LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7931/2017 proposto da:
G.B.E., elettivamente domiciliato in Roma, Via Otranto n. 36, presso lo studio dell’avvocato Massano Mario, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Brancato Paolo, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Regola (Comunione familiare) di Casamazzagno, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Gondar n. 22, presso lo studio dell’avvocato Antonelli Maria, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Paniz Maurizio, Sagui Pascalin Domenico, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
M.A., M.E., M.F., M.G., M.M.G., Z.S.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 110/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2021 dal cons. CLOTILDE PARISE;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO ALBERTO che chiede l’accoglimento del motivo di ricorso 1), assorbiti i restanti.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 110/2017 pubblicata il 18-1-2017 e notificata il 26-1-2017 la Corte d’appello di Venezia, pronunciando quale giudice di rinvio all’esito della sentenza di questa Corte n. 3887/2014, ha condannato G.B.E. a restituire alla Regola di Casamazzagno le somme corrispostegli in esecuzione della sentenza della Corte d’appello n. 1261/2007, cassata con la citata sentenza di questa Corte, nonché ha condannato G.B.E. alla rifusione in favore della Regola di Casamazzagno delle spese di lite relative ai giudizi di riassunzione e di cassazione e al giudizio di impugnazione del lodo. La Corte di merito, per quanto ancora di interesse, ha ritenuto che fosse ravvisabile la soccombenza del G.B., per essere egli volontariamente intervenuto nel giudizio che coinvolgeva l’ex amministratore M.D.. In particolare, al limitato fine di valutare la soccombenza virtuale, la Corte d’appello ha ritenuto che non avesse fondamento la domanda di nullità del lodo proposta in via autonoma dall’interveniente G.B., il quale non aveva effettuato intervento adesivo, ma solo chiesto che il lodo fosse dichiarato nullo nei suoi confronti per violazione del contraddittorio, e ciò in modo ritenuto contraddittorio in quanto egli non era stato parte del relativo procedimento arbitrale. La Corte di merito ha, quindi, affermato la soccombenza del G.B. per l’inammissibilità a monte ed, in ogni caso, per l’infondatezza del suo intervento volontario autonomo nel processo d’impugnazione del lodo.
2 Avverso quest’ultima sentenza G.B.E. propone ricorso, affidato a tre motivi, nei confronti della Regola di Casamazzagno, che resiste con controricorso, e nei confronti di A.S.Z., M.G., M.A., M.M.G., M.E. e M.F., che sono rimasti intimati.
3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1, c.p.c..
La Procura Generale ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. La parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 324,383,384 e 394 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto di poter riesaminare in sede di rinvio una questione definitivamente preclusa. In particolare, con la sentenza di questa Corte n. 3887/2014 era stato dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso per cassazione proposto dalla Regola di Casamazzagno, che era l’unico riguardante il capo autonomo della sentenza sull’intervento dell’attuale ricorrente G.B., proposto con opposizione ex art. 831 c.p.c., nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, nonché era stato dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dalla stessa suddetta parte. Rimarca che in relazione all’unico motivo accolto con la citata pronuncia di questa Corte, relativo alla compromettibilità in arbitri della controversia instaurata dalla Regola di Casamazzagna nei confronti di M.D., era intervenuta transazione tra la Regola e gli eredi di M.D. prima dell’instaurazione del giudizio di rinvio. Invece il ricorrente, dato l’esito integralmente favorevole per lo stesso del giudizio di cassazione, aveva promosso il giudizio di rinvio per ottenere la rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
2. Con il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 831,404 e 344 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto che l’opposizione di terzo ex art. 831 c.p.c. non potesse essere esercitata attraverso l’intervento nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo, disattendo così anche i principi affermati da questa Corte con la sentenza n. 13442 del 22/06/2005, n. 13442.
3. Con il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 99 e 100 c.p.c. in relazione agli artt. 831 e 404 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte d’Appello di Venezia erroneamente ritenuto che l’odierno ricorrente non avesse legittimazione ed interesse per agire nel giudizio di impugnazione del lodo.
4. Il primo motivo è fondato.
4.1. Secondo il costante orientamento di questa Corte che il Collegio condivide e intende ribadire, la pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione che rigetti o dichiari inammissibile il ricorso avverso la pronuncia che ha definito il giudizio determina ipso facto il passaggio in giudicato di tale pronuncia (Cass. n. 11737/2019). La declaratoria di inammissibilità di taluni motivi di ricorso per cassazione, pur accolto per altri, preclude la disamina delle ragioni poste a fondamento dei primi nel successivo giudizio di rinvio, che, pur dotato di autonomia, non integra un nuovo procedimento ma una fase ulteriore di quello originario (Cass. n. 6832/2021).
4.2. Nel caso concreto, la Corte d’appello, con la sentenza n. 1261/2007, cassata con la pronuncia di questa Corte n. 3887/2014, aveva – come si desume dal contenuto di detta ultima pronuncia ritenuto ammissibile l’intervento nel giudizio di impugnazione del lodo dell’odierno ricorrente G.B.E., affermando che il medesimo, in quanto condannato nel lodo in solido con M. (poi deceduto) nella sua qualità di Presidente della Commissione amministrativa al pagamento della somma dovuta alla Regola, dovesse considerarsi parte del giudizio.
La censura avverso siffatta statuizione, espressa con il primo motivo di ricorso per cassazione proposto dalla Regola di Casamazzagna, è stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 3887/2014 di questa Corte. Ne consegue che, come da conformi conclusioni della Procura Generale, la questione non avrebbe potuto essere più esaminata nel giudizio di rinvio, in applicazione dei principi di diritto suesposti.
5. Restano assorbiti gli altri motivi, concernenti il merito della statuizione sulla inammissibilità di tale intervento.
6. In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto, restando assorbiti gli altri, va cassata la sentenza impugnata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 4 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021
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