Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.42059 del 30/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23510-2019 proposto da:

F.M., rappresentato e difeso dall’avv. GIOVANBATTISTA SCORDAMAGLIA e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 91/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 22/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catanzaro rigettava il gravame proposto da F.M. avverso l’ordinanza del 26.6.2017, con la quale il Tribunale di Catanzaro aveva rigettato il ricorso proposto dal ricorrente avverso il provvedimento della Commissione territoriale competente, che aveva a sua volta respinto la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione F.M., affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento della protezione sussidiaria, senza tener conto della situazione esistente in Mali, Paese di origine del richiedente asilo.

La censura è fondata.

Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, impone al giudice di esaminare la domanda di protezione internazionale “… alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’UNHCR, dall’EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che dette informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell’art. 38 e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative”.

Le Country of Origin Information (cosiddette “C.O.I.”) assumono quindi un ruolo centrale nell’istruzione e nella decisione delle domande di protezione internazionale, poiché la relativa decisione deve essere assunta, per precisa disposizione normativa, sulla base delle notizie sul Paese di origine, o di transito, del richiedente che siano tratte da fonti informative specifiche ed aggiornate.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha violato tale disposizione, poiché ha escluso la sussistenza, in Mali, di una condizione di violenza generalizzata, facendo riferimento a rapporti e note delle Nazioni Unite risalenti al 2015 e 2016 (cfr. pagg. 10 ed 11 della sentenza impugnata). Il ricorrente contesta in modo specifico l’aggiornamento di dette fonti, indicando, nel motivo in esame, fonti alternative provenienti da Amnesty International, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e da altre istituzioni ed organizzazioni, dalle quali emerge che lo stato di emergenza, già esistente in Mali nel 2015 e 2016, è stato prorogato almeno sino alla fine del 2018, unitamente alle missioni internazionali in essere nell’area. La censura si confronta in modo adeguato con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (v. Cass. Sez.1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv.657062).

Il giudice del rinvio dovrà quindi procedere al riesame della condizione esistente in Mali, attingendo a fonti informative idonee, specifiche ed aggiornate, nel rispetto della disposizione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, avendo cura di verificare, anche alla luce delle più recenti informazioni disponibili, l’effettiva situazione esistente in quel Paese, dando conto nella motivazione della propria decisione delle fonti consultate e delle specifiche notizie da esse tratte.

L’accoglimento del primo motivo implica l’assorbimento del secondo, con il quale il ricorrente contesta la valutazione di non credibilità della sua storia personale, espressa dal giudice di merito.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione alla censura accolta e la causa rinviata alla Corte di Appello di Catanzaro, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa alla Corte di Appello di Catanzaro, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021

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