LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 11187/2019 R.G. proposto da:
M.Z., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato Marco Ugo Melano giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente-
avverso il decreto del Tribunale di Bari depositato il 15/3/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal cons. Pazzi Alberto.
RILEVATO IN FATTO
che:
1. Il Tribunale di Bari, con decreto del 15 marzo 2019, rigettava il ricorso proposto da M.Z., cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento, emesso dalla locale Commissione territoriale, di inammissibilità della domanda reiterata di riconoscimento del suo status di rifugiato nonché del suo diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 o a quella umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, stante la mancata deduzione di nuovi elementi.
Rilevava, in particolare, che non era stata provata la sussistenza di elementi soggettivi tali da fondare il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).
Accertava, inoltre, l’esistenza in Bangladesh di una situazione di conflitto che non integrava una situazione di violenza indiscriminata da conflitto armato.
Escludeva, da ultimo, la possibilità di riconoscere la protezione umanitaria, “non avendo il ricorrente dedotto (e tanto meno comprovato) una specifica situazione di vulnerabilità soggettiva né tanto meno dimostrato uno stabile radicamento nel territorio nazionale”.
2. Z.M. ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto, prospettando tre motivi di doglianza.
Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c., al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, T.U.I. art. 5, comma 6, e art. 19 e D.P.R. n. 394 del 2004, art. 28, comma 1, lett. d): il tribunale, venendo meno al proprio dovere di cooperazione istruttoria e senza procedere all’audizione del richiedente asilo, ha rigettato la domanda trascurando di tenere in adeguata considerazione – in tesi di parte ricorrente – i seri motivi di carattere umanitario esplicitati nel ricorso e costituiti dall’acclarata instabilità socio-politica del Bangladesh, dal rischio di subire persecuzioni in caso di rimpatrio, a causa del debito contratto per coprire i costi di partenza, dalle problematiche di salute del migrante e dal suo inserimento in Italia, dove aveva concluso un contratto di tirocinio formativo protrattosi da giugno a dicembre 2018.
4. Il secondo motivo di ricorso si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo e discusso fra le parti, costituito dai nuovi elementi rilevanti addotti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale (e più precisamente dalle nuove minacce subite dai familiari ad opera dell’usuraio che aveva prestato i denari necessari per la partenza del M., dal peggioramento della situazione in Bangladesh e dallo svolgimento di un tirocinio formativo).
5. Il terzo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini della concessione della protezione umanitaria e discusso fra le parti, costituito dalla condizione di insicurezza e instabilità esistente in Bangladesh.
6. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro parziale sovrapponibilità, risultano, tutti, inammissibili.
6.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice di merito, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (Cass. 21584/2020).
Il corredo esplicativo dell’istanza di audizione deve risultare anche dal ricorso per cassazione, in prospettiva di autosufficienza, nel senso che il ricorso, col quale si assuma violata l’istanza di audizione, implica che sia soddisfatto da parte del ricorrente l’onere di specificità della censura, con indicazione puntuale dei fatti a suo tempo dedotti a fondamento di quell’istanza (Cass. 25312/2020).
Indicazione, questa, che nel caso di specie è stata del tutto tralasciata, discendendone l’inammissibilità della critica a motivo della sua genericità.
6.2 Le molteplici doglianze concernenti il rischio di subire persecuzioni in caso di ritorno in Bangladesh, a causa del debito contratto per coprire i costi della sua partenza, attengono ad una questione comportante accertamenti in fatto – che non è stata affrontata all’interno del decreto impugnato, sicché il ricorrente avrebbe dovuto, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente e in quali termini ciò fosse avvenuto, onde dar modo a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 6089/2018, Cass. 23675/2013).
Ciò a maggior ragione a fronte del rilievo del giudice di merito secondo cui non era stata allegata e tanto meno provata una situazione di vulnerabilità soggettiva.
6.3 Il peggioramento della situazione complessiva del Bangladesh risultava irrilevante ai fini del riconoscimento, oltre che della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), anche della protezione umanitaria.
In vero il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, quale misura atipica e residuale, è il frutto della valutazione della specifica condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente.
Ne consegue che a tal fine non è sufficiente la mera allegazione delle condizioni generali del paese di origine a cui non si accompagni l’indicazione di come siffatta situazione influisca sulle condizioni personali del richiedente asilo provocando una particolare condizione di vulnerabilità.
6.4 Nessun omesso esame può essere predicato rispetto alle condizioni di salute e allo svolgimento di un tirocinio formativo nell’anno 2018, in quanto entrambe le circostanze sono state prese in esame e ritenute non dimostrative la prima di una condizione di vulnerabilità, la seconda di uno stato di integrazione sociale.
Rispetto a queste circostanze le doglianze, quindi, lamentano non tanto un omesso esame, ma un esame non conforme alla lettura che l’odierno ricorrente vorrebbe dare delle emergenze processuali; interpretazione, questa, che tuttavia non è coerente con la censura sollevabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che consente di lamentare l’omissione dell’esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e non la valorizzazione di tale fatto in un senso differente da quello voluto dalla parte.
7. In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021