LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34072-2019 proposto da:
S.L., rappresentata e difesa dall’avv.to BRUNO FAMULARO, giusta procura speciale allegata al ricorso (bruno.famularo.avvlamezi.legalmall.it) elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.to Natale Caputo, in Roma, via Domenico Chelini n 9;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1983/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 15/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
RILEVATO
che:
1. S.L., proveniente dall'*****, ricorre affidandosi a tre motivi illustrati anche da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che aveva confermato la pronuncia di rigetto del Tribunale della domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lei avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
1.1. Per ciò che qui interessa, la ricorrente aveva narrato di essere arrivata in Italia nel 2014 in concomitanza con l’insorgere della guerra nel proprio paese e di temere per la propria vita in quanto molte persone erano rimaste uccise. Ha raccontato anche di essere esposta anche al rischio di persecuzione religiosa in quanto professante la religione *****, mal tollerata in *****; e di aver raggiunto una completa integrazione in Italia in ragione della convivenza stabile ed affettiva con un cittadino italiano che si protraeva ormai dal 2016.
2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 8 e 14 nonchè dell’art. 5, comma 6 TUI in materia di protezione umanitaria.
1.1. Deduce che in relazione ai fatti allegati, la Corte aveva erroneamente omesso di ravvisare i presupposti della protezione sussidiaria fondata sui gravi danni che ella correva in patria, sia per gli eventi bellici descritti, sia per il disastro ambientale in atto, visto l’inquinamento derivante da ordigni tossici inesplosi.
1.2. Aggiunge che era anche emersa una grave situazione di violenza indiscriminata contro coloro che, come lei, professavano la religione *****.
1.3. Lamenta inoltre, con riferimento alla protezione umanitaria, che non era stata rilevata, con indagine officiosa, la sua piena integrazione derivante della convivenza stabile ed affettiva con un cittadino italiano che si protraeva ormai dal 2016.
2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio.
2.1. Assume, al riguardo, che la Corte aveva omesso di esaminare il provvedimento della Commissione Territoriale di Crotone che aveva affermato, nel negare la protezione internazionale invocata, che “non era plausibile la circostanza che l’istante avesse consumato un rapporto sessuale proprio a casa della sua ragazza, se la relazione fra i due amanti era ostacolata dalla famiglia”: deduce che la Commissione Territoriale aveva evidentemente travisato i fatti da lei dedotti riportando dichiarazioni provenienti da altra persona e che ciò rendeva da una parte illegittimo il verbale di audizione allegato, e dall’altra viziata la motivazione della pronuncia impugnata che aveva del tutto ignorato l’evidente scambio di identità in cui il Tribunale era incorso.
3. Con il terzo motivo, deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35bis, commi 10 e 11 nonchè la nullità del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per la sua omessa audizione in sede giudiziaria.
4. Per ragioni logico-sistematiche, l’esame dei motivi proposti deve seguire un ordine invertito.
4.1. Il terzo motivo, infatti, inerente ad una questione processuale che potrebbe, in ipotesi, essere assorbente, deve essere esaminato in via preliminare.
4.2. Esso è inammissibile sotto due profili.
In primo luogo, la censura manca di specificità, in quanto il ricorrente, la riconduce indistintamente sia al vizio di violazione di legge che a quello di nullità della sentenza per motivazione apparente, omettendo con ciò di osservare il principio della “critica vincolata”.
4.3. In secondo luogo, il ricorrente omette di specificare se la censura è riferita all’omessa fissazione dell’udienza di comparizione, oppure se, fissata l’udienza di comparizione, i giudici di merito abbiano omesso di disporre l’audizione: e, più in particolare, omette di allegare quali fossero le ragioni con cui aveva argomentato la eventuale richiesta di una nuova audizione, onere questo il cui adempimento era indispensabile per sollevare una critica pertinente con la motivazione della Corte territoriale che ha evidenziato che la richiedente asilo aveva illustrato con chiarezza le sue ragioni dinanzi alla Commissione Territoriale.
4.4. E, del resto, vale solo la pena di rilevare che il rinnovo dell’audizione, secondo quanto affermato dalla più recente e condivisibile giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 22049/2020) è obbligatorio soltanto in alcune ipotesi e, ove già non lo ritenga opportuno il giudice, necessita dell’istanza di parte, contenente la precisa indicazione delle questioni che intende chiarire e non considerate nella precedente fase amministrativa.
5. Ma anche il secondo motivo, non può trovare ingresso in questa sede.
5.1. Il vizio dedotto, infatti, è l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed il ricorrente lo identifica nel mancato riscontro della Corte territoriale alla denuncia di travisamento della vicenda narrata (e della persona cui era riferita) che emergeva dall’esame del provvedimento della Commissione Territoriale.
5.2. La censura, tuttavia, non coglie la ratio decidendi della motivazione del provvedimento impugnato che si è riferito non a quanto riportato, in thesi erroneamente, nel provvedimento amministrativo rispetto alla vicenda narrata, ma proprio alle deduzioni prospettate, concernenti ragioni della fuga ricondotte alla situazione di guerra e di persecuzione religiosa dedotte.
5.3. Pertanto, il fatto storico che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare non è decisivo, perchè non ha avuto alcun rilievo nel percorso argomentativo della motivazione impugnata.
