Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.42038 del 30/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2103-2017 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI, 12 SC. D/2, presso lo studio dell’avvocato FABIO FAVA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

nonché contro PE. COSTRUZIONI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1684/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 19/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Marsala nella causa avente ad oggetto la domanda di esecuzione di un preliminare di compravendita proposta da P.R. (promissario acquirente) nei confronti della Pe. Costruzioni S.r.l. (promittente venditrice) dichiarava cessata la materia contendere per avere le parti dato esecuzione al preliminare di compravendita e condannava la società venditrice al risarcimento della somma di Euro 15.000 oltre interessi dall’11 dicembre 2008 al soddisfo.

2. La Pe. Costruzioni srl proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

3. P.R. si costituiva e proponeva appello incidentale.

4. La Corte d’Appello di Palermo accoglieva l’appello proposto dalla società Pe. Costruzioni e annullava la condanna al risarcimento del danno, ritenendo assorbito l’appello incidentale del P. avente ad oggetto la liquidazione delle spese dall’accoglimento dell’appello principale.

5. P.R. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di sei motivi di ricorso.

6. La Pe. Costruzioni s.r.l. è rimasta intimata.

CONSIDERATO

CHE:

1. Il difensore del ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso a firma del ricorrente P.R..

2. Detta rinuncia risulta ritualmente notificata alla controparte, peraltro non costituita, che la ha anche accettata con dichiarazione di Pe.Pi. in qualità di rappresentante legale della Società Pe. Costruzioni srl.

3. Pertanto, per effetto di tale evenienza processuale, non può che darsi atto dell’intervenuta estinzione del presente giudizio di legittimità in virtù dell’art. 391 c.p.c., comma 1, senza, inoltre, doversi provvedere sulle relative spese, non essendovi controparti costituite e ricadendosi nell’ipotesi prevista dallo stesso art. 391 c.p.c., comma 4 rilevandosi, altresì, come da siffatta pronuncia consegue che non sussistono nemmeno le condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rituale rinuncia al ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 7 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021

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