Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.42070 del 30/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 37363/2019 R.G. proposto da:

CONSORZIO VALLE CRATI, rappresentato e difeso dall’avvocato Gregorio Barba, elettivamente domiciliato in Roma, in via Ugo Ojetti 114, presso lo studio dell’avvocato Francesco Caputo;

– ricorrente –

contro

FISIA ITALIMPIANTI S.P.A., rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto Prozzo, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Podesti 4, presso lo studio dell’avvocato Antonio Formiconi;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI COSENZA;

BANCA PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE DI CREDITO S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1948/2019 del TRIBUNALE DI COSENZA, depositata il 4/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4/11/2021 dal Consigliere Dott. FANTICINI GIOVANNI;

lette le conclusioni motivate (D.L. n. 137 del 2020, ex art. 23, comma 8-bis, conv. da L. n. 176 del 2020) del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BATTISTA NARDECCHIA GIOVANNI, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

FATTI DI CAUSA

La Fisia Italimpianti S.p.A. promuoveva una procedura espropriativa nei confronti del debitore Consorzio Valle Crati pignorando il credito di quest’ultimo presso il tesoriere Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito S.p.A. e presso il Comune di Cosenza.

Il Consorzio proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 2, contestando l’entità della pretesa creditoria e affermando l’impignorabilità delle somme sottoposte a pignoramento.

Il giudice dell’esecuzione respingeva l’istanza di sospensione del processo esecutivo; il provvedimento veniva parzialmente riformato dal Tribunale di Cosenza in sede di reclamo, il quale disponeva la sospensione parziale della procedura limitatamente all’importo di Euro 2.450.000,00.

In esito a tale provvedimento il giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 12-13/2/2018, disponeva l’assegnazione di Euro 431.613,32 a favore della creditrice procedente e dell’intervenuto Comune di Cosenza.

L’ordinanza di assegnazione era oggetto di opposizione agli atti esecutivi del Consorzio Valle Crati; dopo la fase endoesecutiva veniva introdotto il giudizio di merito, al termine del quale il Tribunale di Cosenza, con la sentenza n. 1949 del 4/10/2019, rigettava l’opposizione ex art. 617 c.p.c..

Per quanto qui rileva, il Tribunale respingeva l’opposizione perché “le doglianze dell’opponente, oggetto di ricorso in opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., sono state, contrariamente a quanto da esso ritenuto, espressamente delibate dal giudice dell’esecuzione, allorquando con ordinanza del 30.06.17 ha deciso sull’istanza di sospensiva avanzata contestualmente alla opposizione ex art. 615 c.p.c., rigettandola”; conseguentemente, il giudice di primo grado – accogliendo l’eccezione di inammissibilità svolta dalla creditrice opposta, secondo cui, una volta proposta l’opposizione all’esecuzione, non può essere avanzata l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza ex art. 553 c.p.c., se non per vizi suoi propri – ha ritenuto che la possibilità di impugnare l’ordinanza di assegnazione fosse subordinata alla mancanza di una previa pronuncia del giudice dell’esecuzione sulle contestazioni dell’esecutato, mentre, nella fattispecie de qua, l’opzione esercitata dall’opponente – che aveva precedentemente proposto l’opposizione ex art. 615 c.p.c., aveva comportato la sottoposizione delle medesime questioni al potere decisorio del giudice dell’esecuzione, il quale si era pronunciato respingendo l’istanza di sospensione. Si aggiungeva altresì che la creditrice procedente aveva correttamente computato e imputato l’importo precedentemente riscosso nell’espropriazione presso il terzo Comune di Acri e che l’azienda speciale consortile Consorzio Valle Crati non poteva giovarsi del disposto del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 159, perché, anche prescindendo dalla sua riconducibilità al novero degli enti pubblici economici, la natura dell’attività esercitata, di rilevanza economica ed imprenditoriale, escludeva l’opponente dall’ambito applicativo del citato decreto legislativo, stante il disposto dell’art. 2, comma 2.

Avverso tale decisione il Consorzio Valle Crati proponeva ricorso per cassazione, basato su cinque motivi, al quale resisteva, con controricorso, Fisia Italimpianti S.p.A.; non hanno svolto difese gli intimati Comune di Cosenza e Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito; il Consorzio ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., contrastando la richiesta di inammissibilità del ricorso avanzata dal Pubblico Ministero.

