LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9244-2016 proposto da:
C.M.R., C.A., C.V.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SISTINA, 121, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO BONOTTO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrenti –
contro
A.R., rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLA CAVALLUZZO, PIERPAOLO PAPPONE, giusta delega in atti;
– controricorrente –
nonché contro L.C., C.R.F., C.R.A., CA.RA., CA.RO.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4725/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO CHE:
C.M.R., C.A. e C.V.S. hanno proposto ricorso per cassazione, nei confronti di A.R. nonché di L.C., C.R.F., C.R.A., Ca.Ra. e Ca.Ro., avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli 9 dicembre 2015, n. 4725.
A.R. ha resistito con controricorso.
Con memoria depositata il 30 gennaio 2020, i ricorrenti dichiaravano che il ***** era deceduto il difensore del controricorrente e che nell'***** era scomparso anche il ricorrente C.V.S.; dichiaravano inoltre che erano in corso trattative stragiudiziali per il componimento della lite e chiedevano un rinvio dell’udienza di discussione.
In data 19 novembre 2020 C.M.R. e C.A. notificavano a A.R. atto nel quale dichiaravano di avere raggiunto un accordo con controparte e rinunciavano al ricorso anche nella qualità di eredi di C.V.S..
Con atto datato 11 dicembre 2020 gli avvocati Pappone e Cavalluzzo, nominati con procura speciale, dichiaravano la volontà del loro assistito, A.R., di accettare la rinuncia al ricorso.
L’atto di rinuncia è conforme ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.c. Avendo il controricorrente aderito alla rinuncia non vi è pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 391 c.p.c., u.c..
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della sezione Seconda civile, il 9 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021