Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.42064 del 30/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 17096 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da:

D.B.L., (C.F.: *****) rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocato Giuseppe Marsala Fanara (C.F.: *****);

– ricorrente –

nei confronti di:

INTRUM ITALY S.p.A., (C.F.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale rappresentante di RUBIDIO SPV S.r.l. (C.F.: *****) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato Massimiliano Muni (C.F.:

*****);

– controricorrente –

nonché

D.B.A. (C.F.: *****);

UNICREDIT S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1288/2018, pubblicata in data 15 giugno 2018;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 9 dicembre 2021 dal Consigliere TATANGELO Augusto.

FATTI DI CAUSA

Il Banco di Sicilia S.p.A. (nelle cui posizioni soggettive è subentrata Unicredit S.p.A.) ha promosso azione esecutiva nei confronti di D.B.A., pignorando in danno dello stesso la quota ideale (pari alla metà) del diritto di proprietà di alcuni immobili siti in Termini Imerese, in comunione con D.B.G. (titolare dell’altra metà). E’ intervenuta nel processo esecutivo la SPV Venezia S.r.l. (nelle cui posizioni soggettive è subentrata Rubidio SPV S.r.l.). Il giudice dell’esecuzione ha disposto lo scioglimento della comunione, ai sensi dell’art. 600 c.p.c., comma 2.

Nel conseguente giudizio di divisione, il Tribunale di Termini Imerese ha determinato due quote degli immobili da dividere (lotti A e B, con conguaglio di Euro 20.665,40 da corrispondere all’assegnatario del lotto B), disponendo il sorteggio tra i condividenti per l’assegnazione delle stesse.

La decisione di primo grado è stata impugnata da G. ed D.B.A.. Nel giudizio di secondo grado, a seguito del decesso di D.B.G., è intervenuta, quale sua erede, D.B.L..

La Corte di Appello di Palermo, in riforma della decisione di primo grado, ha formato due lotti differenti da quelli previsti dalla sentenza di primo grado, attribuendo a D.B.L. il lotto di maggior valore e disponendo il versamento a carico della stessa di un conguaglio pari ad Euro 73.077,24 in favore dell’altro condividente e, per esso, della procedura esecutiva.

Ricorre D.B.L., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso Intrum Italy S.p.A., in rappresentanza di Rubidio SPV S.r.l..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 84 c.p.c., artt. 24 e 111 Cost., della Repubblica in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”.

La ricorrente deduce la nullità insanabile dell’atto di appello, in quanto proposto unitamente da G. e D.B.A., con un unico atto e sulla base di procura rilasciata al medesimo legale, il quale si trovava in situazione di conflitto di interessi.

1.1 Si premette che, secondo l’indirizzo di questa Corte, “nel caso in cui tra due o più parti sussista un conflitto di interessi, è inammissibile la costituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore e la violazione di tale limite, investendo i valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, è rilevabile d’ufficio” (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1143 del 20/01/2020, Rv. 656717 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 22772 del 25/09/2018, Rv. 650921 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 7363 del 23/03/2018, Rv. 648113 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15884 del 25/06/2013, Rv. 626953 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13204 del 26/07/2012, Rv. 623577 – 01).

