Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.42068 del 30/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21743/2020 R.G. proposto da:

I.S., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato Tiziana Rosania giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Potenza depositato l’8/7/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2021 dal Cons. PAZZI Alberto.

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Il Tribunale di Potenza, con decreto dell’8 luglio 2020, rigettava il ricorso proposto da I.S., cittadina della Nigeria, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale.

2. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso I.S. prospettando due motivi di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

3. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso in esame, poiché risulta viziata la procura alle liti all’uopo conferita.

La procura per proporre ricorso per cassazione deve essere speciale e non può essere rilasciata in via preventiva, dal momento che il requisito della specialità implica l’esigenza che questa riguardi espressamente il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della statuizione impugnata.

Ne consegue che la procura non può considerarsi speciale se rilasciata in data precedente a quella della decisione da impugnare (Cass. 27540/2017).

Nel caso di specie la procura speciale conferita al difensore in calce al ricorso per cassazione su foglio congiunto riporta la data del 2 luglio 2018, nonostante che il decreto impugnato sia stato depositato l’8 luglio 2020.

Una simile procura difetta, quindi, del requisito di specialità prescritto dall’art. 365 c.p.c., sicché risulta inammissibile il ricorso sottoscritto da difensore che si sia dichiarato legittimato da una simile procura.

4. Il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame delle doglianze presentate.

La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021

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