Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.42034 del 30/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9244-2016 proposto da:

C.M.R., C.A., C.V.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SISTINA, 121, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO BONOTTO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

A.R., rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLA CAVALLUZZO, PIERPAOLO PAPPONE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

nonché contro L.C., C.R.F., C.R.A., CA.RA., CA.RO.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4725/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO CHE:

C.M.R., C.A. e C.V.S. hanno proposto ricorso per cassazione, nei confronti di A.R. nonché di L.C., C.R.F., C.R.A., Ca.Ra. e Ca.Ro., avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli 9 dicembre 2015, n. 4725.

A.R. ha resistito con controricorso.

Con memoria depositata il 30 gennaio 2020, i ricorrenti dichiaravano che il ***** era deceduto il difensore del controricorrente e che nell'***** era scomparso anche il ricorrente C.V.S.; dichiaravano inoltre che erano in corso trattative stragiudiziali per il componimento della lite e chiedevano un rinvio dell’udienza di discussione.

In data 19 novembre 2020 C.M.R. e C.A. notificavano a A.R. atto nel quale dichiaravano di avere raggiunto un accordo con controparte e rinunciavano al ricorso anche nella qualità di eredi di C.V.S..

Con atto datato 11 dicembre 2020 gli avvocati Pappone e Cavalluzzo, nominati con procura speciale, dichiaravano la volontà del loro assistito, A.R., di accettare la rinuncia al ricorso.

L’atto di rinuncia è conforme ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.c. Avendo il controricorrente aderito alla rinuncia non vi è pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 391 c.p.c., u.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della sezione Seconda civile, il 9 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021

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