Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.42053 del 30/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18473/2020 proposto da:

D.A., rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Mandro, giusta procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4740/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 04/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2021 dal cons. CLOTILDE PARISE.

FATTI DI CAUSA

1.Con sentenza n. 4740/2019 depositata il 4-11-2019, la Corte d’appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto da D.A., cittadino del Senegal, avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che, a seguito di rituale impugnazione del provvedimento emesso dalla competente Commissione Territoriale, aveva respinto le sue domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il richiedente riferiva di essere fuggito dal suo Paese perché minacciato e picchiato dai ribelli del MFDC, i quali si erano impadroniti del suo campo e del suo raccolto e lo avevano sequestrato. La Corte territoriale ha ritenuto ha ritenuto non. credibile la vicenda personale narrata dal richiedente e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione del Senegal, descritta nella sentenza impugnata con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1, c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare il ricorrente chiede sollevarsi questione di illegittimità costituzionale della L. 9 agosto 2013, n. 98, artt. 62 e 72, che ha convertito con modifiche il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, riguardante l’istituzione dei giudici ausiliari delle corti d’appello in relazione all’art. 102 Cost. comma 1 e art. 106 Cost., commi 1 e 2.

La questione di legittimità costituzionale dedotta è stata già risolta dalla Consulta, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della normativa censurata (L. n. 98 del 2013, artt. 62 e 72), nella parte in cui non prevede che essa si applichi fino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi contemplati dal citato D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 32, così riconoscendo ad essa – per l’incidenza dei concorrenti valori di rango costituzionale – una temporanea tollerabilità costituzionale (fino al 31 ottobre 2025), rispetto all’evocato parametro dell’art. 106 Cost., commi 1 e 2. Rimane, pertanto, legittima, fino alla data suindicata, la costituzione dei collegi delle corti d’appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegio e nel rispetto di tutte le altre disposizioni, sopra richiamate, che garantiscono l’indipendenza e la terzietà anche di questo magistrato onorario (C. Cost. 41/2021).

2. Il ricorrente denuncia: (1) con il primo motivo, sub specie del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione del diritto ad essere giudicato dal giudice naturale e precostituito per legge e per difetto di costituzione del giudice; violazione degli artt. 25 e 102 Cost, dell’art. 158 c.p.c. e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 13, art. 10, poiché alla composizione del collegio avrebbe partecipato un magistrato non incardinato presso l’ufficio giudicante; (2) con il secondo motivo, sub specie del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 14, lett. c), per non avere la Corte di merito riconosciuto la protezione sussidiaria, valutando la situazione della regione del Casamance in base alle stesse fonti allegate dal ricorrente e in contrasto con le pronunce di numerosi altri Tribunale; (3) con il terzo motivo, sub specie del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e art. 27, lamentando la violazione del dovere istruttorio ufficioso, per non avere la Corte d’appello assolto all’onere di cooperazione istruttoria al fine di verificare la situazione generale del suo Paese; (4) con il quarto motivo, sub specie del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in ordine all’errata applicazione dei parametri legali sul giudizio di non credibilità; (v) con i motivi quinto e sesto, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e all’art. 19, per avere la Corte territoriale negato la protezione umanitaria, senza considerare la sua situazione di vulnerabilità, da valutarsi in base ai principi affermati da questa Corte con la pronuncia n. 4455/2018, nonché senza tenere conto della attività lavorativa da egli svolta con costanza nel settore agricolo e delle gravi violazioni di diritti umani perpetrati nel Senegal.

3. Il primo motivo di ricorso, concernente la nullità della sentenza per difetto costituzione del giudice, è infondato.

Questa Corte, con orientamento condiviso dal Collegio, ha chiarito (cfr. da ultimo Cass. n. 11537/2021) che il vizio di costituzione del giudice e la nullità della sentenza per violazione dell’art. 25 Cost., sono ravvisabili solo quando la sentenza sia stata posta in essere da persona estranea all’ufficio e non investita della funzione esercitata. L’art. 25 Cost., infatti, nel disporre che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge considera la competenza dell’organo giudiziario nel suo complesso, ma non esclude che nell’ambito di questo possano verificarsi variazioni nella concreta composizione dell’organo giudicante, che possono essere determinate sia dall’avvicendarsi dei magistrati assegnati all’ufficio giudiziario competente in virtù di legge preesistente, sia dalle sostituzioni che, consentite dalle norme processuali, possano essere determinate da necessità organizzative del medesimo ufficio. Ne consegue che non danno luogo a nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice le violazioni delle disposizioni relative alla destinazione del giudice alle sezioni e quelle relative alla formazione dei collegi (cfr. anche Cass. n. 1643/2000 e Cass. n. 12969/2004).

4. I motivi secondo, terzo e quarto, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione, sono inammissibili. 4.1. Il giudizio di non credibilità è stato espresso, con motivazione adeguata, dalla Corte d’appello, che, in applicazione dei parametri di legge, ha evidenziato le discrepanze del racconto del richiedente (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), effettuando un accertamento di fatto non efficacemente sindacato ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Il ricorrente deduce genericamente la violazione di norme di legge, attraverso il richiamo alle disposizioni che assume disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta, quanto al giudizio di non credibilità, difforme da quella accertata nel giudizio di merito. Una volta esclusa dal Giudice territoriale, con apprezzamento di fatto incensurabile e con motivazione adeguata, la credibilità delle vicende personali narrate, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. cit., art. 14, lett. a) e lett. b), in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass. n. 16275/2018; Cass. n. 16925/2018 e Cass. n. 14283/2019).

4.2. Quanto alla domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 32064/2018 e Cass. n. 30105/2C)18). Nel caso di specie la Corte territoriale, con motivazione adeguata ed indicando le fonti di conoscenza, ha analizzato la situazione politica del Paese ed ha escluso l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata nella zona di origine del ricorrente, il quale richiama le stesse fonti indicate nella sentenza impugnata ed assume che ne sia stata errata la valutazione da parte della Corte d’appello, inammissibilmente sollecitando un riesame del merito.

5. Anche i motivi quinto e sesto, entrambi entrambii concernenti il diniego della protezione umanitaria, sono inammissibili.

5.1. Con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis in tema di protezione umanitaria, occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019). Ciò posto, il ricorrente, denunciando il vizio di violazione di legge, afferma genericamente di essere soggetto vulnerabile e di essere integrato in Italia, senza dedurre di aver allegato nei giudizi di merito elementi inclividualizzanti di rilevanza o fatti specifici che possano rivestire decisività, nel senso precisato da questa Corte e chiarito con la recente pronuncia delle Sezioni Unite già citata (tra le tante Cass. n. 9304/2019; Cass. n. 4455/2018 e Cass. S.U. n. 29459/2019), nonché sollecitando un improprio riesame del merito. La Corte d’appello ha affermato che non fosse rilevante il grado di integrazione del richiedente in Italia, all’esito della comparazione con la situazione del Paese di origine in caso di rimpatrio, facendo applicazione dei principi di cui alla citata pronuncia di questa Corte n. 4455/2018, ed il ricorrente non censura specificamente dette argomentazioni.

6. Nulla deve disporsi circa le spese di lite del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021

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