Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.42030 del 30/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28892/2016 R.G. proposto da:

ITALIANA COSTRUZIONI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Benedetta Navarra, con domicilio eletto in Roma, via A. Gramsci n. 54, presso lo studio dello stesso difensore;

– ricorrente –

contro

D.P.M.L., rappresentata e difeso dall’avv. Michele Pesiri, con domicilio eletto in Roma, via G. A. Guattani n. 14/A, presso lo studio dello stesso difensore;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6061 depositata il 2 novembre 2015;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2021 dal Consigliere Dott. Milena Falaschi.

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO Ritenuto che:

– la Italiana Costruzioni S.p.A. stipulava in data 23.12.1992 con il Comune di Roma una convenzione ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 35 per la concessione del diritto di superficie di un’area edificabile presso la località “*****” per la realizzazione di una cubatura residenziale di mc 6615, in vista della realizzazione di un programma costruttivo di edilizia economica e popolare. In data 12.10.1993, D.P.M.L. stipulava con detta società una proposta irrevocabile di acquisto avente ad oggetto un appartamento facente parte di un fabbricato in via di costruzione e, contestualmente alla firma della proposta, sottoscriveva una richiesta di lavori di miglioria per la complessiva somma di Lire 35.000.000, in aggiunta al già corrisposto prezzo di cessione provvisorio quantificato in Lire 186.100.000.

Il Tribunale di Roma, adito da D.P.M.L., con sentenza n. 3272 del 2005, rigettava le domande proposte dall’attrice, volte in via principale alla declaratoria di nullità del contratto di migliorie per violazione di norme imperative o per mancanza di causa, nonché delle clausole contrattuali che prevedevano l’obbligo dell’attrice di pagare delle somme di denaro non dovute per legge (quali gli oneri condominiali e l’ICI relativi al periodo in cui l’attrice non aveva ancora acquisito la titolarità dell’immobile), ed in via subordinata, all’accertamento dell’illegittimità dei singoli versamenti perché effettuati senza alcun dovere giuridico e, dunque, con ingiustificato arricchimento della società convenuta, rilevando che la somma versata dalla D.P. corrispondeva al prezzo fissato dal Comune di Roma e che le migliorie esulavano dalla realizzazione dell’immobile con le caratteristiche previste dalla convenzione ed erano state concordate dalle parti.

Rigettava altresì, per mancanza dei presupposti, la domanda riconvenzionale formulata dalla Italiana Costruzioni S.p.A. e volta ad ottenere la restituzione per equivalente del valore delle opere di miglioria ex artt. 2033 o 2041 c.c.;

sul gravame interposto da D.P.M.L., la Corte d’appello di Roma, nella resistenza della Italiana Costruzioni S.p.A., che proponeva anche appello incidentale, con sentenza non definitiva n. 6061 del 2015, esclusa la nullità del contratto concernente l’aumento del prezzo per le migliorie in quanto richieste dall’acquirente e concordate con l’impresa, accoglieva parzialmente l’appello principale, ritenendo sussistere un vizio della volontà, sub specie di violenza, che rendeva annullabile la pattuizione del 12.10.1993 relativa al pagamento delle predette migliorie, per avere l’impresa imposto agli acquirenti il sovraprezzo relativo a queste ultime, paventando il non esame della proposta di acquisto per cui non si sarebbe proceduto alla stipula del preliminare; per l’effetto condannava la Italiana Costruzioni S.p.A. alla restituzione della somma di Euro 18.075,99, oltre ad ulteriori Euro 942,31 per indebito versamento dell’ICI e gli oneri condominiali relativi all’anno 1996. La circostanza della violenza emergeva dalla deposizione testimoniale del convivente della D.P. ( C.G.), da cui risultava la prassi di costringere i potenziali acquirenti a firmare la clausola integrativa contestualmente alla sottoscrizione della proposta irrevocabile di acquisto, a nulla rilevando la circostanza che il teste avesse avuto rapporti con un soggetto diverso dal Consorzio (A.I.C.), giacché anche la Progedil s.r.l. agiva come intermediario dell’impresa per la collocazione degli appartamenti.

