LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1785/2012 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
– ricorrente –
contro
DITTA FIGLI M.A. SNC, (C.F. *****), A.M.
(C.F. *****), A.I. (C.F. *****), C.G.
(C.F. *****), A.R. (C.F. *****), rappresentati e difesi dagli Avv.ti GAETANO ANACLERIO, GIUSEPPE TENCHINI e FABIO FRANCO, in virtù di procure speciali in calce al controricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio di questi ultimi in Roma, Via F. de Sanctis, 4;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 123/14/10, depositata in data 19 novembre 2010.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2021 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.
RILEVATO
che:
La società contribuente DITTA FIGLI M.A. SNC, esercente l’attività di commercializzazione di formaggi, nonché i singoli soci A.M., A.R., A.I. e C.G., hanno separatamente impugnato quindici avvisi di accertamento relativi ai periodi di imposta 2003, 2004 e 2005, con i quali venivano accertati maggiori redditi della società e recuperati per trasparenza maggiori redditi di partecipazione in capo ai soci;
che analoghi avvisi di accertamento venivano emessi a carico di un terzo, avvisi successivamente annullati dall’Ufficio, ancorché gli stessi fossero stati indicati tra gli avvisi oggetto di censura nella sentenza qui impugnata, come rilevato dall’odierno Ufficio ricorrente (pag. 5 ricorso);
che gli atti impositivi traevano origine da una verifica della GDF, in esito alla quale si accertavano sia una irregolare determinazione dei cali merce, con applicazione di presunzioni di vendita in assenza di fattura, sia una diversa rideterminazione delle rimanenze finali relative ai prodotti principali “*****” e “*****”;
che la CTP di Bari ha accolto i ricorsi riuniti;
che la CTR della Puglia, con sentenza in data 19 novembre 2010, ha accolto, previa riunione, due appelli proposti dall’Ufficio, ritenendo il giudice di appello, per quanto qui rileva, che il contribuente non sia tenuto a dare la prova contraria nelle forme del D.M. 13 gennaio 2000, n. 55, art. 2, non trattandosi di merce soggetta a vincolo doganale, nonché ritenendo fornita la prova contraria data da parte contribuente sulla base della documentazione fiscale dei Magazzini Generali, luogo in cui la merce verrebbe depositata ai fini della stagionatura, ritenendo così infondata la presunzione di vendita senza fattura;
che ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi, cui hanno resistito con controricorso i contribuenti;
che con istanza in data 27 maggio 2019 i controricorrenti hanno chiesto sospendersi il giudizio per avere gli stessi aderito alla definizione agevolata di cui al D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, artt. 6,7, allegando la relativa documentazione;
che i controricorrenti hanno depositato in data 7 dicembre 2021 memoria contenente istanza di estinzione del giudizio.
CONSIDERATO
che:
Risultano depositate le domande di definizione agevolata in relazione agli avvisi di accertamento in oggetto, alcune delle quali (relative agli avvisi emessi a carico della società contribuente e delle socie A.I. e C.G.) senza rateizzazione, a termini del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 6, e, quindi, con pagamento integrale;
che l’Agenzia delle Entrate ricorrente nulla ha osservato e in particolare nulla ha eccepito sulla mancata notificazione dei documenti prodotti in sede di deposito dell’istanza di sospensione D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10, che, evidentemente, devono ritenersi comunque conosciuti (e, del resto, non ha eccepito che non le siano stati notificati ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2), sicché di detta documentazione non può non tenersi conto, reputandosi che l’Ufficio “concordi sulla verificazione di quanto da detta documentazione emerge” (Cass., Sez. VI, 3 ottobre 2018, n. 24083; Cass., Sez. Lav., 2 maggio 2019, n. 11540; Cass., Sez. V, 11 febbraio 2020, n. 3245; Cass., Sez. V, 26 novembre 2020, n. 26953; Cass., Sez. V, 1 giugno 2021, n. 15197);
che risulta, dunque, essersi verificata, secondo i principi già indicati da Cass., n. 24083/2018 cit., una fattispecie di estinzione ex lege del processo di cassazione per il verificarsi della fattispecie prevista dalla legge che regola l’adesione agevolata, a termini di quanto prevede il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13;
che le spese restano a carico della parte che le hanno anticipate D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 46, comma 3.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021