LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10726-2017 proposto da:
Comune di Napoli, elettivamente domiciliato in ROMA, via F. Denza 50a, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabio Maria Ferrari e Alfredo Avella;
– ricorrente –
contro
D.C.S., elettivamente domiciliato in Roma, via Vittorio Veneto 169, rappresentato e difeso dall’Avv. Luca Ruggiero;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 27252/2016 del Tribunale di Napoli depositata il 30/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/12/2021 dal relatore CAVALLARI DARIO;
Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE L’Avvocato D.C.S. ha chiesto, con ricorso proposto ex art. 702 bis c.p.c., la condanna del Comune di Napoli a corrispondere i compensi professionali a lui dovuti per l’attività prestata in alcuni giudizi civili a tutela del Comune di Napoli in base a degli incarichi conferiti dalla Romeo Gestioni spa.
In particolare, il ricorrente ha dedotto che il Comune di Napoli doveva essere considerato il committente dei menzionati mandati, con la conseguenza che egli agiva quale procuratore sostanziale e processuale dello stesso Comune.
Il Tribunale di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con ordinanza n. 27252/2016, ha accolto la domanda.
Il Comune di Napoli ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
L’Avvocato D.C.S. ha resistito con controricorso.
1. Con il primo motivo il Comune di Napoli lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, atteso che, nel presente giudizio, aveva contestato la propria titolarità, dal lato passivo, del rapporto obbligatorio in ordine al quale era chiesta la determinazione dei compensi professionali spettanti alla controparte, con la conseguenza che non avrebbe dovuto essere applicata la procedura prevista dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, considerati l’oggetto e la complessità della lite.
La doglianza è infondata.
Infatti, la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28 introdotta sia ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato, resta soggetta al rito del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all’an debeatur. Soltanto qualora il convenuto ampli l’oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito, la trattazione di quest’ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un’istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande. Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito troveranno applicazione gli artt. 34,35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda (Cass., SU, n. 4485 del 23 febbraio 2018).
In particolare, si è affermato che, in tema di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, è estesa a tutte le controversie, essendo irrilevante se siano state introdotte ex art. 702 bis c.p.c., ovvero con decreto ingiuntivo, con la conseguenza che è prevista la decisione in composizione collegiale ed escluso il ricorso al giudizio ordinario di cognizione. Pertanto, è affetta da nullità la sentenza del tribunale che, in una causa introdotta con il rito sommario ex art. 702 bis c.p.c., previo mutamento del rito, da sommario ad ordinario, abbia deciso la causa in composizione monocratica (Cass., Sez. 2, n. 23259 del 18 settembre 2019).
Sulla base della segnalata giurisprudenza, deve ritenersi, quindi, che correttamente il Tribunale di Napoli abbia applicato il rito di cui all’art. 702 bis c.p.c., venendo in rilievo una ordinaria causa finalizzata alla determinazione del compenso di un avvocato, nella quale la controparte si è limitata a negare di essere titolare del rapporto controverso dal lato passivo.
2. Con il secondo motivo il Comune di Napoli contesta la violazione degli artt. 1362,1363,1364 e 1365 c.c. perché il Tribunale di Napoli avrebbe errato nel ritenere che le clausole di rinuncia alla rivendicazione di compensi contenute in apposite convenzioni sottoscritte dal controricorrente concernessero solo le competenze maturate per l’espletamento dell’incarico al quale si riferivano tali convenzioni e non, in generale, i compensi derivanti da ogni altra procedura con riferimento alla quale D.C.S. vantava dei crediti di natura professionale.
La doglianza è inammissibile.
In primo luogo, si osserva che, in tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità, che impone l’indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre precisare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata localizzazione del detto documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso (Cass., Sez. 1, n. 28184 del 10 dicembre 2020).
Nella specie, parte ricorrente non ha né trascritto integralmente il testo delle convenzioni in esame né indicato in quali fasi e momenti dei precedenti gradi di merito queste sarebbero state depositate.
Inoltre, si rileva che, posto che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di fare valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass., Sez 1, n. 9461 del 9 aprile 2021).
Nella presente controversia, è evidente che il Comune di Napoli ha semplicemente fondato il suo ricorso sulla prospettazione di una diversa interpretazione delle clausole menzionate. In particolare, ha affermato che le clausole di rinuncia de quibus non avrebbero riguardato esclusivamente le litì alle quali si riferivano gli accordi che le contenevano, ma tutte le possibi richieste economiche di D.C.S. ricollegabili a procedure ulteriori. In questo modo, però, parte ricorrente ha semplicemente proposto una diversa lettura alternativa delle intese in esame, contestando, pertanto, nella sostanza, una valutazione di merito riservata, nella specie, al Tribunale di Napoli.
3. Il ricorso va, quindi, respinto.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dell’obbligo di versamento, da parte del Comune di Napoli, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, n. 14515 del 10 luglio 2015).
PQM
La Corte, – rigetta il ricorso;
– condanna il Comune di Napoli a rifondere le spese di lite in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 7.300,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dal L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara là – sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione II Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021
Codice Civile > Articolo 1362 - Intenzione dei contraenti | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1363 - Interpretazione complessiva delle clausole | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1364 - Espressioni generali | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1365 - Indicazioni esemplificative | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 34 - Accertamenti incidentali | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 35 - Eccezione di compensazione | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 36 - Cause riconvenzionali | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 702 bis - (Omissis) | Codice Procedura Civile