6. Il primo motivo, invece, è fondato per quanto di ragione.
6.1. La ricorrente, infatti, suddividendo la censura in due parti, deduce la violazione delle norme che presidiano il riconoscimento dello status di rifugiato e la protezione sussidiaria (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 e art. 14, lett. a), b) e c)) nonchè la disposizione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 che prevede il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari: ha affermato, al riguardo, che le ragioni della fuga dovevano essere ricondotte alla guerra che era scoppiata in ***** dalla quale era fuggita per i gravi danni che ciò, anche sotto il profilo lavorativo, le aveva arrecato e, segnalando l’altissimo numero di morti che aveva determinato il conflitto bellico ed i problemi, anche ambientali, a ciò conseguenti, deduce che la Corte aveva esaminato in modo superficiale tutti i fatti accaduti senza rendere, in ordine al diniego della protezione invocata, una motivazione fondata su attendibili accertamenti istruttori.
6.2. La critica è fondata.
6.3. Premesso che la ricorrente, originaria di Leopoli, pur non provenendo dalla zona dove il conflitto bellico era esploso (regione del *****), ne ha descritto le devastanti conseguenze che esso ha avuto in tutta l'*****, con ciò indicando la guerra, i disastri ambientali e la condizione di insicurezza interna come la principale ragione dei rischi ai quali era esposta e della sua conseguente fuga (cfr. pag. 3, 4 e 5 del ricorso), si osserva che la Corte ha escluso che ricorressero elementi idonei per il riconoscimento della protezione internazionale invocata, riportando dapprima contraddittoriamente la descrizione di una condizione di violenza generalizzata, inclusa quella sessuale, arresti indiscriminati e tortura (cfr. da pagg. sesta a pag. nona della sentenza impugnata), per poi negare che sussistessero “nel caso di specie, i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, non essendovi il rischio di torture o altre forme di maltrattamento, nè situazione di violenza indiscriminata nella regione di residenza, con concreto pericolo di danno grave per la richiedente” (cfr. pag. 9 sentenza impugnata).
6.4. Tale motivazione, inoltre, è stata resa senza acquisire informazioni sullo stato del conflitto armato denunciato e senza indicare le fonti di provenienza della notizie trascritte.
6.5. Al riguardo, questa Corte ha affermato il condivisibile principio secondo cui “in tema di protezione internazionale, l’onere di allegazione del richiedente la protezione sussidiaria, nell’ipotesi descritta nel D.Lgs. n. 251 del 2007 e in conformità con le indicazioni della CGUE (sentenza 17 febbraio 2009, causa C-465/07), è limitato alla deduzione di una situazione oggettiva di generale violenza indiscriminata – dettata da un conflitto esterno o da instabilità interna – percepita come idonea a porre in pericolo la vita o incolumità psico-fisica per il solo fatto di rientrare nel paese di origine, disancorata dalla rappresentazione di una vicenda individuale di esposizione al rischio persecutorio. Ne consegue che, ove correttamente allegata tale situazione, il giudice, in attuazione del proprio dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad accertarne l’attualità con riferimento alla situazione oggettiva del paese di origine ed, in particolare, dell’area di provenienza del richiedente” (cfr. ex multis Cass. 19224/2020 ed, in termini, Cass. 14283/2019; Cass. 13940/020; Cass. 8819/2020).
6.6. La sentenza – che oltretutto si pone in contrasto con le premesse fattuali da cui è partita – risulta priva di ogni riferimento a fonti ufficiali attendibili ed aggiornate, finalizzate ad un serio accertamento sull’esistenza dello stato di guerra denunciato e sulle conseguenze da essa derivanti: l’accertamento officioso, al quale il giudice deve ricorrere per la decisione di qualsiasi fattispecie di protezione invocata, risulta del tutto inadempiuto e ridonda, in termini specifici rispetto alle allegazione prospettate, sulla violazione del D.Lgs. n. 251 del 204, art. 14, comma 1, lett. C) che presidia la protezione sussidiaria per i casi in cui i danni gravi denunciati dal richiedente asilo derivino da minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
6.7 Deve, infine, ritenersi logicamente assorbita la stessa censura, nella parte riferita alla protezione umanitaria in quanto – pur inammissibili le argomentazioni spese a sostegno dell’integrazione vantata, in quanto non potevano essere oggetto di accertamento ufficioso (trattandosi di tipici fatti ricompresi nell’onere di allegazione) e la documentazione prodotta a sostegno della circostanza non risulta sia stata versata in atti nei gradi di merito – la violazione del dovere di cooperazione istruttoria ridonda sia sull’accertamento del livello di tutela dei diritti fondamentali sia sulla valutazione della vulnerabilità, elementi centrali per il giudizio di comparazione postulato dai consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 4455/2018 e Cass. SU 29459/2019).
7. In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei limiti del primo motivo; la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia alla luce del seguente principio di diritto:
“in tema protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice, che è disancorato dal principio dispositivo e libero da preclusioni e impedimenti processuali, presuppone l’assolvimento da parte del richiedente dell’onere di allegazione dei fatti costitutivi della sua personale esposizione a rischio, a seguito del quale opera il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese di origine del richiedente, si verifichino fenomeni tali da giustificare l’applicazione della misura invocata, mediante l’assunzione di informazioni non risalenti rispetto al tempo della decisione, che il giudice deve riportare nel contesto della motivazione.
Esso, dunque, rappresenta una peculiarità processuale del giudizio di protezione internazionale che il giudice di merito deve adempiere d’ufficio, fondando la propria decisione su fonti informative attendibili (e cioè riconducibili a quanto predicato del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3), idonee allo scopo informativo rispetto alla vicenda narrata ed aggiornate alla data della decisione, in ragione della rapida mutevolezza delle condizioni sociopolitiche, economiche, climatiche e sanitarie dei paesi di provenienza dei richiedenti asilo”.
Il mancato adempimento di tale dovere ridonda anche sulla corretta applicazione delle norme che regolano la protezione invocata”.
8. La Corte di rinvio dovrà altresì decidere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibili il secondo ed il terzo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di Cassazione, il 16 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021