Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.42072 del 30/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 4193/2019 R.G. proposto da:

Avv. B.M., in proprio, elettivamente domiciliato in Roma, Viale dei Quattro Venti n. 162, presso lo studio dell’Avvocato Laura Lucidi, rappresentato e difeso da sé medesimo;

– ricorrente –

contro

Fallimento ***** s.r.l. in liquidazione;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Macerata del 23/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2021 dal cons. PAZZI Alberto;

lette le conclusioni scritte, D.L. n. 137 del 2020, ex art. 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di Conversione n. 176 del 2020, del P.M.

in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De Matteis Stanislao che chiede che la Corte rigetti il ricorso. Conseguenze di legge.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Macera, in sede di rinvio dalla Cassazione, disponeva l’ammissione in prededuzione, allo stato passivo del fallimento di ***** s.r.l. in liquidazione, del credito di Euro 132.478,68 vantato dall’avv. B.M. a titolo di compenso per l’opera di assistenza e consulenza prestata, in favore della società poi fallita, per la predisposizione di una domanda di concordato preventivo; ammetteva invece al chirografo i crediti per I.V.A. e cassa previdenziale dovuti sul compenso, così escludendo, implicitamente, che dovessero anch’essi essere soddisfatti in prededuzione.

2. L’avv. B. ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto, pubblicato in data 23 dicembre 2018, prospettando due motivi di doglianza.

L’intimato fallimento di ***** s.r.l. in liquidazione non ha svolto difese.

Il ricorso, in un primo tempo chiamato all’udienza camerale, è stato rinviato a nuovo ruolo onde consentirne la trattazione in pubblica udienza.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte sollecitando il rigetto del ricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione della L.Fall., art. 111, comma 2, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso fra la parti, perché il tribunale ha ammesso il credito a titolo di I.V.A. e oneri previdenziali in chirografo anziché in prededuzione, senza tener conto del pacifico rapporto di connessione, soggettivo e funzionale, di tali voci di credito con il compenso professionale già collocato in prededuzione.

4. Il motivo è fondato.

Nelle procedure concorsuali la prededuzione attribuisce – secondo la giurisprudenza di questa Corte – non una causa di prelazione, ma una precedenza processuale, in ragione della strumentalità dell’attività da cui il credito consegue agli scopi della procedura, onde renderla più efficiente; dunque, mentre il privilegio, quale eccezione alla par condicio creditorum, riconosce una preferenza ad alcuni creditori e su certi beni, nasce fuori e prima del processo esecutivo, ha natura sostanziale e si trova in rapporto di accessorietà con il credito garantito, poiché ne suppone l’esistenza e lo segue, la prededuzione attribuisce una precedenza rispetto a tutti i creditori sull’intero patrimonio del debitore e ha natura procedurale, perché nasce e si realizza in tale ambito e assiste il credito di massa finché esiste la procedura concorsuale in cui lo stesso ha avuto origine, venendo meno con la sua cessazione (Cass. 15724/2019).

Ciò posto, occorre poi ricordare che, sotto un profilo civilistico, il credito di rivalsa I.V.A., pur essendo autonomo rispetto al credito per il compenso professionale, risulta comunque soggettivamente e funzionalmente connesso ad esso, dato che ha il proprio evento generatore nella medesima prestazione professionale conclusasi prima della dichiarazione di fallimento (Cass. 1034/2017).

Analoghe considerazioni possono essere svolte rispetto al credito per oneri previdenziali, che trova nella prestazione professionale resa il suo presupposto.

Ne discende che l’avvenuto riconoscimento della precedenza processuale in cui si risolve la prededuzione al credito concernente la prestazione professionale non può che estendersi ai crediti, quali quelli per rivalsa I.V.A. e oneri previdenziali, che con esso condividano il titolare, il fatto generatore e la funzione, giacché la valutazione di funzionalità prevista dalla L. Fall., art. 111, comma 2, non può che condurre, rispetto a simili crediti, a un unico e coincidente approdo.

5. Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2751-bis c.c., comma 1, n. 2, per avere il Tribunale ammesso il credito a titolo di I.V.A. e oneri previdenziali in chirografo anziché in privilegio, malgrado il nuovo tenore della norma, introdotto dalla L. n. 205 del 2007, dovesse ricevere immediata applicazione nell’ambito del procedimento di opposizione ancora pendente per tali voci di credito.

6. Il motivo è inammissibile, per difetto di interesse.

Lo stesso ricorrente ha rappresentato (a pag. 6 del ricorso) di aver domandato, in sede di riassunzione del giudizio, l’ammissione in prededuzione del credito di Euro 132.478,68, oltre a quanto dovuto per I.V.A. e oneri previdenziali, “o, in estremo subordine, in privilegio ex art. 2751 bis n. 2) c.c.”.

Una volta accolta la richiesta presentata in via principale, nel senso appena stabilito, è venuto meno l’interesse all’accoglimento della domanda presentata in via subordinata e alternativa.

7. All’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue la cassazione del decreto impugnato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può decidere nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, disponendo che i crediti per I.V.A. e cassa spettanti al ricorrente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, ammette in prededuzione allo stato passivo del Fallimento di ***** s.r.l. in liquidazione i crediti spettanti all’avv. B.M. a titolo di I.V.A. e oneri previdenziali sul compenso professionale di Euro 132.478,68.

Condanna la procedura intimata al rimborso delle spese del giudizio di rinvio, per l’ulteriore importo rispetto a quello già liquidato di Euro 2.500, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%, e delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021

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