LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28255-2020 proposto da:
S.M., C.S.P., personalmente ed anche nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore S.E., S.A., tutti eredi legittimi, genitori i primi due e germani gli altri di S.G., rappresentati e difesi dall’avvocato MARIA COMMENDATORE ed elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL CICLISMO 14, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DANTE, pec: maria.commendatore.avvocatisiracusa.legalmail.it;
– ricorrenti –
contro
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO MINNELLA ed ELIANA VINCI e elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in ROMA, PIAZZA DEL GESU’ 46;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 225/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 28/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANNA MOSCARINI.
CONSIDERATO
che:
1. S.M. e C.S.P., in proprio e in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore S.E., S.A., tutti eredi legittimi di S.G., convennero la Provincia di Siracusa davanti al Tribunale di Siracusa rappresentando che la loro congiunta, mentre percorreva in data ***** la strada provinciale 57 in direzione *****, aveva riportato gravissimi danni alla persona che ne provocavano il decesso a causa di precipitazioni piovose su un tratto di strada con manto stradale in scarsissimo stato di manutenzione, reso scivoloso dalla presenza di detriti e connotato dalla totale assenza dei margini stradali e della pulizia delle canalette di deflusso di acqua senza alcuna segnalazione di pericolo generico. Chiesero, pertanto, la condanna dell’ente convenuto al risarcimento di tutti i danni conseguenti alla morte della giovane S.G..
La Provincia di Siracusa si costituì in giudizio contestando la ricostruzione della dinamica del sinistro e allegando la mancanza di responsabilità del proprietario della strada.
2. Esperita una istruttoria documentale, con l’acquisizione di fotografie, e sentiti i testi, il Tribunale adito, pur riconoscendo che la strada, come riferito dai testimoni, era diventata, a causa delle piogge eccezionali un acquitrino impraticabile, rigettò la domanda ritenendo che l’allagamento fosse una condizione eccezionale tale da escludere la responsabilità del custode; che fosse altresì da escludersi la possibilità di un intervento immediato atto ad interdire la circolazione e che, al contempo, la responsabilità dovesse essere attribuita alla danneggiata che avrebbe dovuto tenere una velocità adeguata allo stato dei luoghi, riducendola, fino quasi a fermarsi in attesa che la strada fosse nuovamente praticabile.
3. La Corte d’Appello di Catania, con sentenza n. 225 del 28/1/2020, ha rigettato l’appello, ritenendo essersi formatosi il giudicato interno sull’accertamento di una velocità di marcia dell’autovettura condotta dalla danneggiata di 52 km orari e stimando, pertanto, infondate le censure proposte in ordine alla violazione degli artt. 140 e 141 C.d.S..
La Corte territoriale ha altresì escluso la limitazione della visibilità causata dalle fronde ed ha ritenuto mancante l’idonea prova della riconducibilità dell’allagamento della strada alla carente manutenzione delle canalette, e altresì non idoneamente censurata la sentenza di primo grado in relazione all’assenza di barriere stradali di sicurezza o alla mancata segnalazione del pericolo. Nel rigettare l’appello, la Corte territoriale ha invocato la giurisprudenza di questa corte secondo la quale il tipo di comportamento esigibile da parte degli enti custodi deve essere valutato secondo criteri di ragionevole esigibilità e la concreta possibilità di percepire o prevedere, con l’ordinaria diligenza, la situazione di pericolo da parte dell’utente della strada vale ad escludere la configurabilità dell’insidia e la responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione.
3. Avverso la sentenza i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Ha resistito il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, succeduto alla Provincia di Siracusa, con controricorso.
4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio di sesta, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c.
La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
RITENUTO
che:
1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando la sentenza là dove ha ritenuto inesigibile l’intervento del custode per arginare le conseguenze dello stato dei luoghi, sul presupposto che il fattore causale avesse esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse praticabile un qualunque intervento.
I ricorrenti lamentano la sottovalutazione del caso alla luce delle fotografie prodotte in atti e della Relazione dei Carabinieri, prodotta qualche mese dopo l’incidente, nella quale si evidenziava la presenza di buche sul tratto interessato dal sinistro.
1.1 Il motivo è inammissibile perché volto non a rappresentare un vizio di sussunzione ma ad evocare, in facto, un riesame degli elementi di prova acquisiti agli atti sui quali la Corte territoriale, confermando la sentenza di prime cure, ha ritenuto l’esistenza di una causa autonoma interruttiva del nesso causale ascrivibile, d’un lato, alla impossibilità, per l’ente custode, di apportare alcun intervento di emergenza per evitare o contenere i danni, dall’altro alla presenza di una responsabilità certa della danneggiata che non aveva tenuto una velocità adeguata allo stato dei luoghi.
La sentenza impugnata si pone in continuità con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio intende dare seguito, secondo la quale ” La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo la P.A. liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode” (Cass., 6-3, n. 6703 del 19/3/2018; Cass., 3, n. 16295 del 18/6/2019; Cass., 3n. 6651 del 9/3/2020; Cass., 3, n. 6826 dell’11/3/2021).
2. Con il secondo motivo di ricorso- violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 aprile 1992, artt. 140, 141 e 142 (C.d.S.) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – i ricorrenti censurano la sentenza per aver ritenuto che la condotta della danneggiata – che avrebbe dovuto rallentare la condotta di marcia e finanche fermarsi in attesa che la strada tornasse praticabile – fosse non conforme alle prescrizioni delle indicate disposizioni del C.d.S..
2.1 Anche questo motivo ha natura fattuale perché consiste nella richiesta di rivalutazione di elementi di prova, con particolare riguardo all’incidenza causale della condotta della danneggiata nella produzione del sinistro, in palese contrasto con le risultanze probatorie apprezzate dal giudice del merito nonché con la giurisprudenza di questa corte secondo la quale “In tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell’insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cass., 3, n. 11946 del 16/5/2013; Cass., 3, n. 23919 del 22/10/2013; Cass., 3, n. 287 del 13/1/2015).
3. Con il terzo motivo – violazione e falsa applicazione dell’art. 14 D.Lgs. 30 aprile 992 (C.d.S.) e del D.M. n. 223 del 1992, allegato art. 3, rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – i ricorrenti censurano la sentenza nella parte cui non avrebbe rilevato la presenza di insidie causate dal malgoverno dei luoghi da parte del custode, quali l’assenza di barriere stradali di sicurezza, la mancanza di segnalazione del pericolo, l’assenza di un muro a margine della sede stradale.
3.1 Il motivo è inammissibile. In relazione alla specifica doglianza la Corte d’Appello ha ritenuto di non pronunciarsi sul presupposto che il motivo non fosse stato in alcun modo espresso nel ricorso introduttivo del giudizio di appello. Dunque i ricorrenti avrebbero dovuto sollevare un vizio ai sensi dell’art. 112 c.p.c. o di violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto storico ma giammai postulare la prospettata violazione di legge. Le censure sono in ogni caso eccentriche rispetto alla ratio decidendi.
4. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
I ricorrenti sono condannati a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di una somma, a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti a pagare in favore di parte resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3000 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15 %. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater” dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3 della Corte di cassazione, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2021