Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.42094 del 31/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3238/2017 proposto da:

D.L.A., M.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DUILIO N. 13, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA GRECO, rappresentati e difesi dagli avvocati PAOLO FIORIO, VALENTINO FIORIO;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI N. 87, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO COLARIZI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SUSANNA TUCCARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 671/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 05/01/2017 R.G.N. 257/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/10/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

RILEVATO

Che:

1. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 5 gennaio 2017, confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da D.L.A. e M.C. nei confronti del COMUNE DI TORINO (in prosieguo, anche: il Comune) per l’accertamento del diritto a mantenere il livello retributivo goduto presso il precedente datore di lavoro – Consorzio ***** (in prosieguo: *****) – all’esito del riassorbimento alle dipendenze del Comune di Torino.

2. La Corte territoriale nello storico di lite esponeva che:

– i lavoratori, già dipendenti del COMUNE DI TORINO, addetti ai Centri di formazione professionale, erano stati trasferiti dal maggio 1997 al *****, al quale il Comune aveva affidato l’attività di formazione professionale, giusta convenzione decennale dell’anno 1996, rinnovata nell’anno 2007;

– la convenzione del 1996, agli artt. 13 e 14, prevedeva l’impegno del ***** a non procedere al licenziamento dei lavoratori trasferiti per tutta la durata della convenzione e l’impegno del Comune a non coprire posti in pianta organica in numero e qualifica non inferiore a quelli dei dipendenti trasferiti; prevedeva inoltre, in caso di cessazione per qualsiasi causa degli effetti della convenzione, la prosecuzione dei rapporti di lavoro con il Comune ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2112 c.c.;

– tale impegno era stato ribadito nella convenzione del 2007 (art. 5);

– nell’anno 2012 il ***** era stato dichiarato fallito ed il Comune aveva revocato la convenzione;

– la D.L. ed il M., unitamente ad altri litisconsorti, avevano proposto un precedente giudizio, definito con sentenza passata in giudicato (sent. Corte d’Appello di Torino n. 1316/2013); il giudicato aveva accertato il diritto dei lavoratori alla riassunzione da parte del Comune e respinto la domanda proposta per l’accertamento della responsabilità solidale del Comune per il pagamento delle retribuzioni non corrisposte dal Consorzio, poi fallito.

3. Il giudice dell’appello trascriveva la motivazione del giudicato intervenuto tra le stesse parti, nel punto in cui affermava che nella prima convenzione e, soprattutto, nella convenzione del 2007 – epoca in cui le competenze in materia di formazione professionale era state già attribuite alla Provincia (ai sensi della L.R. n. 44 del 2000) – il richiamo all’art. 2112 c.c., era stato effettuato in senso atecnico, cioè a prescindere dall’effettivo riassorbimento da parte del Comune dell’attività di formazione professionale già trasferita al ***** ed ormai assunta dalla Provincia. Le clausole erano dirette a garantire i lavoratori dall’eventuale perdita del posto di lavoro ed ad assicurare loro il rientro alle dipendenze del Comune; era pertanto esclusa la operatività del regime di solidarietà fra cedente e cessionario dell’azienda di cui all’art. 2112 c.c..

4. Osservava che tali argomentazioni esaurivano le censure svolte con il primo motivo di appello, con il quale si sosteneva che la interpretazione delle clausole della convenzione accolta dal tribunale le avrebbe private di effetto utile.

5. Inoltre, benché la domanda oggetto di causa non fosse stata formulata nel precedente giudizio, il giudicato aveva respinto la difesa fondata sulla applicazione dell’art. 2112 c.c.; nella specie tale causa petendi era stata nuovamente proposta in relazione al trattamento retributivo dovuto dal Comune. Pertanto, oltre che per le argomentazioni già svolte, la domanda non poteva essere accolta per la intangibilità del giudicato.

6. Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza D.L.A. e M.C., articolato in quattro motivi di censura, cui il Comune ha resistito con controricorso.

7. Le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato erronea e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 324c.p.c. e dell’art. 101 Cost., comma 2, impugnando la sentenza per avere ritenuto che l’accoglimento della domanda fosse precluso dal giudicato di cui alla sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 1316/2013.

