LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 26794/2020 proposto da:
C.D., rappresentato e difeso dall’Avv. Gilberto Zini, come da procura allegata al ricorso per cassazione, elettivamente domiciliato a Roma, in via dei Pirenei, n. 1, presso lo studio dell’Avv. Alessandra Gentile.
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, nella persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura dello Stato e domiciliato presso i suoi Uffici siti in Roma, via dei Portoghesi, n. 12.
– resistente –
avverso il decreto del Tribunale di MILANO n. 5744/2020, pubblicato in data 20 settembre 2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.
RILEVATO
Che:
1. Il Tribunale di Milano, con decreto del 20 settembre 2020, ha respinto la domanda presentata da C.D., nato a *****, di riconoscimento della protezione internazionale, confermando il provvedimento di diniego della competente Commissione territoriale.
Contro il decreto C.D. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi.
Il Ministero dell’Interno si è costituito ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
Che:
1. Deve osservarsi, preliminarmente, che, con ordinanza interlocutoria del 23 giugno 2021, n. 179706, questa Corte ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3,10,24,111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 28 e art. 46, p. 11, della direttiva 2013/32/UE (Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale), nonché all’art. 18, art. 19, p. 2 e art. 47 della Carta dei diritti UE e agli artt. 6, 7, 13 e 14 della CEDU, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui, secondo l’interpretazione adottata nell’esercizio della funzione nomofilattica dalle Sezioni Unite, con sentenza 1 giugno 2021, n. 15177, da ritenersi diritto vivente, prevede che la mancanza della certificazione della data di rilascio della procura da parte del difensore, limitatamente ai procedimenti di protezione internazionale, determini la inammissibilità del ricorso.
2. Va, quindi, disposto il rinvio a nuovo ruolo della trattazione del ricorso in attesa della decisione della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
rinvia il ricorso a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale e dispone che, all’esito della decisione della Corte Costituzionale, la cancelleria trasmetta il fascicolo al Presidente per la fissazione di una nuova udienza camerale.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2021