LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32063/2019 proposto da:
L.I., rappresentato e difeso dall’avv.to GIOVANBATTISTA SCORDAMAGLIA, con studio in Petilia Policastro, via Arringa 60 (studiolegale.pec.scordamaglia.eu), elettivamente domiciliato presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;
– resistente –
avverso la sentenza n. 494/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 11/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
RILEVATO
che:
1. L.I., proveniente dal *****, ricorre affidandosi a quattro motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che aveva confermato la pronuncia con la quale il Tribunale aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di aver lasciato il suo paese a causa delle persecuzioni subite.
1.2. Più specificamente, ha dedotto che lavorava insieme al padre come commerciante di bestiame e che un giorno, mentre si trovava al mercato insieme al genitore ed ad un operaio suo dipendente, erano stati fermati da quattro uomini armati che li avevano costretti a effettuare una consegna di sacchi a destinatari sconosciuti.
1.3. Durante il viaggio, si erano recati direttamente presso il commissariato per denunciare il carico trasportato e a seguito della successiva ispezione, gli agenti avevano rinvenuto nei sacchi armi e munizioni: a seguito dell’operazione condotta dalla polizia, i destinatari della consegna erano stati arrestati ma la sera stessa, dopo la sottoscrizione della deposizione con la quale confermavano i fatti denunciati, la loro abitazione era stata attaccata da un gruppo di terroristi per ritorsione e nell’agguato suo padre e suo fratello erano rimasti uccisi.
1.4. Aveva quindi deciso di fuggire per mettersi in salvo da ulteriori ritorsioni.
2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4: lamenta l’omessa valutazione dei documenti prodotti (corredati da regolare traduzione) a sostegno della credibilità dei fatti narrati. Assume che essi avvaloravano la veridicità delle sue dichiarazioni, confermando il nesso causale fra l’attentato terroristico e la morte del padre e del fratello.
2. Con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 in punto di credibilità, con motivazione illogica della sentenza.
3. Con il terzo motivo, lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e 14 con riferimento alla protezione sussidiaria della quale denuncia che erroneamente non erano stati ravvisati i presupposti.
4. Con il quarto motivo, si duole della violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 nonchè della mancata comparazione fra la vulnerabilità, derivante dal rischio di essere ucciso a causa della insufficiente tutela garantita dallo Stato.
5. Il primo e secondo motivo sono fondati.
5.1. Quanto al primo, si osserva che effettivamente la Corte territoriale ha del tutto omesso di esaminare la documentazione prodotta e specificamente indicata nel motivo d’appello, decisiva ai fini della ricostruzione della credibilità dei fatti narrati in quanto attestante l’eccidio, la denuncia e tutto lo sviluppo della vicenda narrata (cfr. indicazioni a pagg. 3,4 e 5 del ricorso).
5.2. La censura è strettamente collegata con il secondo motivo sul quale ridonda, in quanto omettendo di esaminare le prove documentali, la motivazione resa sulla inattendibilità del racconto risulta meramente asseriva e non rispetta il paradigma valutativo prescritto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 da una parte limitandosi a valorizzare circostanze marginali, e, dall’altra, omettendo di procedere ad un esame complessivo della vicenda fondato anche sull’acquisizione di informazioni attendibili sul paese di origine fra le quali, anche l’unica riconducibile alla prescrizione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 5 (e cioè Amnesty International) risale agli anni 2012, 2015 e 2016 e non è, pertanto, aggiornata.
5.3. Deve ritenersi, pertanto, fondato sia il vizio di motivazione apparente (in relazione all’omesso esame della documentazione prodotta) sia il vizio di violazione di legge rispetto alla valutazione della credibilità ed all’adempimento del dovere di cooperazione istruttoria.
6. Il terzo motivo ed il quarto motivo, riguardanti rispettivamente i presupposti della protezione sussidiaria e di quella umanitaria (con particolare riferimento – in relazione a tale ultima fattispecie – alla vulnerabilità riconducibile alla vicenda narrata) rimangono logicamente assorbiti: al riguardo, tuttavia, vale solo la pena di rilevare che i termini del giudizio di comparazione che il giudice è tenuto ad articolare per il riconoscimento della misura individualizzata, applicando i criteri indicati da questa Corte (Cass. 4455/2018 e Cass. SU n. 29460/2019), risultano strettamente dipendenti, nel caso in esame, dal dovere di cooperazione istruttoria, nella specie irritualmente assolto; e che il diritto alla protezione sussidiaria non può essere escluso dalla circostanza che a provocare il danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati, qualora nel Paese d’origine non vi sia un’autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con il conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull’attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull’eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali (Cass. 16356/2017).
7. In conclusione, la sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione che riesaminerà la controversia sulla base dei seguenti principi di diritto:
a. “In tema di valutazione delle prove, ed in particolare di quelle documentali, il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto a tutte le evidenze documentali di carattere decisivo, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti.”;
b. “la valutazione delle dichiarazioni del richiedente asilo in sede giurisdizionale non può ritenersi volta alla capillare e frazionata ricerca delle singole, eventuali contraddizioni, pur talvolta esistenti, insite nella narrazione della sua personale situazione, volta che il procedimento di protezione internazionale è caratterizzato, per sua natura, da una sostanziale mancanza di contraddittorio (stante la sistematica assenza dell’organo ministeriale).
“la norma, ponendo come condizione che il racconto sia “in generale, attendibile” non può che esser intesa nel senso di ritenere sufficiente che il racconto sia credibile “nell’insieme” – e dunque, attribuendo alle parole il loro esatto valore semantico, “complessivamente”, “globalmente”, appunto “in generale”. Attribuire invece alla locuzione il significato opposto di “integralmente”, “totalmente”, “specificamente”, “credibile in suo ogni particolare”, significherebbe sovvertire il testo e il senso della norma.”;
b. “il richiamo delle fonti ufficiali aggiornate, attendibili e specifiche rispetto alla situazione individuale dedotta configura un dovere del giudice postulato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 che assume un significato concorrente nell’ambito della valutazione di credibilità”.
8. La Corte di rinvio dovrà altresì provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte:
accoglie il primo e secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 11 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021