LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Luigi – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9008/2017 proposto da:
M.G., M.M., L.S., F.F., L.M., M.M.G., P.G., elettivamente domiciliati in Roma, Corso Trieste n. 87, presso lo studio dell’avvocato Antonucci Arturo, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati Vassalle Roberto e Virgili Francesca, con procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
Banca Popolare di Bari s.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, al viale di Villa Massimo n. 57, presso lo Studio Professionale Associato A Baker
& McKenzie, rappresentata e difesa dagli avvocati Di Garbo Gianfranco, Iorio Fiorelli Gaetano e Pescatore Luca, con procura speciale in atti;
– controricorrente –
nonché
C.M., G.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 03/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
Con atto notificato il 16.3.04, M.G., M.M., L.S., F.F., L.M., M.M.G., e P.G. convennero innanzi al Tribunale di Brescia l’Euroconsult Sim s.p.a. (poi Popolare Bari Servizi finanziari Sim s.p.a.), deducendone la responsabilità solidale, D.Lgs. n. 415 del 1996, ex art. 23 e D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, nonché G.G. e C.M. quali promotori finanziari della stessa Sim, in relazione alla compravendita di titoli azionari della Tallero s.p.a., avvenuta nel periodo giugno 1997-gennaio 2000, ciò sia in ordine agli illeciti ex artt. 81 e 640 c.p., sia in ordine alle plurime violazioni del predetto D.Lgs. n. 58 e del regolamento Consob n. 11522/98. In particolare, gli attori chiedevano l’accertamento della nullità, ovvero la pronuncia d’annullamento dei relativi contratti, con la condanna della società convenuta alla restituzione della somma investita e, in ogni caso, al risarcimento dei danni subiti.
L’Euroconsult Sim si costituì eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale adito e l’infondatezza della domanda e, in subordine, la condanna in manleva dei due convenuti C. e G..
Con sentenza del 25.1.08, il Tribunale dichiarò la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Bari o di Milano.
A seguito di ricorso degli attori, la Cassazione dichiarò invece la competenza del Tribunale di Brescia.
Con sentenza del 13.12.12, quest’ultimo Tribunale dichiarò inammissibile, in quanto tardivo, l’intervento della BPB, rigettando le domande degli attori.
M.G. e M. e altri proposero appello avverso tale sentenza; la BPB si costituì quale successore a titolo universale della Popolare Bari Servizi Sim s.p.a..
Con sentenza del 3.1.17, la Corte d’appello di Brescia rigettò il gravame, osservando che: il Tribunale aveva fondato la decisione impugnata sulla base di un’attenta disamina del quadro istruttorio; in particolare, sarebbe stato onere degli attori dimostrare che i due promotori finanziari avessero operato le vendite delle suddette azioni nella qualità di promotori dell’Euroconsult Sim s.p.a.; al riguardo, dalla documentazione prodotta si desumeva l’impossibilità di attribuire la detta operazione contestata alla convenuta Sim, né era rinvenibile alcun riferimento alla stessa; le ricevute di pagamento erano state rilasciate su carta intestata della Tallero s.p.a., mentre gli assegni bancari emessi erano parimenti intestati alla medesima società; i relativi certificati azionari furono emessi dalla stessa Tallero s.p.a. la quale risultava parte degli atti di cessione delle azioni; il condivisibile convincimento del giudice di primo grado risultava altresì corretto alla luce delle prove testimoniali assunte; dal complessivo esame degli elementi probatori acquisiti non era dato, pertanto, desumere la sussistenza del rapporto di occasionalità necessaria tra l’attività di promotore finanziario della Euroconsult Sim s.p.a. e la condotta dei due promotori convenuti in relazione all’acquisto delle suddette azioni, non essendo stata dimostrata la spendita, da parte di costoro, del nome della Sim, né il coinvolgimento di quest’ultima, anche attraverso l’esistenza di un apparente vincolo di mandato.
M.G. e altri, come indicati in epigrafe, ricorrono in cassazione con unico motivo, illustrato con memoria.
Resiste con controricorso la Banca Popolare di Bari, s.c.p.a..
