Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.42063 del 30/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 13173 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da:

FIDEURO S.r.l., (C.F.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, B.A. rappresentato e difeso, giusta procura allegata all’atto di costituzione di nuovo difensore, dall’avvocato Fausto Velocci (C.F.: *****);

– ricorrente –

nei confronti di:

C.M. (C.F.: *****) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al controricorso, dall’avvocato Angelo Maria Terenzi (C.F.: TRN NLM 63E31 I838D);

– controricorrente – ricorrente in via incidentale –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 8209/2018, pubblicata in data 20 dicembre 2018 (che si assume notificata in data 7 marzo 2019);

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 9 dicembre 2021 dal Consigliere TATANGELO Augusto.

FATTI DI CAUSA

C.M. ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., nel corso di un procedimento esecutivo promosso nei suoi confronti, nelle forme dell’espropriazione di crediti presso terzi, da FidEuro sulla base di una pluralità di titoli di credito (cambiali insolute).

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Roma.

La Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece accolta parzialmente, dichiarando che la società creditrice non aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata in forza delle quindici cambiali scadute tra il 20 giugno 2005 ed il 20 agosto 2006, in quanto prescritte.

Ricorre FidEuro S.r.l., sulla base di cinque motivi.

Resiste con controricorso il C., il quale propone a sua volta ricorso incidentale, sulla base di un unico motivo.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi del ricorso, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito.

Al presente giudizio – il cui oggetto è costituito da una opposizione all’esecuzione proposta, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, nel corso di un processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi e, segnatamente, di una opposizione volta a far valere la prescrizione dei crediti fatti valere in via esecutiva – non ha infatti partecipato, nell’unico grado di merito, il terzo pignorato, cioè la società Ge.Pa.S S.r.l., datrice di lavoro del debitore, che non è stata del resto evocata dal ricorrente neanche in sede di legittimità.

Questa Corte, di recente, ha in proposito sancito, con decisione che esprime un principio valido per tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata (cd. “progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019), il principio di diritto per cui “nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario”, superando ogni precedente incertezza in proposito e chiarendo, anzi, espressamente, in motivazione, che “e’ avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sorta. Ciò per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza” (per la più esaustiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa diretto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 – 01, al quale successivamente risulta conforme Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 del 27/09/2021).

A tale principio di diritto va data piena continuità.

E’, comunque, appena il caso di osservare che, nella specie, sussiste palesemente l’interesse diretto del terzo pignorato a partecipare al presente giudizio, avendo lo stesso ad oggetto la validità e l’efficacia degli atti del processo esecutivo, che (secondo quanto emerge dagli atti) si è concluso con l’assegnazione dei crediti pignorati, cioè con un provvedimento che costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo pignorato e la cui dichiarazione di inefficacia potrebbe eventualmente legittimare quest’ultimo ad agire in via di ripetizione: si tratta, in altri termini, di un giudizio i cui effetti sono destinati ad avere diretta ed immediata efficacia nella sfera patrimoniale del terzo pignorato.

Ne consegue che il presente giudizio si è senz’altro svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario, il che ne determina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l’annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: “quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 1, resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383 c.p.c., comma 3”; conf., tra le decisioni più recenti: Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021, Rv. 660603 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020, Rv. 659380 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020, Rv. 656992 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018, Rv. 648481 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 – 01).

La sentenza impugnata va in definitiva cassata, con rimessione del procedimento al giudice di primo grado.

2. La sentenza impugnata è cassata, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, con rinvio al Tribunale di Roma, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

– pronunciando sui ricorsi, dichiara la nullità del giudizio di merito, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 9 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021

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