Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.42067 del 30/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22105/2019 R.G. proposto da:

M.C., rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandra Marchi, elettivamente domiciliata in Roma, in viale delle Milizie 76, presso lo studio dell’avvocato Francesca Infascelli;

– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A. (già BANCO AMBROSIANO VENETO S.P.A.), rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Campeis e dall’avvocato Benedetto Gargani, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale di Villa Grazioli 15;

– controricorrente –

e contro

M.P.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4/2019 del TRIBUNALE DI PORDENONE, depositata il 7/1/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4/11/2021 dal Consigliere Dott. FANTICINI GIOVANNI;

lette le conclusioni motivate (D.L. n. 137 del 2020, ex art. 23, comma 8-bis, conv. da L. n. 176 del 2020) del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDECCHIA GIOVANNI BATTIST, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Nella procedura esecutiva immobiliare promossa da Banco Ambrosiano Veneto S.p.A. (oggi Intesa Sanpaolo S.p.A.) nei confronti di M.P.P. innanzi al Tribunale di Pordenone il giudice dell’esecuzione disponeva giudizio divisorio ex art. 600 c.p.c.; la divisione endoesecutiva si concludeva con la sentenza n. 417 del 13/5/2013 con la quale i beni indivisi pignorati erano assegnati a M.C., tenuta a versare alla procedura il conguaglio di Euro 36.118,43.

Riassunta l’esecuzione il 24/2/2014, interveniva nel processo esecutivo la stessa M.C., la quale richiedeva di compensare il conguaglio da versare col proprio credito nei confronti dell’esecutato, asseritamente maturato per avere la C. estinto – pagando il debito di M.P.P. e così surrogandosi al creditore – il mutuo garantito da ipoteca di primo grado iscritta il 31/12/1993 a favore di Banco Ambrosiano Veneto.

Il giudice dell’esecuzione predisponeva il progetto di distribuzione del ricavato dalla procedura prevedendo l’assegnazione a Intesa Sanpaolo dell’intero conguaglio dovuto dalla C. e, nel contempo, respingendo le richieste di quest’ultima, avanzate con l’intervento e tese ad ottenere la riduzione dell’importo da versare in considerazione del proprio credito (derivante da surroga nel credito ipotecario).

Sulle contestazioni mosse dalla C. al piano di riparto il giudice dell’esecuzione provvedeva con ordinanza del 15/7/2015-7/8/2015, impugnata dall’odierna ricorrente con opposizione ex artt. 512 e 617 c.p.c., introdotta con ricorso del 27/8/2015.

Nel giudizio di merito il Tribunale di Pordenone respingeva l’opposizione con la sentenza n. 4 del 7/1/2019.

Avverso tale decisione M.C. proponeva ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, articolato in cinque sub-motivi.

Resisteva con controricorso Intesa Sanpaolo S.p.A. (già Banco Ambrosiano Veneto S.p.A.).

Per la trattazione della controversia è stata fissata l’udienza pubblica del 4 novembre 2021; il ricorso è stato trattato e deciso in camera di consiglio – in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di Conversione n. 176 del 2020, applicabile ai sensi del D.L. n. 105 del 2021, art. 7, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 126 del 2021 – senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, si osserva che il ricorso introduttivo non è stato notificato a M.P.P., esecutato nella procedura espropriativa innanzi al Tribunale di Pordenone (e, come tale, litisconsorte necessario) e parte del processo, seppur contumace, nel grado di merito.

Tale rilievo, tuttavia, non impedisce la decisione del ricorso in base al principio espresso da Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010, Rv. 612077-01, secondo cui “nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso… di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio”.

2. Col primo sub-motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1203 e 2741 c.c. e artt. 499,500 e 528 c.p.c., per avere il Tribunale di Pordenone ritenuto inammissibile la contestazione del riparto in quanto avanzata da M.C. come ex comproprietaria dell’esecutato e non quale creditrice.

