LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 9504/2020 proposto da:
S.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Lanzilao, in virtù da procura in calce al ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;
– resistente –
avverso la sentenza della Corte di appello di ROMA n. 7652/2019, pubblicata in data 10 dicembre 2019, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere CARADONNA Lunella.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. Con sentenza del 10 dicembre 2019, la Corte di appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da S.A.n, nato in Egitto, avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma” che aveva confermato il provvedimento di diniego della protezione internazionale.
2. Il richiedente aveva dichiarato di essere perseguitato dai fratelli musulmani, in quanto di religione copta e che, a causa di dette persecuzioni, consistenti nella richiesta di soldi, nel danneggiamento del negozio di cui era titolare e in maltrattamenti fisici, si era trasferito con la famiglia al C.; che il padre era deceduto a causa delle percosse subite dai fratelli musulmani e che aveva lasciato l’Egitto perché non si sentita protetto dalle autorità e perché si riteneva sempre controllato.
3. La Corte di appello ha ritenuto che dal racconto non emergevano elementi che consentissero di ipotizzare una persecuzione ad personam per motivi di carattere religioso, in quanto i comportamenti criminosi erano cessati una volta che il richiedente si era trasferito ai C.; che le condotte lamentate erano ascrivibili ad atti criminali perseguibili penalmente e non avallati dalle forze di sicurezza, che arrestavano i presunti appartenenti al citato gruppo; che non sussistevano nemmeno i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, né dai siti ufficiali emergeva la sussistenza di una violenza indiscriminata o da conflitto armato in Egitto, che era un paese avviato verso una sostanziale stabilizzazione; né era fondata la censura sulla protezione umanitaria non avendo l’appellante adeguatamente dimostrato di avere intrapreso un proficuo percorso di integrazione nel territorio nazionale, né di versare in condizioni personali di particolare vulnerabilità.
4. S.A. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato a cinque motivi.
5. L’Amministrazione intimata si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4, la nullità della sentenza per omessa motivazione sulla protezione sussidiaria ed umanitaria e specificamente sulle condizioni sociali, politiche ed economiche dell’Egitto e sulla valutazione comparativa tra le condizioni in Italia e quelle del paese di provenienza; la violazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1 e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame della condizione di pericolosità e le situazioni di violenza generalizzata esistenti in Egitto e specificamente l’omessa consultazione delle fonti informative.
3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni sociali e politiche del paese di origine, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14; l’omesso esame delle fonti informative; l’omessa applicazione dell’art. 10 Cost., in quanto la Corte di appello aveva completamente omesso la valutazione sulla condizione dell’Egitto, non aveva reputato necessario citare alcuna fonte informativa sul punto, ove la norma prevedeva la consultazione delle maggiori fonti informative onde valutare la situazione del Paese attualizzata al momento della decisione.
4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e il difetto di motivazione e il travisamento di fatti, stante l’assoluta assenza di istruttoria in merito alle condizioni del paese di origine e sull’assenza di rischi in caso di rientro.
5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, che la Corte aveva errato/omesso di valutare l’applicabilità della protezione umanitaria, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno, quando ricorrevano seri motivi umanitari, nonché del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19; l’omessa applicazione dell’art. 10 Cost.; l’omesso esame delle condizioni personali per l’applicabilità della protezione umanitaria e della necessaria comparazione tra la condizione raggiunta in Italia e quella del paese di provenienza; l’omesso esame delle fonti relativamente alle condizioni sociali, economiche del paese di provenienza.
5.1 L’esame delle esposte doglianze porta all’accoglimento del primo motivo, con assorbimento degli altri.
5.2 In particolare, sussiste il vizio di motivazione apparente per quanto riguarda la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria, che la Corte non ha riconosciuto, affermando genericamente che non ricorrevano ragioni di pericolo in relazione ai presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) e, quanto alla lett. c) dello stesso decreto, che dai siti ufficiali (nemmeno individuati e richiamati) non emergeva la dedotta situazione di pericolo, in quanto l’Egitto non era interessato da livelli di violenza indiscriminata o da conflitto armato tali da determinare un rischio effettivo di danno grave e che le limitazioni della libertà di espressione colpivano categorie alle quali non apparteneva il richiedente; né era fondata la censura sulla protezione umanitaria non avendo l’appellante adeguatamente dimostrato di avere intrapreso un proficuo percorso di integrazione nel territorio nazionale, né di versare in condizioni personali di particolare vulnerabilità, tali da non consentire il rientro nel proprio paese.
5.3 Nella descritta situazione la censura formulata appare senz’altro fondata, in quanto la motivazione contenuta nella sentenza impugnata, con riguardo alle statuizioni richiamate, non risulta dotata della concisa esposizione sia delle ragioni di fatto, sia delle ragioni di diritto della decisione stessa, cioè di una esposizione logica e adeguata al caso di specie che consenta di cogliere l’iter logico-giuridico seguito e di comprendere se le tesi prospettate dalla parte siano state tenute presenti nel loro complesso; la stessa, appare fondata su una mera formula di stile, riferibile a qualunque controversia, disancorata dalla fattispecie concreta e sprovvista di riferimenti specifici, del tutto inidonea dunque a rivelare la “ratio decidendi” e ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano dunque possibile il controllo di legittimità (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).
5.4 Peraltro, a fronte del silenzio della Corte territoriale sulle fonti, il ricorrente si è premurato di citare un rapporto di Amnesty, a pagina 13 del ricorso, dal quale di desume l’esistenza in Egitto di una situazione di conflitto interno e di gravi violazioni dei diritti umani, certamente rilevante in relazione alla domanda di protezione umanitaria.
6. Per quanto esposto, va accolto il primo motivo, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021