Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.42074 del 30/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22257/2020 proposto da:

S.D., rappresentata e difesa dall’avvocato Roberta Paisante;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 28/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2021 da IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Venezia, con decreto n. cronol. 7041/2020, depositato il 28/7/2020, ha respinto la richiesta di S.D., cittadino della Costa d’Avorio, a seguito di diniego della competente Commissione Territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie.

In particolare, il Tribunale, disposta nuova audizione del richiedente, ha osservato che la vicenda personale narrata dal medesimo (essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine per sfuggire, dopo che egli aveva deciso di convertirsi al cristianesimo, al padre, un Imam, avendogli il suo capo-datore di lavoro riferito di essere stato minacciato dal suddetto, per avere convinto lo stesso richiedente a diventare cristiano) non era credibile, perché generico e contraddittorio, e comunque non integrava i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b); quanto alla protezione sussidiaria, ex art. 14, lett. c) stessa legge, lo Stato di provenienza del richiedente (la Costa d’Avorio) non era interessato da conflitti armati interni, secondo i report consultati (EASO 2019); non ricorrevano neanche i presupposti della protezione umanitaria, dovendosi escludere condizioni di vulnerabilità, oggettive o soggettive e non essendo stata allegata alcuna integrazione avviata in Italia (avendo lo stesso dichiarato di non lavorare); peraltro, il ricorrente aveva dichiarato di avere lavorato in Patria come meccanico.

Avverso il suddetto decreto, S.D. propone ricorso per cassazione, notificato il 17-26/8/2020, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione). Il ricorrente ha depositato documenti in relazione a sospensiva del decreto del Tribunale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, in punto di ritenuta non credibilità delle dichiarazioni del richiedente e di rigetto della richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato; 2) con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, “ex art. 360 c.p.c., n. 5”, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in punto di protezione umanitaria, essendo stata omessa la valutazione del delle sofferenze patite in Libia, dove era stato arrestato ed era stato costretto, per fuggire dal centro di detenzione, ad accettare di divenire “schiavo sessuale” di un anziano.

2. La prima censura è inammissibile.

Invero, si è già chiarito che, in tema di protezione internazionale, la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5 lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate (cfr. Cass. 27593/2018 e Cass.29358/2018).

Anche di recente (Cass. 11925/2020), si è affermato che “la valutazione di affidabilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese; sicché, il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Dalla ritenuta non credibilità delle dichiarazioni è derivata la reiezione della richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato.

3. Il secondo motivo è inammissibile, atteso che non viene in realtà denunciato l’omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Nel decreto impugnato si dà invero atto che il richiedente aveva riferito di essere transitato per la Libia ove era stato oggetto di rapimento a scopo di riscatto e di “attenzioni sessuali da parte di un arabo con cui aveva convissuto tre mesi”.

Ora, in ricorso, si parla invece delle violenze patite in Libia, dove egli era stato arrestato ed era stato costretto, per fuggire dal centro di detenzione, ad accettare di divenire “schiavo sessuale” di un anziano.

Non si deduce specificamente in ricorso quando e come l’asserita “tratta sessuale”, di cui nel decreto non v’e’ cenno, sarebbe stata dedotta in giudizio. Il motivo risulta peraltro generico e difetta quindi di specificità.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021

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