A tal fine, peraltro, “l’atto introduttivo deve essere valutato unitariamente nel suo contenuto al fine di verificare la sussistenza di un conflitto di interessi, dovendosi tenere conto non solo della posizione processuale attuale delle parti, ma anche di quella da loro rivestita nei gradi precedenti” (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20991 del 02/10/2020, Rv. 659151 – 01), con l’ulteriore precisazione per cui “benché il conflitto d’interessi possa essere non solo attuale ma anche potenziale, tale potenzialità va intesa non come eventualità astratta, bensì in stretta correlazione con il concreto rapporto esistente tra le parti i cui interessi risultino suscettibili di contrapposizione” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 1530 del 22/01/2018, Rv. 647078 – 02; Sez. 2, Sentenza n. 12741 del 14/06/2005, Rv. 581305 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 835 del 28/01/1997, Rv. 502072 – 01) e dovendosi, inoltre, tener conto che “la violazione di tale limite…… nel giudizio d’impugnazione, non necessariamente comporta la nullità dell’intero atto di gravame, ma solo di quei motivi che contengono censure svolte in maniera tale che il loro accoglimento comporterebbe un vantaggio per uno degli impugnanti a danno dell’altro” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15183 del 19/07/2005, Rv. 586114 – 01) e che “il carattere dell’attualità del conflitto può anche venire meno, ma a detto fine è necessario che dalle risultanze processuali emerga che la contrapposizione di interessi è stata effettivamente superata” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 21350 del 04/11/2005, Rv. 584805 – 01), di modo che è stato addirittura affermato, con specifico riguardo al giudizio di scioglimento delle comunioni, che “la circostanza che più condividenti siano rappresentati dallo stesso difensore, non determina alcuna nullità delle procure ove solo successivamente si realizzi un conflitto di interessi fra le diverse posizioni delle parti; in tal caso, le procure sono valide per tutti gli atti compiuti in ordine ai quali non sussiste tale conflitto, mentre, per il periodo successivo, le procure stesse diventano inefficaci per inidoneità al raggiungimento dello scopo (difesa) cui esse sono per loro natura dirette, con la conseguente nullità degli atti eventualmente compiuti e dei provvedimenti adottati” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2493 del 08/04/1983, Rv. 427353 – 01).

1.2 Tanto premesso, si osserva in primo luogo che, nel ricorso in esame, non viene richiamato in modo sufficientemente specifico, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il contenuto dell’atto di appello che la ricorrente sostiene essere viziato in conseguenza della nullità del mandato difensivo conferito dai due condividenti appellanti al medesimo difensore in conflitto di interessi.

Il motivo di ricorso in esame potrebbe ritenersi per ciò solo inammissibile, non potendo valutarsi, in concreto, i termini e l’effettiva estensione del conflitto di interessi tra le parti appellanti.

1.3 D’altra parte, alla medesima conclusione si giungerebbe anche a voler considerare la circostanza che, in un giudizio di scioglimento della comproprietà su beni immobili intercorrente tra due soli soggetti, tra i due unici condividenti sussiste sempre una situazione di conflitto di interessi, quanto meno potenziale e, quindi, essi non potrebbero essere in nessun caso assistiti dal medesimo difensore, onde, anche nel caso in cui intendessero entrambi proporre appello avverso la sentenza di primo grado, contestando il progetto divisionale in essa consacrato, non potrebbero mai farlo con il ministero di un unico difensore, a prescindere dalla coincidenza o meno delle ragioni delle rispettive impugnazioni, con la conseguenza che neanche potrebbe – in una siffatta ipotesi – ragionarsi in termini di possibile esclusione, in concreto, della sussistenza del conflitto, dal momento che l’insanabile contrapposizione degli interessi degli unici due condividenti sussisterebbe comunque nell’ambito della conseguente ed eventuale diversa formazione del nuovo progetto divisionale.

Anche in tal caso, in effetti, il motivo di ricorso in esame sarebbe da ritenere inammissibile, in virtù di quanto si osserverà di seguito.

1.4 Deve in proposito considerarsi che, nella specie, il conflitto di interessi tra le parti del giudizio di appello e, più precisamente, il vizio processuale del mandato difensivo che tale conflitto aveva determinato, è venuto meno nel momento in cui, nel corso dello stesso giudizio di appello, dopo il decesso di D.B.G., si è costituita per proseguire il processo la sua erede Laura D.B., assistita da un diverso difensore (confermando peraltro la critica al progetto divisionale operato dal tribunale e chiedendo la formazione di un progetto divisionale alternativo, richiesta quest’ultima infine disattesa dalla corte di appello, che ha disposto un progetto divisionale ancora diverso).