La Corte accoglieva, altresì, il gravame incidentale, dichiarando ingiustificato l’arricchimento di cui aveva beneficiato l’appellante per le migliorie apportate all’appartamento e la condannava al versamento in favore della Italiana Costruzioni di un’indennità corrispondente, per la cui quantificazione rimetteva la causa sul ruolo per l’espletamento di una CTU;

per la cassazione della sentenza non definitiva della Corte d’appello di Roma ricorre la Italiana Costruzioni S.p.A. sulla base di due motivi, cui resiste D.P.M.L. con controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno curato il deposito di memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.

Atteso che:

– è pregiudiziale l’esame delle eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dalla controricorrente, la prima per tardività dell’impugnazione, in quanto, in assenza di riserva espressa ex art. 361 c.p.c., il termine ultimo per procedere avverso la sentenza non definitiva n. 6061/2015, pubblicata in data 2 novembre 2015, sarebbe maturato al 2 dicembre 2016, essendo stato invece introdotto il presente giudizio in data 5 dicembre 2016. La seconda per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, ossia dei principi di sinteticità e chiarezza, per avere il ricorrente esposto i fatti di causa in maniera compilativa a mezzo dell’integrale trascrizione della sentenza impugnata e degli atti del giudizio di merito.

In ordine a quest’ultima eccezione, se è vero che, in tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali, in violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4 espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, in quanto rischia di pregiudicare l’intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata (così Cass. n. 8009 del 2019), nel caso di specie non sussistono gli estremi per una simile declaratoria, essendo il ricorso comprensibile nei suoi passaggi logici e non potendo condividersi l’affermazione secondo cui sarebbe meramente compilativo e si limiterebbe a riportare i precedenti atti di causa, per quanto di seguito si dirà.

Quanto all’eccezione di tardività del ricorso, essa pure va respinta in quanto il termine lungo di un anno per proporre impugnazione, decorrente dalla pubblicazione della sentenza in data 2 novembre 2015, non trovando applicazione la riduzione a sei mesi introdotta con L. n. 69 del 2009 ai giudizi istaurati prima della sua entrata in vigore, scadeva nella giornata di sabato 3 dicembre 2016, dovendosi dunque applicare la proroga al primo giorno seguente non festivo, ossia il lunedì 5 dicembre, di cui all’art. 155 c.p.c., comma 5, il ricorso è tempestivo;

– procedendo all’esame dei motivi di ricorso, con il primo mezzo, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la Italiana Costruzioni deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1434,2697 c.c. e art. 2728 c.c. e ss., nonché dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte d’appello fatto mal governo delle norme in materia di presunzioni ed in particolare delle regole di comune esperienza e del canone di ragionevole probabilità che presiedono l’induzione del fatto ignoto da quello noto, trascurando di considerare che il soggetto terzo (la Progedil s.r.l.), che in base alle risultanze testimoniali avrebbe condizionato la sfera volitiva del C., non era lo stesso che avrebbe condizionato la sfera della contraente che ha stipulato il negozio per cui è causa e di cui è pronunciato l’annullamento, trattandosi non solo di un intermediario diverso (Consorzio AIC) ma anche, sotto il profilo oggettivo, di un’altra operazione di commercializzazione.

Il motivo è privo di pregio.

In primo luogo, va osservato che nella prova per presunzioni non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, ovvero che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza. Il giudice che ricorra alle presunzioni, nel risalire dal fatto noto a quello ignoto, deve rendere apprezzabili i passaggi logici posti a base del proprio convincimento (così Cass. n. 14762 del 2019 e Cass. 2632 del 2014).

Ancora, in tema di prova per presunzioni, nel dedurre il fatto ignoto dal fatto noto, la valutazione del giudice del merito incontra il solo limite della probabilità, con la conseguenza che i fatti su cui la presunzione si fonda non devono essere tali da far apparire l’esistenza del fatto ignoto come l’unica conseguenza possibile dei fatti accertati, ma è sufficiente che l’operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità con riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza, basate sull'”id quod plerumque accidit”. Ne consegue che, anche se il giudizio valutativo svolto dal giudice del merito sugli indizi è insindacabile, essendo il controllo di legittimità circoscritto alla verifica della correttezza logico giuridica del ragionamento seguito, tuttavia, in relazione all’utilizzo di massime o regole d’esperienza, anche in sede di giudizio di legittimità, è consentito verificare che il giudizio probatorio non sia fondato su congetture, ovvero ipotesi non fondate sull'”id quod plerum accidit” o regole generali prive di una sia pur minima plausibilità invece che su vere e proprie massime di esperienza (così Cass. n. 6387 del 2018).