2. Si espone che il giudicato non si era espresso sulla autonoma domanda diretta alla quantificazione della retribuzione dovuta dal Comune e non aveva in alcun modo escluso il diritto al mantenimento delle retribuzioni percepite presso il *****. Le domande azionate nei due giudizi tra le stesse parti erano distinte nel petitum e nella causa petendi: la domanda sulla quale si era formato il giudicato era diretta a far valere il regime di solidarietà previsto dell’art. 2112 c.c., comma 2, mentre quella oggetto di causa riguardava la conservazione dei diritti economici nella prosecuzione del rapporto di lavoro, ai sensi del medesimo art. 2112, comma 1. La norma codicistica non era invocata in via diretta ma in quanto richiamata nella convenzione.

3. Per la ipotesi gradata in cui la ratio decidendi della sentenza impugnata non dovesse essere ravvisata nella preclusione da giudicato, si deduce la violazione del principio secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge e non alle statuizioni di altri giudici non costituenti giudicato.

4. Da ultimo, si sostiene che tra le due sentenze in considerazione non sussisterebbe alcun rapporto di pregiudizialità e che, comunque, non sarebbe corretta la lettura del giudicato offerta nella sentenza impugnata.

5. Il motivo è infondato.

6. In via preliminare giova distinguere il divieto di riproporre la stessa domanda già definita con pronuncia passata in giudicato – al quale si riferisce la regola secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile – rispetto al principio secondo cui l’assetto del rapporto giuridico fissato dal giudicato ha efficacia oggettiva anche rispetto a domande nuove, nascenti dal medesimo rapporto.

7. In relazione a detto rilievo oggettivo del giudicato, non vi è questione di identità o meno della domanda in decisione rispetto a quella definita dal giudicato, ma, piuttosto, di identità del rapporto sostanziale cui due domande, tra loro diverse, si riferiscono.

8. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto nel giudicato in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo del giudicato, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (Cass. sez. III 15 maggio 2018 n. 11754 e giurisprudenza ivi citata; Cass. sez. lav., 28 novembre 2017 n. 28415; 9 dicembre 2016 n. 25269; 16 dicembre 2015, n. 25304).

9. La formazione di tale giudicato esterno sul “punto fondamentale comune ad entrambe le cause” prescinde dalla proposizione di una specifica domanda di parte.

10. Alla base della giurisprudenza richiamata vi è la distinzione tra:

– pregiudizialità tecnica (o tecnico-giuridica o pregiudizialità in senso stretto), che si verifica qualora vengano in considerazione due o più rapporti giuridici, uno dei quali (quello pregiudiziale) appartiene alla fattispecie dell’altro, che dipende da esso (quello pregiudicato);

– pregiudizialità logica, che si verifica, invece, quando nell’ambito di un unico rapporto giuridico l’accertamento di un diritto richiede il previo accertamento di una situazione giuridica che è comune ad altri diritti nascenti dal medesimo rapporto.

11. Nel primo caso l’accertamento di un diritto presuppone l’accertamento di un altro “diritto”; ad esso si riferisce l’art. 34 c.p.c., secondo cui l’accertamento di una questione pregiudiziale non è idoneo a passare in giudicato, salvi i casi in cui una decisione con efficacia di giudicato sia richiesta per legge o per apposita domanda di una delle parti.

12. Nel secondo caso, invece, vi è un “punto pregiudiziale” – ovvero un antecedente logico necessario – comune a due diverse domande relative ad uno stesso rapporto giuridico; la pronuncia resa al riguardo acquista l’efficacia del giudicato, indipendentemente da una domanda di parte. Si è detto al riguardo che il giudicato copre le questioni che rientrano nel fatto costitutivo del diritto dedotto in causa, alle quali si riferisce la locuzione “pregiudiziale in senso logico”.

13. Nella fattispecie di causa ricorre questa seconda eventualità: viene in questione l’unico rapporto giuridico tra il Comune ed i lavoratori disciplinato prima dalla convenzione dell’anno 1996 e poi, scaduta la prima, dalla convenzione dell’anno 2007, applicabile in causa.

