LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24327/2020 proposto da:
C.I., rappresentato e difeso dall’avv. ANNAROSA ODDONE ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Torino, via Palmieri 40;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12;
– resistente –
avverso la sentenza n. 522/2020 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 18/5/2020, NRG 748/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2021 dal Dott. BELLE’ Roberto.
FATTI DI CAUSA
la Corte d’Appello di Torino ha confermato l’ordinanza con cui il Tribunale della stessa città aveva rigettato le domande di protezione internazionale, nelle forme della tutela c.d. sussidiaria e in subordine umanitaria, proposte da C.I., cittadino senegalese;
la Corte territoriale riteneva di non accogliere l’istanza di audizione proposta dal ricorrente, in quanto già eseguita presso la Commissione e inidonea a sopperire all’eventuale mancanza di allegazione di fatti solo genericamente esposti con il ricorso introduttivo;
sulla base di un rapporto di Amnesty International, la Corte escludeva poi che gli episodi di violenza presenti nella zona del Casamance potessero integrare, data la loro sporadicità, le condizioni di violenza indiscriminata proprie della protezione c.d. sussidiaria, rilevando come il Senegal avesse compiuto una transizione democratica pacifica, tanto da essere considerato un modello per tutta l’Africa e da avere esso stesso organizzato missioni pace in altri paesi, anche al di fuori del continente;
quanto alla protezione umanitaria, la Corte di merito riteneva che il ricorrente avesse soltanto addotto elementi in ordine alle forme di integrazione realizzate in Italia (stages formativi, corsi di lingua e scolarizzazione etc.) ma segnalava come fosse mancato un esame comparativo finalizzato a far emergere situazioni di vulnerabilità, in caso di rientro, meritevoli della tutela atipica;
I.C. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, mentre il Ministero dell’Interno si è limitato a depositare atto di costituzione in giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c) e comunque l’omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5);
con esso si assume la mancanza, nella sentenza impugnata, di un esame specifico della giurisprudenza di merito e delle fonti internazionali riguardanti la situazione del paese di origine;
l’affermazione è non vera ed incoerente con quanto si è già sopra esposto quale contenuto motivazionale della sentenza impugnata e neppure il motivo riporta specifiche ed alternative fonti o dati di contrasto a quanto debitamente accertato in secondo grado;
a tal proposito è da escludere qualsiasi rilievo anche alla questione sulla mancata audizione del ricorrente in appello, di cui è cenno non nella illustrazione dei motivi, ma nell’introduzione ad essi, in quanto, nel contesto di un ricorso di estrema laconicità ed astrattezza, nulla è detto (come era invece necessario, v. Cass. 7 ottobre 2020, n. 21584), sugli elementi che attraverso essa si intendevano precisare o approfondire in secondo grado;
assolutamente generico è il secondo motivo, dedotto come omesso esame di fatto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5) e con riferimento alla protezione umanitaria, ma in cui si fa riferimento soltanto ad una “particolare vulnerabilità”, di cui non si precisano i connotati e la natura, che sarebbe stata trascurata nel giudizio di merito;
il ricorso risulta dunque integralmente inammissibile, ma nulla è a disporsi sulle spese, in quanto il Ministero si è limitato alla costituzione in giudizio, senza svolgere reale attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021