Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.42103 del 31/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23929-2020 proposto da:

S.P., quale procuratrice speciale della Sig.ra C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRA VIGNOLI;

– ricorrente –

contro

A.C., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA BARBERINI N. 12, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO CECCHETTI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 1706/2009 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 16/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA FIECCONI;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. SGROI CARMELO che visti gli artt. 42 e segg. c.p.c., 380 ter c.p.c. chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio dichiari inammissibile il ricorso per regolamento di competenza indicato in premessa e dia atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2012, art. 13, comma 1 quarter.

RILEVATO

che:

Il ricorso per regolamento di competenza è proposto dalla Sig.ra S.P., quale procuratrice speciale di C.L., avverso l’ordinanza in data 16 luglio 20202 del Tribunale di Firenze, con la quale il giudice ha disposto la prosecuzione del processo iscritto al n. RG 1706/2009 negandone la sospensione a seguito della proposizione di una istanza di ricusazione del giudice. Il sig. A.C. ha depositato memoria. Il Pubblico Ministero ha chiesto la pronuncia di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO

che:

Il ricorso è inammissibile.

Questa Corte ha già statuito che ” il regolamento necessario di competenza non è ammesso contro il diniego di sospensione del processo, poiché la formulazione letterale dell’art. 42 c.p.c., di carattere eccezionale, prevede un controllo immediato solo sulla legittimità del provvedimento che tale sospensione concede. Questa disciplina non si pone in contrasto con l’art. 6 CEDU in quanto contempera l’esigenza di effettività della tutela giurisdizionale con quella di efficienza della giurisdizione, garantendo, da un lato, il daino della parte che si vede respingere la richiesta di sospensione di impugnare, comunque, sul punto, la decisione che ha definito il giudizio non sospeso e, dall’altro, la durata ragionevole del processo ” (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20344 del 28/09/2020 -Rv. 659251 – 01: Cass. Sez 3, n. 27404/2008; Cass. sez. 1, n. 1978/2005).

Il provvedimento, d’altra parte, non ha precluso la decisione sul fondo dell’istanza di ricusazione che ha seguito il proprio corso ed è pervenuta al proprio esito, negativo per la ricorrente, con provvedimento del 28 settembre 2020, come informa parte resistente. Dunque, il ricorso non presenta strutturalmente i contenuti propri di un regolamento di competenza, per mancanza del relativo oggetto, trattandosi di un provvedimento puramente ordinatorio.

Conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile con correlata condanna alle spese della ricorrente, come di seguito liquidate a favore del resistente, con raddoppio del Contributo Unificato, se dovuto, tenuto conto della mancata concessione del patrocinio a spese dello Stato.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente alle spese liquidate. in Euro 2.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie e ulteriori oneri di legge, in favore del resistente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta – sotto sez. terza civile, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472