14. La convenzione del 2007 è stata oggetto della sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 1316/2013, tra le stesse parti, passata in giudicato, che in relazione all’art. 5, qui rilevante, ha affermato che:

” il richiamo all’art. 2112 c.c.. da parte della prima ma soprattutto della seconda convenzione (ove, lo si rammenta, si stabiliva che nel caso in cui la convenzione fosse venuta meno per qualsiasi causa i rapporti di lavoro sarebbero proseguiti ai sensi dell’art. 2112 c.c.) è da ritenersi effettuato in senso “atecnico”, a prescindere cioè da un effettivo ritrasferimento al Comune dell’attività della “formazione professionale”, essendo piuttosto le esaminate clausole contrattuali volte a garantire i lavoratori dalla eventuale perdita del posto di lavoro ed ad assicurare loro, in ogni caso di cessazione degli effetti della convenzione, il “riassorbimento” alle dipendenze del COMUNE”.

15. Sulla base di questo accertamento degli effetti della convenzione il giudicato ha escluso che il Comune fosse obbligato in solido con il ***** (ai sensi dell’art. 2112 c.c., comma 2), nei seguenti termini:

“si è detto quale rilievo e funzione attribuire al richiamo della disposizione codicistica da parte dell’art. 14 della Convenzione del 1996 e poi dell’art. 5 della Convenzione del 2007. Orbene, dette considerazioni portano ad escludere l’operatività del regime di solidarietà fra cedente e cessionario previsto dalla norma codicistica, tanto più considerando… ”

16. In sostanza, il giudicato ha accertato che il richiamo all’art. 2112 c.c., da parte della convenzione del 2007 era effettuato al solo fine di assicurare ai lavoratori il rientro alle dipendenze del Comune, non per estendere ad essi il regime previsto dalla stessa norma.

17. Trattandosi di un punto pregiudiziale comune ad entrambe le cause, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che esso fosse coperto dal giudicato.

18. Invero, una volta stabilito dal giudicato che il richiamo all’art. 2112 c.c., contenuto nella convenzione del 2007 si riferiva unicamente alla garanzia dei lavoratori ad essere riassunti dal Comune (anche in mancanza di riassorbimento dell’attività trasferita) la pretesa degli odierni ricorrenti a mantenere il livello retributivo raggiunto presso il precedente datore di lavoro resta del tutto priva di base giuridica, essendo pacifica la inapplicabilità in via diretta della disposizione codicistica.

19. Con il secondo mezzo, proposto in via gradata, si lamenta la erronea e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., per difetto assoluto di motivazione, assumendosi la irrisolvibile contraddittorietà tra la affermazione che la domanda oggetto di causa non era stata formulata nel ricorso definito dal giudicato e la statuizione secondo cui detta domanda non poteva trovare accoglimento in ragione della intangibilità del giudicato.

20. Il motivo è infondato.

21. Non sussiste la denunciata anomalia motivazionale giacché, come esposto nella trattazione del precedente motivo, la diversità tra due domande relative ad un medesimo rapporto giuridico non esclude che il giudicato formatosi su una di esse si estenda all’altra quanto alla definizione dei punti pregiudiziali comuni.

22. La terza censura è formulata sotto il profilo della erronea e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg., ed, in particolare, degli artt. 1362,1363,1365 e 1367 c.c..

23. Il motivo coglie la interpretazione dell’art. 14, della convenzione dell’anno 1996 e dell’art. 5 della convenzione dell’anno 2007 accolta nella sentenza impugnata, secondo la quale le clausole contrattuali, pur riconoscendo il diritto dei lavoratori alla prosecuzione con il Comune di Torino del rapporto di lavoro intercorrente con *****, non prevedevano l’obbligo del Comune di mantenere l’importo della retribuzione corrisposto dal precedente datore di lavoro.

24. La quarta critica è proposta per erronea e falsa applicazione dell’art. 12 preleggi e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30, per avere il Tribunale ritenuto applicabile analogicamente il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30, con statuizione poi condivisa dalla Corte territoriale, interpretandolo nel senso che in caso di passaggio di dipendenti tra amministrazioni diverse l’applicazione del contratto collettivo dell’amministrazione di destinazione può comportare una riduzione della retribuzione goduta presso l’amministrazione di provenienza.

25. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.

26. Appare, infatti assorbente, la ratio decidendi della sentenza impugnata fondata sulla preclusione da giudicato, che è divenuta definitiva; il giudicato già intervenuto, infatti, impediva ogni diversa interpretazione delle disposizioni convenzionali (quarto motivo) e costituiva unica regula iuris del rapporto (quinto motivo).

26. Il ricorso deve essere complessivamente respinto.

27. Le spese di giudizio si compensano tra le parti per la complessità della questione trattata.

28. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei, ricorrent4 dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 27 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2021

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