Col secondo sub-motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2501 e 2504-bis c.c., per avere il giudice di merito ritenuto che, in difetto di annotazione ex art. 2843 c.c., la C. non potesse avvalersi della garanzia ipotecaria vantata da Banco Ambrosiano Veneto, sebbene quest’ultimo soggetto fosse venuto a coincidere col creditore Intesa Sanpaolo per effetto di fusione per incorporazione.

Col terzo sub-motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 600,601,568,499,500,596 e 598 c.p.c., per avere il Tribunale escluso che il credito vantato dalla C. potesse trovare collocazione nella ripartizione del ricavato e affermato, invece, che l’entità del conguaglio dovesse trovare idonea ed esclusiva collocazione nel giudizio divisionale.

Col quarto sub-motivo la ricorrente censura la decisione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., per avere il giudice di merito affermato che il quantum del ricavato da distribuire tra i creditori era stato accertato con la sentenza, passata in giudicato, resa nel giudizio divisorio, omettendo di considerare che la compensazione del proprio credito (derivante da surroga nel credito ipotecario) con l’importo da distribuire era invece questione attinente al processo esecutivo.

Infine, col quinto sub-motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1242 e 1243 c.c., per avere il Tribunale escluso la compensazione legale tra il conguaglio dovuto in base alla sentenza del 13/5/2013 e il proprio controcredito.

3. Il ricorso è inammissibile perché non soddisfa i requisiti di contenuto-forma prescritti dall’art. 366 c.p.c..

La ricorrente svolge censure alla sentenza del Tribunale di Pordenone asserendo che il giudice avrebbe travisato le sue pretese nel processo esecutivo, avendo la stessa agito quale creditrice surrogatasi nel credito ipotecario di Banco Ambrosiano Veneto e, in tale veste, avanzato pretese sul ricavato dalla procedura contestando il progetto di distribuzione.

Tuttavia, nell’esposizione sommaria dei fatti della causa svolta nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, M.C. si limita ad affermare di aver chiesto “l’annullamento dell’ordinanza che aveva reso esecutivo il progetto di distribuzione, censurandola sotto disparati profili”.

E’ evidente che tale l’assoluta genericità di una simile asserzione non consente a questa Corte di verificare la coerenza tra contestazioni mosse al piano di riparto con l’opposizione e la pretesa erroneità della decisione impugnata.

In proposito, peraltro, la controricorrente sostiene che il Tribunale di Pordenone non ha affatto errato nel decidere le domande avanzate dalla C. con l’opposizione e che nel ricorso per cassazione, infatti, si fa riferimento ad altre istanze, già contenute nell’atto di intervento risalente al 14/5/2014 e “mai più reiterate, né fatte oggetto dell’opposizione”, sicché – conclude Intesa Sanpaolo – le “doglianze avversarie esulano dal thema decidendum, come definito con il “ricorso in opposizione ex art. 617 c.p.c., comma 2” di data 26-27/8/2015 e con la successiva “citazione per l’introduzione del giudizio di merito ex art. 618, comma 2" datata 21/10/2015”. Per illustrare icasticamente la discrasia tra le domande svolte nel merito e le censure svolte in questa sede, la Intesa Sanpaolo afferma che “correttamente il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’opposizione con cui la sig.ra C. non chiedeva una distribuzione del ricavato in misura diversa da quella stabilita dal G.E., ma… una riduzione del ricavato stesso”.

In conclusione, il ricorso non soddisfa il requisito di un’esposizione dei fatti, che – ancorché sommaria – garantisca comunque alla Corte di legittimità di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata.

La prescrizione del menzionato requisito non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma è funzionale alla chiara e completa conoscenza dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato e tale funzione è palesemente frustrata quando il ricorso non contenga, come nel caso de quo, l’indicazione sommaria (e, cioè, anche in modo non analitico o particolareggiato) delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza impugnata (in proposito, ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11268 del 12/6/2020).

4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore di Intesa Sanpaolo, delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo.

5. Va dato atto, poi, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 5.200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis qualora dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021

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