La costituzione dell’avente causa di D.B.G. ha oggettivamente determinato il superamento della posizione di conflitto di interessi in capo all’unico difensore originariamente costituito sia per A. che per D.B.G.: questi è rimasto difensore del solo D.B.A., essendosi l’avente causa di D.B.G. (cioè D.B.L.) costituita a mezzo di un diverso legale.

1.5 Il conflitto di interessi tra le parti rappresentate dal medesimo difensore costituisce, secondo lo stesso indirizzo di questa Corte, una causa di nullità della procura del difensore. In caso di nullità della procura del difensore, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., comma 2, anche in grado di appello, il giudice è tenuto ad assegnare alle parti un termine perentorio per il rilascio della stessa o per la sua rinnovazione, con eventuale rinnovazione, altresì, degli atti nulli frattanto posti in essere (cfr., sul punto: Cass., Sez. L, Sentenza n. 6041 del 13/03/2018, Rv. 647527 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 23958 del 29/10/2020, Rv. 659384 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13597 del 19/05/2021, Rv. 661415 – 01).

Non vi sono, del resto, motivi per escludere che l’art. 182 c.p.c., comma 2, sia applicabile anche al caso di nullità della procura per conflitto di interessi tra le parti rappresentate dal medesimo difensore.

Di conseguenza, in tal caso deve ritenersi sufficiente, per la regolarizzazione del contraddittorio, la costituzione di una delle parti in conflitto di interessi, a mezzo di un diverso legale, con l’eventuale rinnovazione delle relative difese (laddove sia ritenuto conveniente ed opportuno dalla parte che si costituisce con il nuovo difensore), mentre l’altra parte può rimanere regolarmente (almeno da tale momento) costituita a mezzo dell’originario difensore, in virtù della sanatoria del vizio della relativa procura determinato dalla costituzione dell’altro soggetto in conflitto a mezzo di un diverso legale (potendo poi, ove occorra, anche quest’ultimo eventualmente rinnovare le proprie difese, ma ben potendo invece, anche implicitamente, confermare quelle originarie, come è avvenuto nella specie).

Deve pertanto concludersi che la costituzione di D.B.L., a mezzo di nuovo e diverso difensore, per proseguire il giudizio di secondo grado, ha determinato (tra l’altro) la sanatoria, anche ai sensi dell’art. 182 c.p.c., del vizio di nullità della procura del difensore in origine costituito sia per A. che per D.B.G..

Poiché inoltre, nel costituirsi con il nuovo difensore, D.B.L. ha regolarmente proposto tutte le proprie difese, mentre D.B.A., ormai regolarmente costituito per mezzo del difensore originario, ha in sostanza tenuto ferme quelle iniziali (né tanto meno ha impugnato la sentenza di secondo grado, denunciando una lesione del suo diritto di difesa), deve ritenersi intervenuta la sanatoria di ogni nullità del procedimento, anche perché non risulta, né è specificamente dedotto dalla ricorrente, che, prima di tale sanatoria, siano state poste in essere altre attività processuali, eventualmente da ritenere nulle ed eventualmente da rinnovare e, tanto meno, che dallo svolgimento di ipotetiche attività invalide e non rinnovate essa ricorrente possa avere risentito pregiudizio.

In altri termini: a) la costituzione della ricorrente con un nuovo difensore ha sanato l’iniziale vizio della procura conferita dai due condividenti al medesimo difensore; b) d’altra parte, la stessa ricorrente (cui pure era riconducibile la originaria nullità) non ha in alcun modo denunciato l’invalidità di specifiche attività processuali poste in essere prima della sanatoria e non rinnovate successivamente, che le abbiano eventualmente causato pregiudizio e comunque, in generale, non ha evidenziato alcun pregiudizio che le possa essere derivato dalla iniziale situazione di nullità della procura del difensore che assisteva il suo dante causa, nullità per sua natura sempre sanabile, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., comma 2, (e, nella specie, da essa stessa sanata con la costituzione a mezzo di diverso difensore).