Per la trattazione della controversia è stata fissata l’udienza pubblica del 4 novembre 2021; il ricorso è stato trattato e deciso in camera di consiglio – in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di Conversione n. 176 del 2020, applicabile ai sensi del D.L. n. 105 del 2021, art. 7, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 126 del 2021 – senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il Consorzio ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., per avere il giudice di merito omesso di pronunciarsi sulla contestazione relativa all’entità del credito vantato dalla procedente, questione specificamente dedotta (prima) col ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. e col reclamo ex artt. 624 e 669-terdecies c.p.c. e (poi) riproposta con l’opposizione ex art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza di assegnazione del credito; sostiene il Consorzio ricorrente che il Tribunale sarebbe incorso in minuspetizione nell’affermare che la questione relativa al quantum del credito azionato (Euro 50.502,29) era già stata esaminata dal giudice dell’esecuzione.

La censura è infondata.

Risulta dal ricorso introduttivo che il Consorzio Valle Crati aveva, dapprima, spiegato un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 2, (introducendo poi il giudizio di merito in seguito all’ordinanza del giudice dell’esecuzione del 30/6/2017 e anche in esito alla pronuncia del collegio di reclamo dell’8/11/2017) e, successivamente, proposto un’opposizione ex art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza di assegnazione del credito pignorato in base alla medesima causa petendi già precedentemente dedotta e asseritamente non esaminata dal giudice dell’espropriazione.

Con l’opposizione ex art. 617 c.p.c., dunque, erano state nuovamente proposte – come motivi invalidanti l’ordinanza ex art. 553 c.p.c., per “omesso esame da parte del giudice dell’esecuzione delle deduzioni ed eccezioni formulate fin dal ricorso in opposizione all’esecuzione” (così a pag. 5 della sentenza impugnata) – le medesime argomentazioni per le quali era stato contestato il diritto di Fisia Italimpianti di procedere ad esecuzione forzata.

Il Tribunale di Cosenza ha respinto tale censura rilevando, innanzitutto, che, contrariamente a quanto dedotto dall’esecutato, le questioni riproposte erano già state esaminate dal giudice dell’esecuzione quando aveva delibato l’istanza di sospensione del processo esecutivo ed erano state ulteriormente vagliate dal collegio in sede di reclamo. Da tale premessa il giudice di merito ha fatto così derivare l’inammissibilità dell’impugnazione dell’ordinanza di impugnazione: nella sentenza impugnata, difatti, si afferma che la proponibilità dell’opposizione avverso l’ordinanza di assegnazione del credito per ragioni attinenti all’an dell’esecuzione forzata è condizionata alla mancata proposizione, da parte dell’esecutato, di una precedente opposizione specificamente volta a contestare la pignorabilità delle somme o, comunque, alla mancata statuizione del giudice dell’esecuzione sulla contestazione già avanzata.

In altre parole, il Tribunale cosentino ha ravvisato una necessaria alternatività tra la sottoposizione al vaglio giudiziale delle questioni dedotte con l’opposizione ex art. 615 c.p.c. e la proposizione dell’opposizione ex art. 617 c.p.c., basata sulle medesime questioni, avverso l’ordinanza di assegnazione.

A tale ratio decidendi il Consorzio ricorrente obietta che soltanto l’eccezione di impignorabilità era stata oggetto di specifica motivazione da parte del giudice dell’esecuzione e del collegio di reclamo, non già la contestazione relativa al quantum del credito azionato, sicché il Tribunale avrebbe dovuto ritenere preclusa solo la questione fondata sul D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 159, non già la deduzione relativa all’asserita pregressa riscossione aliunde della somma di Euro 50.502,29.

Il motivo del ricorso non contrasta l’argomentazione del giudice di merito riguardante l’inammissibilità dell’opposizione avverso l’ordinanza di assegnazione per le stesse ragioni già sottoposte all’esame del giudice dell’esecuzione con l’opposizione all’esecuzione e, dunque, questa Corte non è investita della disamina della sua correttezza.

In ordine alla censura svolta si osserva che dallo stesso ricorso si evince che ogni questione era già stata devoluta, con l’opposizione ex art. 615 c.p.c., al giudice dell’esecuzione e, poi, al collegio di reclamo: in base alla ratio decidendi della sentenza impugnata non rileva che vi sia stata una espressa motivazione su ciascuna doglianza, ma soltanto che la stessa sia stata presentata in precedenza con la contestazione del diritto di agire in executivis; e ciò è sufficiente a determinare l’infondatezza del motivo.