Tanto chiarito, nel caso di specie, la Corte d’appello, con una ragionamento privo di vizi logici e che non risulta fondato su una mera supposizione soggettiva o su congetture, afferma chiaramente che “la circostanza che il C. avesse avuto rapporti con un soggetto diverso dal Consorzio (A.I.C.), che invece aveva ricevuto la proposta di acquisto della D.P., non inficia il valore della deposizione del teste, giacché anche la Progedil s.r.l. svolgeva la stessa funzione di “intermediario” dell’impresa per la collocazione degli appartamenti. Deve, quindi, ragionevolmente presumersi che l’impresa tenesse una condotta uniforme per tutti i potenziali acquirenti, costringendo gli stessi a sottoscrivere la clausola integrativa (o l’autonomo contratto di migliorie) contestualmente alla sottoscrizione della proposta irrevocabile di acquisto dell’appartamento” (pg. 10 sentenza impugnata). Si tratta, quindi, di un ragionamento non fondato su mere congetture, ma sulle prassi tenute all’epoca dei fatti dagli intermediari, i quali erano tutti riferibili alla medesima società costruttrice. Da ciò si può presumere logicamente che le indicazioni per le condizioni di vendita siano state omogenee per tutti i soggetti della cui intermediazione la Italiana Costruzioni si sia avvalsa;

– con il secondo motivo di ricorso, anch’esso riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la società ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1427,1434 e 1435 c.c., per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che il comportamento fattuale dedotto in giudizio integrasse gli estremi della violenza, quale vizio del consenso, dovendosi al contrario rilevare che la mera prospettazione da parte del soggetto incaricato di curare la commercializzazione delle porzioni immobiliari edificate, quale condizione per la sottoscrizione della proposta di acquisto, della contestuale richiesta di perfezionamento del contratto di migliorie, non integra una minaccia tale da incidere, con efficacia causale, sulla conclusione del contratto, quest’ultima essendo esclusivamente riconducibile a personali valutazioni di convenienza economica.

Il motivo appare inammissibile e, in ogni caso, infondato.

In primo luogo, in tema di violenza morale, quale vizio invalidante del consenso, i requisiti previsti dall’art. 1435 c.c. possono variamente atteggiarsi, a seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto, o, viceversa, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, anche ad opera di un terzo; è in ogni caso necessario che la minaccia sia stata specificamente diretta ad estorcere la dichiarazione negoziale della quale si deduce l’annullabilità e risulti di natura tale da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà di autodeterminazione dell’autore di essa. L’apprezzamento del giudice di merito sulla esistenza della minaccia e sulla sua efficacia a coartare la volontà di una persona, si risolvono in un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione se motivato in modo sufficiente e non contraddittorio (così Cass. 19974 del 2017).

E’ chiaro, dunque, che la censura di parte ricorrente, volta a dimostrare che il dedotto comportamento fattuale non integra gli estremi della violenza, risolvendosi nella mera prospettazione di un “pacchetto” idonea a incidere esclusivamente su personali valutazioni di convenienza economica dell’operazione, è inammissibile in sede di legittimità in quanto involge una valutazione di fatto, già opportunamente svolta e congruamente motivata dal giudice di merito.

In ogni caso, la censura pare infondata in quanto in materia di annullamento del contratto per vizi della volontà si verifica l’ipotesi della violenza, invalidante il negozio giuridico, qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dalla controparte o da un terzo e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio alle medesime condizioni (così Cass. n. 20305 del 2015).

Nel caso di specie, la conseguenza del rifiuto della pattuizione accessoria di migliorie sarebbe stata la mancata presa in considerazione della proposta di acquisto e la preclusione alla stipula del preliminare, sicché non può revocarsi in dubbio che la condotta dell’impresa abbia inciso e menomato la libertà di autodeterminazione negoziale della contraente, inducendola alla conclusione del detto contratto alle condizioni imposte dalla società costruttrice.

Conclusivamente, il ricorso va respinto.

Le spese del giudizio di legittimità – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte di Cassazione, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021

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