Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.42081 del 30/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19774/2020 proposto da:

D.O., rappresentato e difeso dall’avv. ORNELLA FIORE ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in Torino, Via Schina 18/D;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1719/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 24/10/2019, NRG 1146/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2021 dal Dott. BELLE’ Roberto.

FATTI DI CAUSA

la Corte d’Appello di Torino ha confermato l’ordinanza con cui il Tribunale della stessa città aveva rigettato le domande di protezione internazionale, nelle forme della tutela per i rifugiati, della protezione c.d. sussidiaria e in subordine umanitaria, proposte da D.O., cittadino gambiano;

la Corte di merito ha ritenuto che il racconto del richiedente (in ordine alla persecuzione inflitta dal regime di Yahya Jammeh a suo zio, al quale era legato e che aveva poi ottenuto protezione in Canada, al pari di altro zio in Italia) fosse credibile ma, per un verso, non lo riguardasse direttamente e, per altro verso, non fosse più attuale perché i timori riguardavano un governo ormai passato, cui era subentrato quello del nuovo Presidente A.B.;

la Corte territoriale ha poi citato una fonte di informazioni (Amnesty International) aggiornata al 2018, in cui si dava atto di tentativi di riforma da parte del nuovo regime, ed ha ritenuto che il gravame relativo alla protezione c.d. sussidiaria ed umanitaria fosse del tutto generico ed inidoneo a sorreggere l’accoglimento della corrispondente richiesta;

D.O. ha proposto cinque motivi di ricorso per cassazione, mentre il Ministero dell’Interno si è limitato a depositare atto di costituzione in giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 158 c.p.c. e art. 106 Cost., comma 2, per avere partecipato al collegio giudicante in appello un magistrato onorario;

il motivo, come anche il profilo di legittimità costituzionale ad esso sotteso, va rigettato, richiamandosi, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, l’indirizzo qui condiviso, secondo cui “e’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 98 del 2013, artt. 62 e 72, in relazione all’art. 106 Cost., commi 1 e 2, nella parte in cui consentono la partecipazione di un giudice ausiliario al collegio di corte d’appello, atteso che la Corte costituzionale con la sentenza n. 41 del 2021, ha ritenuto la “temporanea tollerabilità costituzionale” per l’incidemaibblidiione 30/12/2021 concorrenti valori di rango costituzionale, della formazione dei collegi delle corti d’appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegio e nel rispetto di tutte le altre disposizioni che garantiscono l’indipendenza e la terzietà anche di questi magistrati onorari, fino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, nei tempi contemplati dal D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 32" (Cass. 28 maggio 2021, n. 15045).

le censure dalla seconda alla quinta, numerate distintamente ma cui è destinata nel ricorso un’unitaria argomentazione, constano, quanto al secondo motivo, della denuncia di erronea applicazione degli art. 4, par. 3 della Direttiva 2011/95/UE e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la caratura familiare delle minacce le rendesse meno significative e, quanto al terzo motivo, della denuncia di violazione delle regole sulla cooperazione istruttoria (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 lett. a, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, comma 6), avuto specifico riguardo ai rischi conseguenti alla parentela con persone personalmente perseguitate quali oppositori politici, concludendosi infine, attraverso il quarto motivo, con una denuncia di violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omesso esame del fatto decisivo consistente nella protezione internazionale ottenuta dagli zii del ricorrente, appunto quali perseguitati politici; tali motivi sono nel loro complesso inammissibili, in quanto essi non prendono posizione e dunque non intaccano in alcun modo la (seconda) ratio decidendi, idonea a sostenere autonomamente la decisione impugnata, attraverso la quale la Corte d’Appello ha escluso la ricorrenza dei pericoli denunciati ai fini del riconoscimento della protezione per la semplice ragione che il regime preesistente di Jammeh, cui era riconnessa la narrativa del ricorrente e le persecuzioni verso i suoi familiari, non vi è più dal gennaio 2017;

a ciò si aggiungono, nell’argomentare della Corte territoriale, specifici richiami a fonti sull’assetto del Gambia, che non fanno menzione di violenze indiscriminate ed attestano anzi un percorso di recupero legislativo ed istituzionale, con attenzione anche ai diritti umani, profilo anch’esso non efficacemente censurato e che evidentemente corrobora il ragionamento motivazionale dispiegato;

il quinto motivo denuncia, infine, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 e D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 22, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe violato i criteri legali per la concessione della protezione umanitaria;

la Corte territoriale, sul punto, ha ritenuto che l’integrazione sociale in Italia fosse scarsamente e non adeguatamente documentata e mancassero elementi di pericolosità, rispetto ai quali era insufficiente la mera provenienza dal Gambia;

il motivo contiene, sotto il profilo comparativo, un impreciso riferimento alla “grave situazione” in cui sarebbe vissuta la famiglia del ricorrente in Gambia ed alcuni richiami ad un’attività lavorativa in Italia ed al conseguimento della licenza media;

si tratta di elementi generici, che neppure replicano al rilievo in ordine all’insufficienza della documentazione sull’integrazione in Italia e comunque risultano insufficienti anche solo ad impostare, non senza trascurare i profili di positiva evoluzione socio-politica del Gambia già menzionati, un percorso di comparazione quale richiesto dalla pertinente giurisprudenza (Cass., S.U., 9 settembre 2021, n. 24413) ed a scalfire la sopra riportata argomentazione della Corte territoriale in ordine all’assenza dei presupposti per la tutela c.d. atipica;

il ricorso va dunque integralmente disatteso, ma nulla e a disporsi sulle spese, in quanto il Ministero si è limitato alla costituzione in giudizio, senza svolgere reale attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472