LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30558/2020 proposto da:
A.F., rappresentato e difeso dall’avv. IRENE MARUCCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in Torino, Via Guicciardini 3;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12;
– resistente –
avverso la sentenza n. 245/2020 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 25/2/2020, NRG 799/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2021 dal Dott. BELLE’ Roberto.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Torino ha confermato l’ordinanza con cui il Tribunale della stessa città aveva rigettato le domande di protezione internazionale, proposte da A.F., cittadino nigeriano;
il ricorrente ha impugnato per cassazione tale pronuncia con due motivi, mentre il Ministero dell’Interno si è limitato a depositare atto di costituzione in giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
il primo motivo censura la sentenza di appello assumendo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, art. 3, comma 3 e 5,4,5,6 e 7, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27 (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5) per errata valutazione della credibilità del ricorrente, derivante da un indebito apprezzamento atomistico dei diversi aspetti della vicenda narrata e per non essersi proceduto a sua nuova audizione;
la doglianza è inammissibile;
il racconto del ricorrente, quale contenuto nello stesso ricorso per cassazione ed in coerenza rispetto all’esposizione dei fatti di cui alla sentenza impugnata, precisava che egli era rimasto orfano molto piccolo e che lo zio, dopo averlo accudito, aveva iniziato a maltrattarlo perché pretendeva di avere per sé la casa che il ragazzo aveva diritto di ereditare, sicché il richiedente aveva subito minacce da sicari dello zio ed aveva infine deciso di espatriare via *****;
la Corte territoriale, dopo avere escluso che si trattasse di minorenne, ritenendo non genuini i documenti a tal fine prodotti in appello a fronte anche di date di nascita anteriori dichiarate in sede amministrativa, non ha ritenuto di dare corso alla pur richiesta audizione del ricorrente, per mancanza di censure rispetto alla conduzione di essa in sede amministrativa, nonché per la mancata indicazione da parte dell’istante di quali elementi rilevanti potessero essere utili e rendessero necessario un approfondimento;
ciò posto, la Corte territoriale ha ritenuto che il racconto del richiedente, oltre a riguardare una mera vicenda privata, consisteva di una narrativa generica, stereotipata ed apodittica che non aveva chiarito in cosa consistesse il rischio di subire grave danno in caso di ritorno nel Paese di origine;
tale motivato accertamento di fatto, svolto alla stregua del criterio di valutazione di cui all’art. 3, comma 5, lett. a), non è in questa sede rivedibile, senza violare i limiti propri della verifica di legittimità;
rispetto alla doglianza concernente la mancata audizione, vale il recente ma già consolidato orientamento secondo cui “nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile” (Cass. 7 ottobre 2020, n. 21584);
non vi è nel ricorso specifica indicazione che -contrariamente a quanto evidenziato nel provvedimento impugnato- l’istanza fosse stata formulata in ragione di fatti nuovi che si volessero illustrare o che la medesima fosse stata accompagnata dall’indicazione delle circostanze su cui si intendevano fornire elementi ulteriori o chiarificatori, sì che anche sul punto la doglianza si mostra inapprezzabile;
il secondo motivo denuncia la violazione e/o erronea applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, anche in relazione all’art. 10 Cost., tutto con riferimento alla protezione umanitaria;
la Corte territoriale sul punto ha ritenuto che non fosse emersa la sussistenza di ragioni individuali di vulnerabilità, né che esse fossero stata esposte, se non con modalità astratte e generiche;
il motivo di ricorso nulla in realtà aggiunge di concreto, limitandosi ad una generalissima osservazione rispetto ad un quadro, quello nigeriano, in cui le libertà democratiche proprie del nostro paese sarebbero “una lontana chimera”, senza peraltro precisare se e come tali (genericamente evidenziate) limitazioni di libertà si correlassero al narrato del richiedente circa la sua situazione personale;
il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, ma nulla è a disporsi sulle spese, in quanto il Ministero si è limitato alla costituzione in giudizio, senza svolgere reale attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021