LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 7539 – 2017 R.G. proposto da:
C.M., – c.f. ***** – elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Lesina (FG), alla via Marconi, n. 76, presso lo studio dell’avvocato Emanuela Pertosa, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
A.R.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2006/2016 della Corte d’Appello di Bari;
udita la relazione nella camera di consiglio del 21 ottobre 2021 del consigliere Dott. Luigi Abete.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 633 c.p.c. al Tribunale di Lucera, sezione distaccata di Apricena, A.R. esponeva che aveva concesso in prestito a C.M. la somma di Euro 6.800,00; che a garanzia della restituzione il mutuatario le aveva rilasciato sette assegni bancari; che il mutuatario non aveva provveduto alla restituzione della somma ricevuta.
Chiedeva ingiungersi il pagamento dell’importo anzidetto con interessi e spese.
2. Il tribunale pronunciava l’ingiunzione con decreto n. 159/2011, notificato in data 2.1.2012.
3. Con atto di citazione notificato in data 10.2.2012 e iscritto a ruolo in data 14.2.2012 C.M. proponeva opposizione.
Esponeva che nessuna somma di denaro gli era stata concessa in prestito.
Esponeva che gli assegni bancari erano stati consegnati a garanzia del pagamento di mensilità ed indennità dovute alla ricorrente in ragione dell’attività di lavoro subordinato prestata alle dipendenze dell’agenzia di “pratiche auto” di cui egli opponente era titolare.
Esponeva che, in ogni caso, nulla doveva, siccome vantava nei confronti della ricorrente un credito di importo equivalente.
Chiedeva pregiudizialmente dichiararsi la competenza del Tribunale di Lucera, sezione lavoro.
Chiedeva in riconvenzionale accertarsi e darsi atto del credito vantato nei confronti della ricorrente.
Chiedeva dunque revocarsi l’opposta ingiunzione previa declaratoria di estinzione per compensazione delle reciproche pretese.
4. Si costituiva A.R..
Aderiva all’eccezione di incompetenza.
Dava atto che gli assegni le erano stati consegnati a garanzia della corresponsione delle somme maturate in dipendenza del rapporto di lavoro subordinato.
Instava per il rigetto dell’opposizione e domandava la condanna dell’opponente al pagamento della somma di Euro 24.952,07 – ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia – a titolo di differenze retributive.
5. Con sentenza in data 21.11.2013 il Tribunale di Foggia, sezione lavoro (cui la causa era stata rimessa a seguito della soppressione del Tribunale di Lucera), dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione, siccome tardivamente esperita.
Evidenziava il tribunale che l’opposizione, da proporre con ricorso anziché con citazione, era stata depositata il 14.2.2012, allorché il termine perentorio di quaranta giorni, a far data dal 2.1.2012, era già decorso.
6. C.M. proponeva appello.
Non si costituiva A.R..
7. Con sentenza n. 2006/2016 la Corte d’Appello di Bari rigettava il gravame.
Evidenziava la corte che l’opposizione a decreto ingiuntivo per crediti da lavoro subordinato è da proporre con ricorso, sicché, qualora erroneamente proposta con citazione, ai fini del riscontro della sua tempestività rileva non già la data di notifica della citazione bensì la data del suo deposito in cancelleria.
8. Avverso tale sentenza C.M. ha proposto ricorso; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione.
A.R. non ha svolto difese.
9. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 409,414,415,641 e 645 c.p.c.
Deduce che controparte ha chiesto l’ingiunzione di pagamento onde conseguire la restituzione di somme asseritamente concesse in prestito; che l’ingiunzione è stata chiesta al tribunale ordinario e non già alla sezione lavoro.
Deduce quindi che l’opposizione era da proporre con citazione dinanzi al giudice individuato dalla controparte, sicché è stata proposta tempestivamente.
Deduce che solo all’esito della trasmissione degli atti alla sezione lavoro del tribunale è divenuto applicabile il rito di cui agli artt. 414 c.p.c. e ss..
10. Il motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
11. Sono sufficienti i rilievi che seguono.
Ovvero, per un verso, è sufficiente richiamare l’insegnamento di questa Corte – debitamente menzionato pur dal ricorrente – secondo cui la scelta da parte del creditore del rito ordinario e delle forme del procedimento monitorio per la proposizione della domanda comporta che l’eventuale opposizione al decreto ingiuntivo vada a sua volta proposta nella medesima forma ordinaria, indipendentemente dalle eccezioni sollevate dall’opponente, le quali andranno delibate ai soli e diversi fini dell’ammissibilità e fondatezza dell’avversa domanda (cfr. Cass. sez. lav. 14.12.2007, n. 26372; nella specie, si versava in tema di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da lavoratore parasubordinato, spiegata con atto di citazione; Cass. 1.4.2014, n. 7530; Cass. 11.7.2006, n. 15720).
Ovvero, per altro verso, è sufficiente rimarcare che le indicazioni giurisprudenziali richiamate dalla Corte di Bari riguardano ipotesi in cui il decreto ingiuntivo era stato richiesto per crediti il cui accertamento, alla stregua della prospettazione dello stesso ricorrente in monitorio, postulava l’osservanza del “rito del lavoro” (cfr. Cass. sez. un. 14.3.1991, n. 2714, secondo cui con riguardo al decreto ingiuntivo reso dal pretore per crediti inerenti ai rapporti di cui agli artt. 409 e 442 c.p.c., l’opposizione va proposta con ricorso, da depositarsi in cancelleria nel termine perentorio fissato dall’art. 641 c.p.c.; pertanto, ove tale opposizione sia proposta con citazione, il relativo atto è idoneo alla tempestiva instaurazione del giudizio solo se depositato nel rispetto dell’indicato termine, non essendo sufficiente la mera notificazione nel termine stesso. Nella fattispecie allora delibata dalle sezioni unite di questa Corte il decreto ingiuntivo era stato espressamente richiesto al Pretore di Catania dall’I.N.P.S. per un credito di lavoro o previdenziale. Lo stesso è da dirsi con riferimento a Cass. (ord.) 19.9.2017, n. 21671, secondo cui l’opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione, come tale soggetta al rito speciale di cui all’art. 447 bis c.p.c., deve ritenersi tempestiva anche se erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, qualora entro il termine previsto dall’art. 641 c.p.c. avvenga l’iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria dell’atto di citazione o di una copia di esso (cd. velina), purché, in quest’ultimo caso, segua poi il deposito dell’originale dell’atto).
12. Su tale scorta, nella specie, l’iniziale opposizione, avente formale veste di citazione, è stata proposta tempestivamente, siccome notificata in data 10.2.2012, nel trentanovesimo giorno a decorrere dal 2.1.2012 (cfr. al riguardo sentenza impugnata, pag. 3), di di notifica dell’ingiunzione, allorché dunque non era ancora decorso il termine perentorio ex art. 641 c.p.c.
13. In accoglimento del motivo di ricorso la sentenza n. 2006/2016 della Corte d’Appello di Bari va cassata con rinvio alla stessa corte in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
14. Non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13 D.P.R. cit., comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte accoglie il motivo di ricorso; cassa la sentenza n. 2006/2016 della Corte d’Appello di Bari; rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 21 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021
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