Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.42071 del 30/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12338/2019 proposto da:

P.L., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione e rappresentate difesa dall’Avvocato Sonia Della Greca per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e difeso dall’Avvocato Patrizia Conte e dall’Avvocato Paolo Giovanni Del Manzo per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, n. 788 del 2019, depositato il 09/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2021 dal Cons. Laura Scalia.

FATTI DI CAUSA

1. La signora P.L. ricorre con due motivi per la cassazione del decreto in epigrafe indicato con cui la Corte d’appello di Venezia ha rigettato il reclamo dalla prima proposto che reiterava in detta sede la richiesta di un assegno di mantenimento dei figli nella misura di Euro 1.600,00 mensili avverso il decreto n. 3337 del 2018 del locale tribunale.

Il Tribunale di Venezia aveva disposto l’affido condiviso dei figli minori – B.M. e B.B. nati, rispettivamente, il *****, dalla relazione more uxorio instaurata tra il 2001 ed il 2017 dalla ricorrente con Ba.Ma. – con collocazione prevalente presso la madre, alla quale aveva assegnato la casa familiare, disponendo, altresì, oltre alla regolamentazione del diritto di visita del padre, un contributo paterno al mantenimento della prole in Euro 200,00 per ciascun figlio ed al 50%, a carico di ciascun genitore, le spese straordinarie.

2. La Corte di merito ha ritenuto l’insussistenza dei presupposti per incrementare l’assegno di contributo, così come fissato dal primo giudice, e tanto in ragione degli esiti dell’accertamento patrimoniale rimesso al competente Nucleo Operativo della Guardia di Finanza, disposto su richiesta della reclamante, sui redditi di Ba.Ma., titolare di omonima ditta operante nel settore degli autotrasporti, con partecipazione al 49% alla società, e della congruità e proporzionalità dell’assegno rispetto alle sostanze dei genitori.

3. Resiste con controricorso Ba.Ma. che deduce l’inammissibilità e comunque l’infondatezza dei motivi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, travisamento della prova ed omessa pronuncia.

La Corte territoriale, limitando il proprio scrutinio ai dati ufficiali relativi ai redditi dichiarati, al saldo dei conti correnti, al rapporto di finanziamento (rata mutuo di Euro mensili 195,00), alla titolarità di beni immobili e mobili registrati, non aveva letto la parte finale del rapporto della Guardia di Finanza o l’aveva travisata, là dove nella relazione di accertamento si concludeva nel senso che non vi era proporzione tra il tenore di vita condotto da B. ed i redditi esposti/dichiarati dallo stesso.

Nel penultimo paragrafo della relazione della Guardia di Finanza, in particolare, la ricorrente deduce come ivi si legga che: “non vi è completezza dei dati tale da permettere un riscontro di compatibilità dei redditi dichiarati e la movimentazione bancaria, pur tuttavia prima facie appare verosimile ritenere che non vi sia proporzione tra il tenore di vita condotto da B. ed i redditi esposti/dichiarati dallo stesso. Si è altresì rilevato un frequente ricorso al denaro contante sia per operazioni di accreditamento che di prelevamento, per importi non trascurabili” (p. 16 ricorso).

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.1.1. Quanto si vuole mancato, nei termini di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella valutazione della Corte veneziana non assume i caratteri dell’evidenza storico-fattuale decisiva ai fini dell’adozione di una diversa decisione.

Quanto è mancato nella valutazione dei giudici del reclamo, secondo i contenuti dell’atto riportati all’interno del proposto ricorso nell’osservanza del canone dell’autosufficienza, è piuttosto una valutazione operata dalla polizia delegata e non un fatto.

Si tratta poi di una valutazione che, così come espressa, non risulta neppure capace di chiarire la conclusione per essa raggiunta dalla polizia tributaria circa una non proporzione tra i redditi dichiarati ed il tenore di vita condotto da Benin, mancando di segnalare dei due termini a confronto la consistenza del secondo.

1.1.2. Quanto all’ulteriore dedotto profilo si ha poi che il passaggio della relazione in cui la polizia delegata agli accertamenti tributari reputa “verosimile” ritenere “prima facie” una non proporzione tra redditi dichiarati e tenore di vita obliterata dalla Corte di merito nell’adottato decreto non vale ad integrare un travisamento della prova.