RITENUTO IN DIRITTO
CHE:
L’unico motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 415 del 1996, art. 23, commi 2 e 3, art. 31, D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 116 c.p.c., per aver la Corte territoriale escluso la responsabilità della Euroconsult Sim per la vendita delle azioni della Tallero s.p.a. in conseguenza dell’erronea ricostruzione dei fatti.
Al riguardo, i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello abbia escluso la responsabilità della Sim per l’insussistenza del rapporto di occasionalità necessaria tra la condotta del promotore finanziario e le incombenze a quest’ultimo affidate, adducendo varie circostanze di fatto, esaminate dalla Corte d’appello, dal cui esame complessivo si desumerebbe il suddetto rapporto. In particolare, i ricorrenti evidenziano che, quantunque la Sim risultasse estranea all’iniziativa dei suoi promotori, era emerso che la cessione delle suddette azioni era avvenuta attraverso la rete di vendita della stessa Sim, sulla base dell’accordo tra quest’ultima e la Previdente assicurazioni, mediante contatti con i clienti della medesima Sim i quali avevano già acquistato quote di fondi comuni collocati da quest’ultima- a nulla rilevando che i promotori, nel vendere le azioni della Tallero s.p.a., avessero esorbitato dal mandato loro conferito dalla Sim.
Il ricorso è fondato.
Va osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di intermediazione finanziaria, cui il collegio intende dare continuità, la società preponente risponde in solido del danno causato al risparmiatore dai promotori finanziari da essa indicati in tutti i casi in cui sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l’esecuzione delle incombenze affidate al promotore. Questa responsabilità solidale non viene meno per il fatto che il preposto, abusando dei suoi poteri, abbia agito per finalità estranee a quelle del preponente, ma deve essere esclusa quando la condotta del danneggiato presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi, quali il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle stesse, l’esperienza acquisita nell’investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socioeconomiche (Cass., n. 30161/18; n. 857/2020; n. 18928/17).
Nel caso concreto, dall’esame degli atti emerge la violazione del D.Lgs. n. 415 del 1996, art. 23, comma 3, e art. 31, comma 3, t.u.f. Invero, il nesso di occasionalità necessaria, rilevante agli effetti della responsabilità indiretta dell’intermediario preponente, secondo la richiamata giurisprudenza di legittimità, sussiste infatti sol che il comportamento del promotore rientri nel quadro delle attività funzionali all’esercizio delle incombenze di cui è investito.
Al riguardo, è stato affermato che un rapporto di “necessaria occasionalità” tra incombenze affidate e fatto del promotore, è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il comportamento del promotore rientri nel quadro delle attività funzionali all’esercizio delle incombenze di cui è investito. Ne’ rileva che il comportamento del promotore abbia esorbitato dal limite fissato dalla società, essendo sufficiente che la sua condotta sia statà agevolata e resa possibile dall’inserimento del promotore stesso nell’attività della società d’intermediazione mobiliare e si sia realizzata nell’ambito e coerentemente alle finalità in vista delle quali l’incarico è stato conferito, in maniera tale da far apparire al terzo in buona fede che l’attività posta in essere, per la consumazione dell’illecito, rientrasse nell’incarico affidato (Cass., n. 6829/11 e 10580/02).
Pertanto, è da ritenere erronea la pronuncia della Corte d’appello nel ricercare – pacifica essendo la qualità di promotori della Euroconsult Sim s.p.a. del G. e del C. – la prova del coinvolgimento o apparenza di coinvolgimento della Sim, merce’ la spendita del suo nome da parte del promotore o altri indizi, nelle specifiche operazioni di acquisto delle azioni Tallero, di cui trattasi; coinvolgimento o apparenza che in effetti, come correttamente dedotto dai ricorrenti, non rilevano, essendo sufficiente, appunto, la mera appartenenza dell’operazione al quadro delle attività funzionali all’esercizio delle incombenze del promotore.
Per quanto esposto, in accoglimento dell’unico motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello, che provvederà anche sul regime delle spese del grado di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021