Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.42099 del 31/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 21361/2020 proposto da:

F.G., rappresentata e difesa dall’Avv. Gilberto Zini, come da procura allegata al ricorso per cassazione, elettivamente domiciliata a Roma, in via dei Pirenei, n. 1, presso lo studio dell’Avv. Alessandra Gentile.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, nella persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura dello Stato e domiciliato presso i suoi Uffici siti in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12.

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di MILANO n. 4364/2020, pubblicato in data 8 giugno 2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Milano, con decreto dell’8 giugno 2020, ha respinto la domanda presentata da F.G., nata ad *****, di riconoscimento della protezione internazionale, confermando il provvedimento di diniego della competente Commissione territoriale. Contro il decreto F.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370 c.p.c. comma 1.

CONSIDERATO

Che:

1. Deve osservarsi, preliminarmente, che, con ordinanza interlocutoria del 23 giugno 2021, n. 17970, questa Corte ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3,10,24,111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 28 e 46 della direttiva 2013/32/UE (Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale), nonché all’art. 18, art. 19, p. 2 e art. 47 della Carta dei diritti UE e agli artt. 6, 7, 13 e 14 della CEDU, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui, secondo l’interpretazione adottata nell’esercizio della funzione nomofilattica dalle Sezioni Unite, con sentenza 1 giugno 2021, n. 15177, da ritenersi diritto vivente, prevede che la mancanza della certificazione della data di rilascio della procura da parte del difensore, limitatamente ai procedimenti di protezione internazionale, determini la inammissibilità del ricorso (Cass., 23 giugno 2021, n. 17970).

2. Va, quindi, disposto il rinvio a nuovo ruolo della trattazione del ricorso in attesa della decisione della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

rinvia il ricorso a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale e dispone che, all’esito della decisione della Corte Costituzionale, la cancelleria trasmetta il fascicolo al Presidente per la fissazione di una nuova udienza camerale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2021

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