Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.42092 del 31/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25405/2020 proposto da:

C.A.M., elettivamente domiciliato in Roma Via Po 22, presso lo studio dell’avvocato Ciervo Antonello, e rappresentato e difeso dall’avvocato Mandro Luca, giusta procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 347/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 04/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/06/2021 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 347/2020 depositata il 4-2-2020, la Corte d’appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto da C.A.M., cittadino del Gambia, avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che, a seguito di rituale impugnazione del provvedimento emesso dalla competente Commissione Territoriale, aveva respinto le sue domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il richiedente riferiva di essere fuggito dal suo Paese perché aveva investito ed ucciso un ragazzo, guidando il proprio taxi, e temeva la vendetta dei familiari del ragazzo morto. La Corte territoriale ha ritenuto non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione del Gambia, descritta nella sentenza impugnata con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente denuncia: (i) con il primo motivo, sub specie del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 8, art. 115 c.p.c. e D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 3, comma 3, per non avere la Corte di merito esaminato i documenti prodotti e comprovanti lo svolgimento, da parte del ricorrente stesso, dell’attività di tassista in Gambia; (ii) con i motivi secondo e terzo, sub specie del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, lamentando la violazione del dovere istruttorio ufficioso anche in ordine alla situazione generale del suo Paese e l’errata applicazione dei parametri legali sul giudizio di non credibilità; (iv) con il quarto motivo, sub specie del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatto decisivo, circa la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 151 del 2007, ex art. 14, lett. b), per non avere la Corte di merito svolto indagini ufficiose circa il sistema giudiziario in Gambia ed il rispetto dei diritti di difesa e del giusto processo; (v) con il quinto motivo, la violazione dell’art. 5, comma 6, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, per avere la Corte territoriale negato la protezione umanitaria, senza considerare la sua situazione di vulnerabilità, da valutarsi in base ai principi affermati da questa Corte con la pronuncia n. 4455/2018, e senza tenere conto dell’attività lavorativa da egli svolta come addetto alle pulizie e poi come tuttofare di albergo, nonché delle gravi violazioni di diritti umani perpetrati nel suo Paese.

2. Tutti i motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

2.1. I primi quattro motivi, diretti a censurare il giudizio di non credibilità della vicenda personale narrata e il dedotto mancato esercizio di poteri istruttori ufficiosi, si risolvono in un’impropria richiesta di rivalutazione del merito, senza peraltro che sia svolta neppure una specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata. In particolare la Corte d’appello, nel condividere il giudizio di inverosimiglianza del narrato espresso dal Tribunale, ha rimarcato che con l’appello solo genericamente erano stati confutati i puntuali rilievi espressi sul punto dal giudice di primo grado e, rispetto a tale assunto, il ricorrente non svolge precisa censura.

Il giudizio di non credibilità è stato in ogni caso espresso, con motivazione adeguata, dalla Corte d’appello, che, in applicazione dei parametri di legge, ha evidenziato le discrepanze e contraddittorietà del racconto del richiedente (cfr. pag. 4 e 5 della sentenza impugnata), anche mediante richiamo della motivazione espressa dal Tribunale riportata nel testo della sentenza, effettuando un accertamento di fatto non efficacemente sindacato ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Il ricorrente deduce genericamente la violazione di norme di legge, attraverso il richiamo alle disposizioni che assume disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta, quanto al giudizio di non credibilità, difforme da quella accertata nel giudizio di merito. Ne’ risulta specificamente allegata la decisività delle circostanze desumibili dalla documentazione dallo stesso prodotta, attestanti solo la sua attività di tassista in Gambia, non anche i principali fatti addotti a motivo della sua fuga dal Paese (investimento stradale addebitato alla sua condotta di guida, decesso del ragazzo investito, pericolo di essere arrestato e subire la vendetta dei familiari del ragazzo rimasto ucciso).

Una volta esclusa dal Giudice territoriale, con apprezzamento di fatto incensurabile e con motivazione adeguata, la credibilità delle vicende personali narrate, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e lett. b), D.Lgs. cit., in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass. n. 6503/2014; Cass. n. 16275/2018; Cass. n. 16925/2018 e Cass. n. 14283/2019).

La Corte territoriale ha richiamato e fatto applicazione di tali principi (pag. n. 7 sentenza), contrariamente a quanto deduce il ricorrente nel dolersi dell’omessa pronuncia e del diniego della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 14, lett. b).

2.2. Quanto alla domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 32064/2018 e Cass. n. 30105/2018).

Nel caso di specie la Corte territoriale, con motivazione adeguata ed indicando le fonti di conoscenza, ha analizzato la situazione politica del Paese ed ha escluso l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata nella zona di origine del ricorrente, il quale si limita genericamente a dolersi del mancato svolgimento del dovere istruttorio ufficioso sulle condizioni generali del suo Paese, senza opporre elementi significativi tratti da fonti più recenti allegate nel giudizio di merito.

2.3. Con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis in tema di protezione umanitaria, occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).

Ciò posto, il ricorrente, denunciando il vizio di violazione di legge, afferma genericamente di essere soggetto vulnerabile e di essere integrato in Italia, senza dedurre di aver allegato nei giudizi di merito elementi individualizzanti di rilevanza o fatti specifici che possano rivestire decisività, nel senso precisato da questa Corte e chiarito con la recente pronuncia delle Sezioni Unite già citata (tra le tante Cass. n. 9304/2019; Cass. n. 4455/2018 e Cass. S.U. n. 29459/2019), nonché sollecitando un improprio riesame del merito, senza svolgere una puntuale critica al decisum.

La Corte d’appello ha affermato che non fosse dimostrato un significativo grado di integrazione del richiedente in Italia, non desumibile solo da attività lavorative retribuite, e comunque da ritenersi irrilevante nella specie, all’esito della comparazione con la situazione del Paese di origine, come da informazioni tratte dalle COI citate nella sentenza, quanto alla compromissione di diritti umani fondamentali, facendo applicazione dei principi di cui alla citata pronuncia di questa Corte n. 4455/2018, e il ricorrente non si confronta specificamente con detto percorso argomentativo.

3. Nulla deve disporsi circa le spese di lite del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2021

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