Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.42083 del 30/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CENNICOLA Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28000/2020 R.G. proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato Roberta Carraro giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Venezia depositato il 23/9/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Cons. Pazzi Alberto.

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Il Tribunale di Venezia, con decreto del 23 settembre 2020, rigettava il ricorso proposto da C.F., cittadino del Senegal, avverso il provvedimento, emesso dalla locale Commissione territoriale, di diniego di riconoscimento del suo status di rifugiato nonché del suo diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 o a quella umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

In particolare, il tribunale – fra l’altro e per quanto qui di interesse -, dopo aver negato la possibilità di riconoscere lo status di rifugiato, in assenza fra i fatti riferiti di aspetti persecutori diretti e personali, reputava non credibile il racconto del migrante (il quale aveva narrato di aver ucciso uno dei cinque uomini che erano stati incaricati di eseguire la pena di cento frustate comminatagli e di non voler tornare in patria per timore di essere imprigionato), osservava che il compimento di un grave reato sarebbe stato, comunque, di per sé ostativo all’accoglimento della domanda e, di conseguenza, riteneva che non potesse essere riconosciuta al migrante la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b).

Escludeva, infine, che sussistessero specifiche ragioni di vulnerabilità idonee a riconoscere la protezione umanitaria, in mancanza di un’effettiva integrazione socio-lavorativa e in considerazione della completa guarigione dalle malattie in precedenza sofferte.

2. C.F. ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto, prospettando cinque motivi di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

3. Il primo motivo di ricorso assume la nullità del decreto impugnato a causa del riferimento, al suo interno, a circostanze di fatto estranee alla fattispecie in esame e ritenute determinanti al fine di rigettare la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.

4. Il motivo è inammissibile per mancanza di decisività.

Vero è che il Tribunale (a pag. 4), nel negare che fossero stati offerti adeguati elementi che ponessero in correlazione l’espatrio con motivazioni religiose, ha fatto riferimento a vicende (quali la morte della madre e l’esistenza di contrasti della famiglia con lo zio) del tutto estranee al racconto del migrante.

Si tratta, all’evidenza, in un mero refuso immediatamente riconoscibile, con minima diligenza, a causa della sua intrinseca grossolanità.

Ne discende che la presenza nel provvedimento giurisdizionale di un simile errore non determina alcuna conseguenza in termini di nullità della motivazione (Cass. 19325/2020).

5.1 Il secondo motivo di ricorso denuncia la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, perché il Tribunale si è limitato fare proprie le valutazioni della commissione territoriale, ritenendo non credibile il racconto con argomenti apodittici e insufficienti; per di più non è stata neppure indagata la situazione di concreta fruizione dei diritti fondamentali in Senegal.

5.2 Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, perché il link e i report citati all’interno del decreto impugnato, a pag. 7, costituiscono una motivazione solo apparente in ordine alla sussistenza del rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali in caso di rimpatrio.

6. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro parziale sovrapponibilità, sono, ambedue, inammissibili.

6.1 Il tribunale ha negato il riconoscimento della protezione sussidiaria da una parte perché non era plausibile che un uomo solo fosse riuscito a sfuggire a cinque persone ferendone a morte una, dall’altra perché la commissione di un reato grave costituiva di per sé una circostanza ostativa al riconoscimento della protezione sussidiaria.

Si tratta di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggere la decisione.

La mancata impugnazione dell’ultima delle ragioni offerte rende inammissibili le critiche rivolte alla prima.

In vero, nel caso in cui una decisione sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura rivolta all’altra, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza (Cass. 9752/2017). 6.2 D’altra parte, la valutazione di non credibilità fatta rispetto ad alcuni passaggi del racconto del richiedente asilo fa applicazione del criterio normativo della plausibilità, nel senso previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c).

Una simile valutazione esimeva il giudice di merito dall’assumere informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel paese di origine, in mancanza di una storia individuale rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la plausibilità ed il livello di rischio.

In vero secondo la giurisprudenza di questa Corte, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca – che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito -, poiché tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente (v. Cass. 24575/2020, Cass. 6738/2021).

6.3 In mancanza della necessità di effettuare un’indagine in ordine alla situazione di concreta fruizione dei diritti fondamentali in Senegal, il vizio di motivazione denunciato riguarda un profilo privo di decisività.

Per di più la critica mossa con il terzo mezzo a proposito delle modalità di indagine sulla compromissione dei fondamentali diritti umani non è congruente con il contenuto della decisione impugnata, che alla pagina indicata fa riferimento alle informazioni internazionali raccolte per verificare se nel Senegal esistessero le condizioni per riconoscere la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) e non in funzione del giudizio di credibilità o del riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi della precedente lett. b).

7. Il quarto motivo di ricorso prospetta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 nonché l’omesso esame, ai fini della concessione della protezione umanitaria, dei documenti attestanti una sufficiente integrazione e gli esiti di lesioni subite in Libia.

8. Il motivo risulta, nel suo complesso, inammissibile.

Quanto alla documentazione relativa alla frequentazione di corsi di matematica e lingua italiana è sufficiente rilevare che il ricorrente, pur lamentando l’omesso esame delle circostanze di fatto ivi rappresentate, non indica né quando la produzione sia avvenuta, né il “come” e il “quando” i fatti in essa rappresentati siano stati stato oggetto di discussione processuale tra le parti (Cass., Sez. U., 8053/2014).

La documentazione medica sulle lesioni subite in Libia (verruche e piede da atleta) “quando è scappato dalla prigionia” è stata valutata, al pari dell’assunzione con contratto a tempo determinato, ma è stata ritenuta non significativa di una condizione di vulnerabilità.

Rispetto a queste circostanze la doglianza, quindi, lamenta non tanto un omesso esame, ma un esame non conforme alla lettura che l’odierno ricorrente vorrebbe dare delle emergenze processuali; interpretazione, questa, che tuttavia non è coerente con la censura sollevabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che consente di lamentare l’omissione dell’esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e non la valorizzazione di tale fatto in un senso differente da quello voluto dalla parte (Cass. 14929/2012, Cass. 23328/2012).

Infine, da un esame del provvedimento impugnato e del motivo di ricorso non risulta che la questione concernente la tortura e la tratta di esseri umani in Libia sia mai stata sottoposta al vaglio del collegio di merito.

Il che comporta l’inammissibilità di tale profilo di doglianza, posto che è principio costante e consolidato di questa Corte (v. Cass. 7048/2016, 8820/2007, 25546/2006) che nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini e accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito.

9. Il quinto motivo di ricorso assume nullità del procedimento a causa dell’illegittima omissione dell’avviso di avvio del procedimento amministrativo previsto dalla L. n. 241 del 1990, art. 7.

10. Il motivo è inammissibile.

Ciò, in primo luogo, perché il tema è del tutto nuovo e non risulta essere mai stato posto al vaglio del giudice di merito, sebbene i motivi del ricorso per cassazione debbano investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di merito, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito né rilevabili d’ufficio (Cass. 1377/2003).

Oltre a ciò, un’eventuale nullità del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale, reso dalla commissione territoriale, non avrebbe alcuna autonoma rilevanza nel successivo giudizio introdotto mediante ricorso al Tribunale, poiché questo procedimento ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata e deve pervenire alla decisione nel merito circa la spettanza, o meno, del diritto stesso, non potendo limitarsi al mero annullamento del diniego amministrativo (Cass. 17318/2019).

11. In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021

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