Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.42078 del 30/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24574/2020 proposto da:

D.A., rappresentato e difeso dall’avv. MARCO UGO MELANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesima in Torino, Corso Lione 72;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– resistente –

avverso la sentenza n. 436/2020 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 29/4/2020, NRG 530/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2021 dal Dott. BELLE’ Roberto.

FATTI DI CAUSA

la Corte d’Appello di Torino ha confermato l’ordinanza con cui il Tribunale della stessa città aveva rigettato le domande di protezione internazionale, proposte da D.A., cittadino senegalese;

il ricorrente ha impugnato per cassazione tale pronuncia con tre motivi, mentre il Ministero dell’Interno si è limitato a depositare atto di costituzione in giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

il primo motivo censura la sentenza di appello assumendo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, comma 3 e 5,4,5,6 e 7, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e art. 27 (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5) per errata valutazione della credibilità del ricorrente, derivante da un indebito apprezzamento atomistico dei diversi aspetti della vicenda narrata e per non essersi proceduto a sua nuova audizione;

il racconto del ricorrente, quale esposto nello stesso ricorso per cassazione ed in coerenza rispetto all’esposizione dei fatti di cui alla sentenza impugnata, precisava che egli era cittadino senegalese di religione mussulmana, proveniente dalla regione della Casamance e che, dopo la morte del padre, erano sorti contrasti con i fratellastri, i quali gli avevano sottratto la quota di eredità, costringendolo così ad andare a lavorare come pastore per conto di un concittadino;

era però accaduto – proseguiva la narrativa – che, allorquando vi era stata necessità di accompagnare la propria moglie all’ospedale per il parto, il ricorrente avesse affidato le mucche ad un ragazzo, che le aveva perdute, sicché il padrone gli aveva concesso un mese di tempo per ritrovarle, sotto minaccia altrimenti di andare a denunciarlo alla Polizia;

non riuscendo a reperire le mucche e temendo le vendette del padrone o di essere arrestato per furto degli animali, D.A. era quindi fuggito dapprima in Gambia e poi in Libia, dove era stato per due mesi, fino a giungere in Italia;

la Corte territoriale ha ritenuto che il racconto del richiedente fosse lacunoso e poco credibile, sia quanto alle circostanze del trasporto della moglie prossima al parto in bicicletta per decine di kilometri, sia sotto il profilo del fatto di avere lasciato le mucche ad un ragazzo, quando vi erano altri pastori, sia per l’inspiegato repentino abbandono della moglie e del figlio alle possibili ire del padrone;

il ragionamento, così svolto, attinge all’ambito della c.d. credibilità intrinseca e sfugge alle censure dispiegate dal ricorrente, ritenendo il collegio che il profilo della repentina e irreversibile fuga, senza alcuna diversa soluzione e nonostante una moglie ed un neonato rimasti nel paese e nel contesto di una asserita situazione di pericolo, siano assai poco verosimili;

sterile è del resto il rilievo del ricorrente in ordine al fatto che il giudice, a fronte della persistenza di aree di dubbio, avrebbe dovuto dare corso ad interrogatorio libero – già svolto in primo grado – in quanto neanche il ricorso per cassazione indica su quali fatti o circostanze tale incombente avrebbe dovuto incentrarsi, limitandosi ad evanescenti accenni, del tutto inidonei a suscitare esigenze di obiettivi approfondimenti istruttori, alla fragilità emotiva ed alla giovane età dell’interessato, peraltro all’epoca dei fatti già persona di 24/25 anni;

in definitiva il motivo si traduce in una generica difesa, fondato sulla prospettazione di una diversa interpretazione dei dati istruttori ed in particolare del racconto del ricorrente, inammissibile come tale (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148);

il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonché del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, lett. F) e 8 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, degli artt. 5, comma 6, e 19 T.U. 286/1998 (art. 360 c.p.c., n. 3) oltre ad omesso esame di fatto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5) e motivazione apparente;

anche tale motivo è inammissibile;

la Corte territoriale ha puntualmente richiamato dati di Amnesty International del 2015/2016, ma anche fonti sulla sicurezza internazionale del 2019, esponendo in maniera chiara le conclusioni che ne ha tratto, il che esclude potersi parlare nella specie di motivazione apparente;

e’ poi palese l’inconferenza del riferimento nel motivo a rilievi contenuti in pronunce di merito (peraltro di epoche antecedenti e quindi, in ogni caso, necessariamente meno aggiornate), rispetto a conclusioni come detto assunte sulla base di elementi obiettivamente ricostruiti attraverso il richiamo istruttorio a informazioni che, anche nella zona di provenienza del ricorrente, ovverosia la Casamance, fanno riferimento soltanto a sporadici episodi e non ad una condizione di conflitto costante e di violenza diffusa, rilevante anche ai distinti fini del riconoscimento della protezione umanitaria (che peraltro richiederebbe anche una correlazione non evidenziata tra le eventuali criticità generali e la situazione individuale del richiedente);

priva di concreti elementi di riferimento e dunque parimenti inammissibile è anche la generica deduzione dell’omesso esame di un imprecisato fatto decisivo, nei termini di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, quale attualmente vigente;

infine, il terzo motivo è formulato denunciando la violazione del t.u. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonché del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.P.R. n. 394 del 2004, art. 28, comma 1, lett. d) (art. 360 c.p.c., n. 3), lamentandosi altresì che la sentenza, nell’esame della domanda di protezione umanitaria, avrebbe motivato in maniera generica, senza sufficiente istruttoria e omettendo l’esame di elementi decisivi;

la Corte territoriale, sul punto, ha svolto un ben preciso ragionamento di merito;

essa ha preso atto della prova del lavoro e dei corsi di formazione svolti in Italia dal richiedente, ma, nel necessario giudizio comparativo, vi ha contrapposto l’esistenza in Senegal della sua famiglia, moglie e figlia, oltre alla madre, per ritenere verosimile che tale assetto ben potrebbe aiutare un inserimento proficuo di reintegrazione anche in quel tessuto sociale;

ciò in un contesto in cui, oltre tutto, è stata accertata l’assenza di condizioni di violenza diffusa ed anzi la ricorrenza di significativi sviluppi in senso evolutivo del livello civile del Paese di provenienza;

e’ dunque chiaro che quello svolto dalla Corte d’Appello è stato un giudizio comparativo, non limitato al grado di integrazione in Italia, in sé plausibile e rispetto al quale non sono emerse situazioni di pericolo per diritti inalienabili;

anche in questo caso il motivo, adducendo genericamente timori di ogni tipo, o situazioni di generica instabilità, si traduce in un complessivo tentativo di rivisitazione del merito, ancora inammissibile in sede di legittimità;

il motivo contiene infine un cenno alle vicende subite dal ricorrente nel proprio passaggio in Libia, ma si tratta di deduzioni assolutamente generiche, in relazione alla propria giovane età ed a una asserita detenzione che non risulta esser stata menzionata (tantomeno dettagliata) in sede di merito;

il ricorso va dunque ritenuto complessivamente inammissibile, ma nulla è a disporsi sulle spese, in quanto il Ministero si è limitato alla costituzione in giudizio, senza svolgere reale attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021

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