L’omessa allegazione di uno specifico pregiudizio processuale eventualmente subito in conseguenza dell’iniziale vizio (peraltro successivamente sanato) del mandato difensivo rilasciato dal suo dante causa all’unico legale costituito anche per l’altro condividente, determina, anche sotto il profilo in esame, l’inammissibilità delle censure di cui al primo motivo del ricorso.

2. Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 726,727,728 e 729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”.

Con il secondo motivo del ricorso sono in realtà formulate tre distinte censure.

2.1 In primo luogo, la ricorrente deduce che, a seguito del decesso di D.B.G., la relativa quota degli immobili oggetto della comunione da sciogliere era stata a lei attribuita in sede testamentaria solo per la nuda proprietà, mentre l’usufrutto spettava al fratello A. (che non è parte del giudizio) e sostiene che di ciò avrebbe dovuto tenersi conto nella stima del valore degli immobili stessi e, quindi, delle quote formate dalla corte territoriale.

La censura è inammissibile.

Si tratta di una questione che richiede accertamenti di fatto e, in particolare, presuppone l’esame del testamento di D.B.G., documento che non è neanche chiarito se ed in quale fase del giudizio di merito sia stato prodotto e che allocazione abbia nel fascicolo processuale, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Tale questione, del resto, non è oggetto della decisione impugnata e la ricorrente neanche precisa se, in quali termini, in quale fase e con quali atti era stata già sollevata nel corso del giudizio di merito: essa è quindi da ritenersi inammissibilmente proposta per la prima volta nel giudizio di legittimità.

2.2 Si sostiene, inoltre, che sarebbe priva di adeguata motivazione la formazione delle quote disposta dalla corte di appello. In particolare, si deduce che, nella quota A), attribuita alla ricorrente stessa, sarebbe stata inclusa la particella non edificabile n. 388, in quanto attigua ad una diversa particella edificabile, che però non era tra i beni in comunione da dividere e sulla quale era in realtà edificato un fabbricato (una villa) di sua proprietà esclusiva.

La censura è infondata.

In primo luogo, la sentenza impugnata è sostenuta da ampia e adeguata motivazione, con riguardo alle ragioni che hanno condotto la corte territoriale a formare in un determinato modo i lotti da assegnare ai condividenti, motivazione non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede.

In particolare, poi, l’inclusione della particella n. 388 nel lotto A), comprendente l’intero appezzamento di terreno edificabile e assegnato alla ricorrente, risulta specificamente giustificata dalla corte di appello proprio sul presupposto che tale particella, pur non edificabile in quanto compresa nella fascia di rispetto di 150 mt dalla battigia, aveva comunque una cubatura che poteva essere trasferita sui terreni limitrofi, tra cui anche (ma non solo) quello di proprietà esclusiva della stessa ricorrente.

Quest ultimo terreno, contrariamente a quanto assume la ricorrente, non è stato quindi affatto ritenuto erroneamente rientrare tra i beni da dividere, essendo invece stata oggetto di considerazione solo la sua ubicazione rispetto a quelli oggetto di divisione, al fine di stabilire l’assegnazione dei lotti.

2.3 Del tutto generica, come tale inammissibile, e’, infine, la censura con la quale si deduce che “la misura del conguaglio determinata dal C.T.U. risulta oltremodo eccessiva tenendo conto di quanto richiesto dalla ricorrente sia nella comparsa di costituzione (21 marzo 2017) che nella comparsa conclusionale del 23/5/2017, nonché del valore delle quote erroneamente determinate”.

Il mero riferimento alle richieste formulate nel corso del giudizio non è oggetto di adeguata specificazione, con riguardo al relativo contenuto, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, né vi è adeguata indicazione delle ragioni per cui il conguaglio stabilito dai giudici di merito sarebbe da ritenere eccessivo, né in assoluto, né in relazione al valore delle singole quote.

3. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 6.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 9 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021

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