LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24550-2020 proposto da:
B.A., rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA GRAZIA RUSSO, ed elettivamente domiciliata in ROMA, in VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, pec: mariagrazia.russo.ordincavvocatinventia.eu nicoladipierro.ordineavvocatiroma.org
– ricorrente –
contro
GENERALI ITALIA SPA, in persona del procuratore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATO MICHELE ROMA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, Pec: micheleroma.ordineavvocatiroma.org;
– controricorrente –
P.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1636/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 12/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANNA MOSCARINI.
CONSIDERATO
che:
1. B.A., con atto di citazione del dicembre 2005, atteso che il Dott. P.A. l’aveva sottoposta ad un intervento di implantologia dal quale erano derivati fenomeni infettivi ed infiammatori e che lo stesso medico, pur non riuscendo a debellare l’infezione, l’aveva comunque sottoposta ad un secondo intervento paradontale ed infine alla rimozione degli impianti, convenne il dentista davanti al Tribunale di Bologna per sentirlo condannare, previo accertamento della sua responsabilità professionale, al risarcimento del danno.
Il P. si costituì contestando le pretese della B., affermò di aver eseguito l’intervento a regola d’arte ed ottenne la chiamata in giudizio della propria compagnia di assicurazioni Alleanza Toro SpA (poi Generali Italia SpA). Nelle more del giudizio, deceduto il Dott. P., il giudizio fu riassunto nei confronti del figlio, P.G..
2. Il Tribunale adito dispose lo svolgimento di una consulenza tecnica d’ufficio, e all’esito, rigettò la domanda ritenendo che l’attrice non avesse dato prova, in base al criterio del “più probabile che non”, del nesso causale tra l’operato del sanitario e la sofferenza patita.
3. A seguito di appello della B., la Corte d’Appello di Bologna, disposta una seconda consulenza tecnica d’ufficio che andò a confermare pienamente la prima sia in merito alla correttezza dell’operato del professionista sia in ordine all’assenza di prova del nesso causale tra gli impianti eseguiti e l’infezione patita, ha, con sentenza del 12/6/2020, rigettato l’appello.
4. Avverso la sentenza la B. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Ha resistito Generali Italia SpA con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c. La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in vista della quale entrambe le parti hanno depositato memoria.
RITENUTO
che:
1. Con il primo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente lamenta che la corte territoriale abbia interpretato erroneamente le risultanze istruttorie ed abbia ritenuto che ella non avesse ottemperato all’onere della prova del nesso causale quando, invece, vi sarebbe stata evidenza sia del fatto che la paziente era sana prima di ogni intervento del P. sia che l’infezione era conseguenza immediata e diretta degli interventi eseguiti dal medesimo.
2. Con il secondo motivo – omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – lamenta che la Corte territoriale non abbia considerato una serie di circostanze di fatto allegate nel corso dei giudizi di merito e sempre ritenute insufficienti a provare il nesso causale in base al criterio del “più probabile che non”. 1-2 Il ricorso è inammissibile per plurimi e distinti profili.
Occorre ricordare che la Corte d’Appello ha ritenuto, alla luce di quanto evidenziato dai CTU e dai sanitari intervenuti, che la tesi dell’appellante secondo la quale l’infezione sarebbe stata conseguenza della contaminazione nell’ambito della manovra chirurgica, era rimasta priva di ogni fondamento così come era rimasta indimostrata l’eziologia del dolore dalla realizzazione dell’impianto protesico. Ha conseguentemente applicato il principio, più che consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale “Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l’esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (Cass., 3, n. 18392 del 26/7/2017; Cass., 3n. 26824 del 14/11/2017; Cass., 3, n. 26825 del 14/11/2017; Cass., 3, n. 3704 del 15/2/2018).
Ora, a fronte di tale consolidato indirizzo, il ricorso è inammissibile sia per violazione dell’art. 360 bis c.p.c. in quanto il provvedimento ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame del motivo non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa, sia perché esso si situa del tutto al di fuori del perimetro delineato da questa Corte per prospettare la violazione dell’art. 116 c.p.c., sia perché prospetta inammissibilmente, nei termini della violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, una contestazione volta a criticare il “convincimento” che il giudice del merito si è formato in esito all’esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto.
Come è noto la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., S.U. n. 20687 del 30/9/2020).
Ma esula dal vizio di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5 qualsiasi contestazione volta a criticare il “convincimento” che il giudice di merito si è formato, ex art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all’esame del materiale probatorio, essendo esclusa una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (Cass., 3, n. 15276 dell’1/6/2021).
Orbene, nel caso in esame la ricorrente si è limitata a prospettare confusamente che il giudice non abbia ben valutato le prove e che abbia escluso il nesso di causalità sulla base di dati asseritamente suscettibili di una diversa valutazione, sicché le censure non rispettano né le condizioni per la deducibilità della violazione dell’art. 116 c.p.c. né quelle della violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
La ricorrente è condannata a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma, a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3000 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15%.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processualli per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2021
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