LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25311-2016 proposto da:
ENERGY RECUPERATOR S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA MINA, giusta procura speciale per Notaio;
– ricorrente –
contro
ELETTROSTUDIO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’
10, presso lo studio dell’avvocato GIAMPAOLO BALAS, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO STRADIOTTO, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 727/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 29/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2021 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS;
PREMESSO CHE:
1. Nel 2002 la società Energy Recuperator s.p.a. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con il quale era stata condannata a pagare la somma di Euro 23.113,29 in favore della società Elettrostudio s.r.l., chiedendo di compensare il proprio debito con un proprio credito nei confronti di Elettrostudio s.r.l., e per il residuo proponeva domanda riconvenzionale. Il Tribunale di Venezia rigettava l’opposizione ritenendo che non vi fossero i presupposti per la compensazione del credito, trattandosi di credito incerto, non liquido e non ancora esigibile.
2. Avverso la sentenza Energy Recuperator s.p.a. proponeva appello nei confronti di Elettrostudio s.p.a., lamentando che vi erano i presupposti per la compensazione e che la domanda riconvenzionale fosse stata erroneamente rigettata.
Si costituiva Elettrostudio s.p.a, chiedendo di confermare la sentenza impugnata e facendo valere appello incidentale (chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo). L’appellante principale Energy Recuperator s.p.a. in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di appello eccepiva la carenza di legittimazione e il difetto di interesse ad agire della controparte Elettrostudio s.p.a., in quanto il soggetto subentrato ad Elettrostudio s.r.l. era una diversa società, Sinergo s.r.l.
La Corte d’appello in via preliminare ha ritenuto tardiva l’eccezione, trattandosi di questione attinente la legittimazione sostanziale, che avrebbe dovuto essere tempestivamente allegata e provata; nel merito rigettava l’appello principale e accoglieva invece l’appello incidentale in quanto il Tribunale erroneamente aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto che doveva invece essere confermato.
3. Contro la sentenza d’appello 29 marzo 2016, n. 727 Energy Recuperator s.p.a. ricorre per cassazione.
Resiste con controricorso Elettrostudio s.p.a.
Con atto datato 30 settembre 2019 il difensore della ricorrente ha rinunciato al mandato. Con atto del 22 aprile 2021 si sono costituiti i nuovi difensori della ricorrente (Energy Recuperator s.r.l. in liquidazione, già Energy Recuperator s.p.a.).
La controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
CHE:
I. Il ricorso è basato su un motivo che contesta “violazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; erronea qualifica dell’eccezione di difetto di titolarità del credito quale eccezione in senso stretto, rilevabilità dell’eccezione predetta in ogni stato e grado”: la Corte d’appello nel qualificare l’eccezione sollevata dalla ricorrente quale eccezione in senso stretto e dunque tardiva, ha seguito un orientamento della Corte di cassazione superato dalla pronuncia delle sezioni unite n. 2951/2016, secondo la quale “la negazione della legittimazione sostanziale attiva o passiva costituisce una mera difesa proponibile in ogni fase del giudizio, rilevabile d’ufficio dal giudice”.
Il motivo è inammissibile. E’ vero che secondo la pronuncia delle sezioni unite invocata dalla ricorrente la negazione della legittimazione sostanziale attiva o passiva è mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio, così che la Corte d’appello ha errato nel qualificare l’eccezione quale eccezione in senso stretto e pertanto tardiva. Tuttavia, l’eccezione era priva di interesse in quanto, ove ritenuta fondata dal giudice, avrebbe condotto a una declaratoria di inammissibilità dell’appello.
La ricorrente – che aveva essa stessa individuato Elettrostudio s.p.a. quale legittimato passivo della impugnazione – non ha pertanto interesse alla proposizione del ricorso per cassazione. Ne’ vale al riguardo il riferimento all’appello incidentale svolto da Energy Recuperator s.p.a., avendo la Corte d’appello unicamente preso atto che, una volta respinta integralmente l’opposizione, il decreto ingiuntivo, emesso nei confronti di Elettrostudio s.r.l., originaria titolare del credito, doveva intendersi confermato.
II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore della controricorrente che liquida in Euro 5.500 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della sezione seconda civile, il 9 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021