Il travisamento della prova non implica infatti una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che l’informazione probatoria, utilizzata dal giudice, è contraddetta da uno specifico atto processuale (Cass. 14/02/2020, n. 3796; Cass. 21/01/2020, n. 1163).

L’informazione probatoria utilizzata dalla Corte d’appello di Venezia quale esito della dichiarazione dei redditi, della titolarità dei beni e della consistenza dei saldi di conto corrente del reclamato, così come ricostruiti nella indagine demandata alla Guardia di Finanza, non viene posta in irreversibile crisi dalla valutazione condotta nell’ambito di quella stessa relazione dalla polizia delegata circa il tenore di vita dell’indagato e la sua sproporzione con i redditi “in chiaro”.

Si tratta infatti di un mero apprezzamento, peraltro qualificato dall’organo accertatore come “verosimile” e riscontrato “prima facie”, e quindi neppure destinato, come tale, ad affermarsi con carattere di certezza e prevalenza su ogni altro dato obiettivo.

La valutazione contenuta nella relazione tributaria non può valere ad integrare quell’atto processuale capace di contraddire l’informazione probatoria utilizzata dai giudici di merito e altrimenti contenuta nella prima: a tanto osta, in ogni caso, la valutazione contenuta nell’atto e, peraltro, espressa in termini di “verosimiglianza”.

1.1.3. La ricostruzione dei redditi dei coniugi o conviventi more uxorio finalizzata alla quantificazione dei diritti di mantenimento o di contributo al mantenimento per coniuge convivente e figli è sempre guidata da una valutazione complessiva che non richiede necessariamente l’accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi.

Si tratta pertanto di una valutazione che, come tale, ben può essere integrata dall’applicazione di criteri presuntivi, quali la sproporzione tra tenore di vita e redditi, ma ciò non toglie che si tratti pur sempre di un giudizio che là dove non formulato dal giudice del merito non può essere denunciato in cassazione come fatto omesso decisivo o come informazione probatoria travisata.

1.1.2. L’ulteriore profilo del motivo con cui si fa valere omessa pronuncia è ancora inammissibile perché non è mancata una pronuncia sui redditi e la capacità del genitore, già convivente more uxorio, di sostenere in misura proporzionale gli assegni di mantenimento dei figli e quanto si censura e’, invece ed in effetti, un malgoverno degli esiti di prova.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., riguardo alle spese processuali.

La Corte d’appello aveva precisato che la statuizione sulle spese non andava riformata per avere chiesto la reclamante anche nel giudizio di primo grado un contributo di Euro 1.600,00 mensili e su siffatte premesse aveva condannato la reclamante alle spese senza esaminare le conclusioni rese a verbale all’udienza del 22 ottobre 2018 in cui la ricorrente oltre ad indicare un importo determinato, pari ad Euro 800 per ciascun figlio, precisava, in alternativa di rimettersi alle determinazioni della Corte, “evidentemente riferendosi all’esito dei richiesti accertamenti della Guardia di finanza”.

L’indicata locuzione, da intendersi quale clausola di salvaguardia, rimetteva all’accertamento della Corte la determinazione di una maggiore o minore misura dell’assegno e, nell’incertezza in tal modo manifestata dalla richiedente sull’ammontare, non vincolava il giudice anche ai fini della determinazione delle spese.

2.1. Il motivo è inammissibile perché non si tratta di omessa pronuncia su di un motivo di appello, ma della proposizione di una diversa valutazione del merito propriamente rimessa alla Corte territoriale.

2.2. In ogni caso il motivo rivela la mancanza stessa di interesse della parte alla sua proposizione perché ove la prima, che per la richiamata formula si rifà sostanzialmente agli esiti di primo grado, avesse prestato adesione alle conclusioni raggiunte dal tribunale non avrebbe poi avuto neppure interesse alla proposizione del ricorso.

3. Il ricorso è in via conclusiva inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo indicato.

Procedimento esente dal contributo unificato.

Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna P.L. a rifondere a B.M. le spese di lite che liquida in Euro 2.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 15 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021

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