Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.42065 del 30/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 19759 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da:

V.M., (C.F.: *****) rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocato Alessandro Ciciarelli (C.F.: *****);

– ricorrente –

nei confronti di:

BANCO BPM S.p.A. (C.F. dichiarato: *****), in persona del rappresentante per procura M.A. rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al controricorso, dagli avvocati Remigio Belcredi (C.F.: *****) e Antonio Umberto Petraglia (C.F.: *****);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 8072/2019, pubblicata in data 12 aprile 2019;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 9 dicembre 2021 dal Consigliere TATANGELO Augusto.

FATTI DI CAUSA

Nel corso di un procedimento esecutivo di espropriazione presso terzi promosso da V.M. nei confronti di Banco BPM S.p.A., sulla base di un’ordinanza di assegnazione di crediti emessa ai sensi dell’art. 553 c.p.c., la società debitrice esecutata ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, allegando l’avvenuto pagamento satisfattivo degli importi dovuti al creditore. Negata la sospensione della procedura dal giudice dell’esecuzione, il giudizio di merito relativo all’opposizione è stato promosso dallo stesso creditore procedente.

Il Giudice di Pace di Roma ha “rigettato la domanda”, ritenendo il creditore opposto carente di interesse ad agire.

Il Tribunale di Roma ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il V., sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso Banco BPM S.p.A..

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi del ricorso, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito.

Al presente giudizio – il cui oggetto è costituito da una opposizione all’esecuzione proposta, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, nel corso di un processo esecutivo per espropriazione presso terzi e, segnatamente, di una opposizione volta a far valere l’avvenuto pagamento degli importi dovuti – non hanno infatti partecipato, nell’unico grado di merito, i soggetti terzi pignorati, e cioè Banca d’Italia, Poste Italiane S.p.A. e Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. (benché l’assegnazione sia intervenuta solo in relazione al credito vantato dalla debitrice nei confronti di Poste Italiane S.p.A., senza che sia possibile comprendere se il pignoramento si sia perfezionato o meno anche nei confronti degli altri due soggetti terzi pignorati o meno), che non sono stati del resto evocati dal ricorrente neanche in sede di legittimità.

Questa Corte, di recente, ha in proposito sancito, con decisione che esprime un principio valido per tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata (cd. “progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019), il principio di diritto per cui “nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario”, superando ogni precedente incertezza in proposito e chiarendo, anzi, espressamente, in motivazione, che “e’ avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sorta. Ciò per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza” (per la più esaustiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa diretto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 – 01, al quale successivamente risulta conforme Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 del 27/09/2021).

A tale principio di diritto va data piena continuità.

E’, comunque, appena il caso di osservare che, nella specie, sussiste palesemente l’interesse diretto quanto meno del terzo nei cui confronti il pignoramento si sia regolarmente perfezionato, a partecipare al presente giudizio, avendo lo stesso ad oggetto la validità e l’efficacia degli atti del processo esecutivo, che (secondo quanto emerge dagli atti) si è concluso con l’assegnazione dei crediti pignorati, e cioè con un provvedimento che costituisce titolo esecutivo nei confronti dello stesso terzo pignorato e la cui dichiarazione di inefficacia potrebbe eventualmente legittimare quest’ultimo ad agire in via di ripetizione: si tratta, in altri termini, di un giudizio i cui effetti sono destinati ad avere diretta ed immediata efficacia nella sfera patrimoniale del terzo pignorato.

Ne consegue che il presente giudizio si è senz’altro svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario, il che ne determina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l’annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: “quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 1, resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383 c.p.c., comma 3”; conf., tra le decisioni più recenti: Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021, Rv. 660603 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020, Rv. 659380 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020, Rv. 656992 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018, Rv. 648481 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 – 01).

La sentenza impugnata va in definitiva cassata, con rimessione del procedimento al giudice di primo grado.

2. La sentenza impugnata è cassata, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., comma 3, con rinvio al Giudice di Pace di Roma, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità del giudizio di merito, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di Pace di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 9 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021

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