Ad ulteriore conferma dell’inconsistenza della censura, si rileva che la sentenza del Tribunale di Cosenza (alle pagg. 6-7) ha specificamente considerato il primo motivo dell’opposizione del Consorzio ritenendolo infondato anche nel merito.

2. Col secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 115 e 617 c.p.c., per avere il Tribunale erroneamente applicato il principio di non contestazione con riguardo alla decurtazione del predetto importo di Euro 50.502,29 dal credito azionato; in particolare, il giudice di merito avrebbe mancato di rilevare che la convenuta opposta non aveva contestato né confutato la documentazione prodotta dall’ente a sostegno della propria opposizione e che reiteratamente il Consorzio aveva insistito nell’eccezione di eccedenza dell’importo preteso in executivis.

Col terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., in riferimento al D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, artt. 15 e 36, art. 119 Cost., art. 2740 c.c., comma 2, art. 826 c.c., u.c., art. 828 c.c., u.c., art. 830 c.c., u.c. e art. 240 c.c., art. 514 c.p.c., n. 5, art. 545 c.p.c., comma 6, artt. 553 e 617 c.p.c., per avere il giudice di merito omesso di pronunciarsi sulla dedotta impignorabilità delle somme per ragioni diverse da quelle riconducibili all’art. 159 TUEL; afferma il ricorrente che l’impignorabilità era già stata rappresentata col ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. e che è viziata da minuspetizione la decisione di reputare assorbiti tutti gli altri motivi in considerazione dell’inapplicabilità al Consorzio del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 159.

Col quarto motivo il ricorrente censura la decisione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 2,31,113,114,144 e 159, artt. 2,3,5,6,7 e 12 dello statuto del Consorzio ricorrente, artt. 1362 e 1363 c.c., D.M. 28 maggio 1993, D.Lgs. n. 118 del 2011, D.Lgs. n. 36 del 2003, artt. 15 e 36 art. 119 Cost., art. 2740 c.c., comma 2, art. 826 c.c., u.c., art. 828 c.c., u.c., art. 830 c.c., u.c. e art. 240 c.c., art. 514 c.p.c., n. 5, art. 545 c.p.c., comma 6, artt. 553 e 617 c.p.c., per avere il giudice di merito escluso l’applicabilità dell’art. 159 TUEL al Consorzio Valle Crati a dispetto della documentazione prodotta e della sua natura di ente strumentale al perseguimento di finalità pubblicistiche, non svolgente attività economica o imprenditoriale.

Tutte le predette censure sono inammissibili.

Oltre ad inemendabili lacune dell’atto – che, in ossequio all’art. 366 c.p.c., avrebbe dovuto riportare con precisione le difese delle parti, al fine di illustrare l’erronea applicazione nella fattispecie del principio ex art. 115 c.p.c. (questione dedotta col primo motivo), nonché sviluppare le censure attraverso l’esame del contenuto precettivo delle norme indicate come violate e il raffronto con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 23745 del 28/10/2020, Rv. 659448-01) – è dirimente rilevare che il Tribunale di Catanzaro ha ritenuto inammissibile l’opposizione ex art. 617 c.p.c.: sulla scorta di tale ratio decidendi (non impugnata), non solo non era necessario, ma nemmeno avrebbe potuto il giudice, spogliatosi della potestas iudicandi, esaminare il merito delle doglianze svolte con detta opposizione, con la conseguenza che è inammissibile, per difetto di interesse, la censura avverso il relativo capo della decisione (ex multis, Cass., Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/2/2007, Rv. 595555-01).

3. Col quinto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere il Tribunale condannato il Consorzio Valle Crati al pagamento delle spese del giudizio ritenendo erroneamente soccombente l’odierno ricorrente e, comunque, per aver mancato di compensare le spese in ragione della complessità delle questioni.

La censura è palesemente inconsistente.

Il Consorzio, la cui opposizione è stata integralmente respinta, ha contestato la propria soccombenza perché, a suo avviso, l’impugnazione ex art. 617 c.p.c. sarebbe stata invece da accogliere: è evidente che si tratta di censura che prescinde completamente dalla decisione assunta dal giudice di merito.

Quanto alla richiesta compensazione delle spese del giudizio, il motivo è parimenti inammissibile, posto che rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, insindacabili in sede di legittimità, compensare i costi di lite tra le parti in base a ragioni non illogiche (tra le altre, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 21400 del 26/7/2021, Rv. 662213-01).

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore di Fisia Italimpianti, delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo.

5. Va dato atto, poi, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 7.800,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, qualora dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021

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