LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19486/2020 proposto da:
B.K.E., rappresentato e difeso dall’avv. PAOLO FOLCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Torino, Via Avigliana 38;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12;
– resistente –
avverso la sentenza n. 578/2020 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 1/6/2020, NRG 591/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2021 dal Dott. BELLE’ Roberto.
FATTI DI CAUSA
B.K.E., proveniente dalla Nigeria, ha agito per il riconoscimento della protezione sussidiaria ed umanitaria, con domanda, incentrata sulla sua condizione di omosessualità, rigettata dal Tribunale di Torino a fronte della non credibilità delle sue dichiarazioni, con sentenza poi confermata dalla Corte d’Appello della stessa città;
avverso tale sentenza è proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ed il Ministero dell’Interno si è limitato a depositare atto tardivo di mera costituzione in giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
l’unico motivo di ricorso è rubricato come “omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti”;
con esso, senza fare ulteriore menzione del tema, sul quale verteva sia la pronuncia di primo grado sia l’atto di appello, relativo alla non utilizzabilità delle dichiarazioni del richiedente circa la sua condizione personale, si deduce il vizio della sentenza impugnata per non avere valutato la produzione, nel corso del giudizio di appello, della documentazione prodotta riguardante la sopravvenuta diagnosi di infezione da HIV, le cui risultanze avrebbero dovuto essere apprezzate sotto il profilo della tutela umanitaria;
la Corte d’Appello, sul punto, ha motivato affermando che la produzione di quella documentazione, senza che fosse allegata in alcun atto l’intervenuta diagnosi della malattia quale fatto nuovo giustificativo del riconoscimento della protezione umanitaria, ne impedisse la considerazione, pena l’ampliamento indebito del thema decidendum;
la Corte ha in tal senso precisato che, né alla udienza successiva alla diagnosi e neppure in sede di precisazione delle conclusioni e poi di comparsa conclusionale, la difesa dell’appellante aveva dedotto alcunché in ordine alla nuova condizione di morbilità del medesimo quale presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, così – si cita testualmente “manifestando inequivocabilmente la volontà di tenere fermi ed immutati i fatti dedotti con l’atto del gravame, id est le premesse in fatto ed in diritto, con esclusione, evidentemente, di quelli medio tempore intervenuti”;
il ricorrente replica, sul punto, segnalando di avere insistito in appello sulle conclusioni originarie riguardanti anche la protezione umanitaria, e rimarcando come non si comprenderebbe la ragione per cui sarebbe stata depositata la documentazione medica, se non per fondare anche su di essa la tutela richiesta;
il motivo è inammissibile;
la Corte territoriale ha rettamente affermato che la mera produzione di un documento non sia idonea a supplire al difetto di allegazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata, neppure in sede di giudizio di accertamento del diritto alla protezione internazionale (cfr. Cass. n. 28780 del 16/12/2020; n. 7115 del 21/03/2013);
in tal senso, ha specificato come dalle conclusioni precisate da ultimo e dalla comparsa conclusionale si debba trarre, rispetto ai fatti da considerare, la “esclusione, evidentemente, di quelli medio tempore intervenuti”: tale conclusione è in sé assorbente e dunque solo una rituale censura rispetto ad essa consentirebbe l’accesso in sede di legittimità alla denuncia del vizio di omesso esame, nel ragionamento motivazionale di ricostruzione del fatto sostanziale, di una circostanza decisiva discussa dalle parti;
in proposito, il motivo, nonostante affermi che le difese fossero da intendere in modo diverso, si riferisce ad esse in modo generico, non trascrivendo alcun passaggio di esse;
la formulazione si pone dunque in contrasto con i presupposti di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, (Cass. 24 aprile 2018, n. 10072) e di autonomia del ricorso per cassazione (Cass., S.U., 22 maggio 2014, n. 11308) che la predetta norma nel suo complesso esprime, con riferimento in particolare, qui, ai nn. 4 e 6 della stessa disposizione, da cui si desume la necessità che la narrativa e l’argomentazione siano idonee, riportando anche la trascrizione esplicita dei passaggi degli atti e documenti su cui le censure si fondano, a manifestare pregnanza, pertinenza e decisività delle ragioni di critica prospettate, senza necessità per la S.C. di ricercare autonomamente in tali atti e documenti i corrispondenti profili ipoteticamente rilevanti (v. ora, sul punto, Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34469);
all’inammissibilità del ricorso non segue condanna alle spese, in quanto il Ministero si è limitato alla costituzione in giudizio, senza svolgere reale attività difensiva.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021