Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.42043 del 30/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17527-2017 proposto da:

B.A.;

– ricorrente-

contro

MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 06/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;

udito l’Avvocato.

RILEVATO

che:

– il Consigliere Delegato della Corte d’appello di Trieste, con provvedimento del 6.6.2017, respinse l’opposizione dell’Avv. B.A. avverso il provvedimento della medesima Corte, che aveva rigettato la richiesta di liquidazione per l’attività svolta quale difensore di C.R., ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato;

– la corte di merito fondò la sua decisione sull’interpretazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 3 bis che prevede l’emissione del decreto di pagamento contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta; nel caso di specie, invece, la richiesta di liquidazione era avvenuta successivamente, quando il giudice aveva perso la potestas iudicandi;

– per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Avv. B.S. sulla base di un unico motivo;

il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

RITENUTO

che:

– con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 3 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in quanto il termine per la presentazione dell’istanza di liquidazione del compenso della parte ammessa al gratuito patrocinio non sarebbe stabilito a pena di decadenza; la previsione contenuta nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 3 bis relativa all’emissione del decreto di pagamento contestualmente alla pronuncia del provvedimento non sarebbe sanzionata a pena di nullità ma costituirebbe una mera irregolarità;

– il motivo è fondato;

– va qui ribadito il principio, affermato da questa Corte, secondo cui nel patrocinio a spese dello Stato non è prevista alcuna decadenza per l’avvocato che depositi l’istanza di liquidazione dei compensi in un momento successivo alla pronuncia (Cassazione civile sez. II, 09/09/2019, n. 22448);

– il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 3-bis, per il quale il decreto di pagamento deve essere emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento, ha lo scopo di raccomandare la sollecita definizione delle procedure di liquidazione del compenso del difensore, senza tuttavia imporre alcuna decadenza a carico del professionista;

– tanto si evince dalla lettura coordinata della normativa, in seguito alla modifica apportata alla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 738 e, in particolar modo con l’espressa previsione di un termine di decadenza per l’ausiliario del giudice in caso di mancata presentazione dell’istanza di liquidazione nei cento giorni dal compimento delle operazioni;

– il ricorso va pertanto accolto;

– l’ordinanza va cassata e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione.

PQM

accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 28 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472