseguenza, che il C. non aveva dimostrato il possesso uti domini facente capo a lui e ai suoi aventi causa, oltre a non aver provato il valido titolo di acquisto della proprietà del fondo oggetto di causa. Per tali ragioni, non sussiste alcun giudicato interno sul punto, così come non rileva quanto riportato nella memoria illustrativa relativamente al giudicato penale.
A tal proposito va chiarito che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il nostro ordinamento non è ispirato al principio dell’unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, essendo stato istaurato dal legislatore il sistema della pressoché completa autonomia e separazione fra i due giudizi, nel senso che, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile di cui all’art. 75 c.p.p., comma 3 da un lato il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e dall’altro il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale (in tal senso, Cass. n. 6478 del 2005; Cass. n. 15112 del 2013). Non sussiste, quindi, un obbligo del giudice civile – pur in presenza di un giudicato penale – di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale come fonte del proprio convincimento (Cass. n. 27161 del 2018).
Peraltro, nella specie, oltre a non essere ravvisabile un giudicato penale di condanna del R., per essersi il giudizio penale concluso con sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione (a nulla rilevando la condanna dello stesso alle spese), l’eventuale esclusione del diritto di proprietà del fondo oggetto di causa in capo al R. non determina per ciò solo il riconoscimento della proprietà del C., gravando su quest’ultimo comunque l’onere di fornire la medesima probatio diabolica;
– con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 832 e 948 in combinato con l’art. 132 c.p.c., n. 4 per avere la Corte di appello di Palermo sulla base delle risultanze istruttorie escluso il diritto di proprietà del ricorrente sul fondo rivendicato.
Ad avviso del ricorrente la Corte distrettuale avrebbe errato là dove ha contestato la validità ai fini probatori dei titoli prodotti a sostegno della propria domanda di rivendica. In particolare, il ricorrente smentisce quanto affermato dal giudice del gravame in merito ai beni indicati nei titoli prodotti, sostenendo che la stessa controparte, oltre a non contestare l’identità dei beni, avrebbe fornito la piena prova dell’identità del bene oggetto di rivendica con quello citato nei vari titoli, indicando nella comparsa di costituzione e risposta gli estremi catastali.
Aggiunge il ricorrente che nel caso di specie il rigore della probatio diabolica dovrebbe essere attenuato, a fronte della proposizione della domanda di usucapione da parte del R. e della non contestazione circa l’identità del fondo rivendicato rispetto ai beni oggetto dei titoli prodotti in giudizio.
Infine, il C. sostiene che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto accertare il suo diritto di proprietà sul fondo per aver prodotto i seguenti atti: successione legittima di T.A., alla quale il fondo è pervenuto con contratto dotale del 1912, per cui nella titolarità della metà indivisa di terreno è succeduta la figlia S.G., madre dell’odierno ricorrente, spettando l’altra metà al figlio S.G.; testamento pubblico del 1942, trascritto nel 1943, di S.G. in favore della sorella Gi. con il quale quest’ultima è entrata nella proprietà anche dell’altra metà indivisa del fondo oggetto di causa; successione legittima della madre del ricorrente, trascritta nel 1979, con la quale il fondo in questione è stato trasmesso al coniuge C.V. e ai tre figli P., A. e C.G.; atto di divisione del 1981 con il quale la piena ed esclusiva proprietà del fondo è passata al solo C.P..
Il motivo è non può trovare ingresso al pari della prima censura.
Occorre, in primo luogo, ribadire che per giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’attore in rivendica è tenuto a dimostrare la proprietà del bene che assume a lui appartenente, fornendo la prova (anche risalendo ai propri danti causa) dell’acquisto a titolo originario della res oggetto della controversia, non potendo, all’uopo, ritenersi sufficiente la mera produzione di documentazione amministrativa (quale la nota di trascrizione nei registri immobiliari, la nota dell’ufficio del registro, la denuncia di successione del presunto dominus, i dati ricavati dai registri catastali), ovvero la assenza di contestazioni sul tema da parte del convenuto, sul quale, inoltre, non può ritenersi gravare alcun onere di allegazione o dimostrazione della legittimità del possesso da lui esercitato (Cass. n. 11605 del 1997).
E’, inoltre, pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il rigore probatorio incombente sull’attore in rivendica va adattato alle peculiarità del caso concreto sottoposto all’esame del giudice di merito, sicché in ragione di tali peculiarità può assumere rilevanza anche il contenuto della difesa di volta in volta opposta dal convenuto. In particolare, la proposizione di un’eccezione o di una domanda riconvenzionale di usucapione non determina in sé l’attenuazione dell’onere probatorio, posto che l’usucapione – quale modo di acquisto della proprietà a titolo originario – non implica alcun riconoscimento in favore della controparte circa il valido acquisto della proprietà sulla base del titolo derivativo. Il criterio dell’alleviamento dell’onere probatorio trova, quindi, applicazione solo ove il convenuto opponga un acquisto per usucapione fondato su di un possesso che ha iniziato ad esercitare in epoca successiva a quella in cui si è formato il titolo di acquisto del rivendicante (in tal senso, Cass. n. 8215 del 2016), ovvero in ipotesi di individuazione di un unico dante causa.
Nella specie, se è vero che il R. ha proposto domanda di usucapione, è altrettanto vero che ciò non comporta un esonero del rivendicante dal suo onere probatorio: difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il rigore della probatio diabolica non riceve attenuazione per il fatto che la controparte proponga domanda riconvenzionale ovvero eccezione di usucapione, in quanto chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha l’onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio possideo quia possideo, anche nel caso in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata.
D’altro canto, non può essere seguita, nel caso di specie, l’impostazione giurisprudenziale sopra citata che, in caso di eccezione di usucapione, attenua l’onere probatorio del rivendicante, in quanto presuppone che il convenuto eccipiente l’usucapione riconosca che il suo possesso sia sorto posteriormente al titolo dell’attore, ovvero da un unico dante causa. Soltanto in siffatte ipotesi, non ricorrente nella fattispecie in esame, si realizza una concretizzazione, logicamente riduttiva, del contenuto dell’onere probatorio (Cass. n. 14734 del 2018).
Tanto premesso, la Corte di appello di Palermo, facendo buon governo dei principi richiamati, ha ritenuto non assolto il rigoroso onere probatorio incombente sul C. per aver quest’ultimo prodotto, a fondamento della propria pretesa, atti inidonei a fornire la prova del diritto di proprietà, quali la divisione ereditaria, la denuncia di successione, i dati catastali, nonché dei titoli irrilevanti perché inidonei a garantire l’assoluta identità tra il bene oggetto di rivendica con quelli indicati nei suddetti titoli.
Ne’ la censura chiarisce il tempo in cui il ricorrente o il suo dante causa avrebbe avuto il possesso materiale del bene de quo e neanche ne fa oggetto di specifica critica.
Conclusivamente, il ricorso va respinto.
Nessuna pronuncia è necessaria sulle spese del giudizio di legittimità in mancanza di svolgimento di difese dalla parte rimasta intimata. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte di Cassazione, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021
Codice Civile > Articolo 2909 - Cosa giudicata | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 3 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 4 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 327 - Decadenza dall'impugnazione | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 329 - Acquiescenza totale o parziale | Codice Procedura Civile